Language of document : ECLI:EU:T:2024:296

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo»

Nella causa C‑665/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 10 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2022, nel procedimento

Amazon Services Europe Sàrl

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Amazon Services Europe Sàrl, da F. Angeloni, M. Berliri, S. Borocci, G. Gelera e F. Moretti, avvocati;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Delbono e R. Guizzi, avvocati dello Stato;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

–        per la Commissione europea, da L. Armati, M. Escobar Gómez, S.L. Kalėda e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché dell’articolo 56 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Amazon Services Europe Sàrl (in prosieguo: la «Amazon»), società di diritto lussemburghese, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) (in prosieguo: l’«AGCOM»), in merito a misure adottate da quest’ultima nei confronti dei fornitori di servizi di intermediazione online.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento 2019/1150

3        I considerando 3, 7 e 51 del regolamento 2019/1150 enunciano quanto segue:

«(3)      I consumatori hanno accolto favorevolmente l’utilizzo dei servizi di intermediazione online. Per il loro benessere è essenziale anche un ecosistema online competitivo, equo e trasparente, in cui le imprese agiscono in modo responsabile. Il fatto di garantire la trasparenza e la fiducia nell’economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese potrebbe altresì contribuire indirettamente a migliorare la fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme online. L’impatto diretto dello sviluppo dell’economia delle piattaforme online sui consumatori sono tuttavia affrontate da altre norme del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’acquis relativo ai consumatori.

(...)

(7)      Dovrebbe essere fissata a livello dell’Unione [europea] una serie mirata di norme vincolanti in materia al fine di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell’ambito del mercato interno. In particolare, gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online dovrebbero poter beneficiare di un’adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l’Unione, al fine di facilitare le attività economiche a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e rispondere a un’eventuale frammentazione emergente negli specifici settori disciplinati dal presente regolamento.

(...)

(51)      Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell’ambito del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4        Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:

«1. La finalità del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un’adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.

2.      Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione.

(...)

5.      Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell’Unione, in particolare il diritto dell’Unione applicabile nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, della concorrenza, della protezione dei dati, della protezione dei segreti commerciali, della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dei servizi finanziari».

5        L’articolo 2, punto 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)      “utente commerciale”: un privato che agisce nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale».

 Direttiva 2000/31

6        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/31:

«1.      La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

(...)

5.      La presente direttiva non si applica:

a)      al settore tributario,

(...)».

7        L’articolo 2, lettera h), di tale direttiva recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

h)      “ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

i)      l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

–      l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

–      l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;

(...)».

8        L’articolo 3 di detta direttiva dispone quanto segue:

«1.      Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2.      Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

(...)

4.      Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a)      i provvedimenti sono:

i)       necessari per una delle seguenti ragioni:

–        ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

–        tutela della sanità pubblica;

–        pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

–        tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)      relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)      proporzionati a tali obiettivi;

b)      prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

–        chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

–        notificato alla Commissione [europea] e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

(...)».

 Direttiva 2006/123

9        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi».

10      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. (…)».

11      L’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a)      non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b)      necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,

c)      proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo».

 Direttiva 2015/1535

12      L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)       “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

(...)

e)      “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

f)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(...)».

13      L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

 Diritto italiano

 Legge del 31 luglio 1997, n. 249

14      L’articolo 1 della legge del 31 luglio 1997, n. 249 – Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (supplemento ordinario alla GURI n. 177, del 31 luglio 1997) prevede quanto segue:

«(...)

29.      I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall’[AGCOM] espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall’articolo 2621 del codice civile.

30.      I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’[AGCOM] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione [(circa EUR 516)] a lire duecento milioni [(circa EUR 103 000)] irrogata dalla stessa Autorità.

(...)».

15      La legge del 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (supplemento ordinario alla GURI n. 322, del 30 dicembre 2020), all’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 14-bis, prevede quanto segue:

«Le competenze dell’[AGCOM] sono così individuate:

(...)

c)      il consiglio:

(...)

14-bis) garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento [2019/1150], anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti».

 Delibera n. 397/13

16      Il 25 giugno 2013 l’AGCOM ha adottato la delibera n. 397/13/CONS – Informativa economica di sistema (in prosieguo: la «delibera n. 397/13»).

17      L’articolo 2, comma 1, della delibera n. 397/13 elenca le categorie di soggetti tenuti a trasmettere all’AGCOM un documento denominato «Informativa economica di sistema» (in prosieguo: l’«IES»).

18      L’articolo 6 di tale delibera prevede quanto segue:

«1. I soggetti che, ai fini dell’obbligo di cui all’art. 2 della presente delibera, comunicano dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge [del 31 luglio 1997, n. 249].

2.      I soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all’obbligo di cui all’art. 2 sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge [del 31 luglio 1997, n. 249].

 Delibera n. 161/21

19      Il 12 maggio 2021, l’AGCOM ha adottato la delibera n. 161/21/CONS – Modifiche alla delibera n. 397/13 del 25 giugno 2013 «Informativa Economica di Sistema» (in prosieguo: la «delibera n. 161/21»).

20      Secondo il preambolo della delibera n. 161/21:

«(...)

[Visto] il Regolamento [2019/1150] (…)

[Vista] la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (…)

(...)

[Considerato] che l’[IES] è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori delle comunicazioni e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dai soggetti interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge, tra i quali la valorizzazione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e la verifica dei limiti anti concentrativi nell’ambito dello stesso; le analisi di mercato e delle eventuali posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo; la Relazione Annuale e le indagini (…), nonché per consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione;

[Considerato] che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 attribuisce nuove competenze all’[AGCOM], affidando alla stessa la funzione di garantire “l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento [2019/1150] […] anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”;

[Ravvisata], pertanto, l’esigenza di estendere [determinati] obblighi di comunicazione della IES in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online allo scopo di raccogliere annualmente informazioni pertinenti e svolgere le attività tese ad assicurare l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento [2019/1150] e l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 all’[AGCOM];

(...)».

21      L’articolo 1, comma 1, di tale delibera ha modificato l’elenco di cui all’articolo 2 della delibera n. 397/13 al fine di estendere l’obbligo di trasmettere l’IES all’AGCOM alle due seguenti categorie di soggetti:

«(...)

h)      I fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento [2019/1150], agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;

i)      I fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento [2019/1150], in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      La Amazon, la cui sede sociale è stabilita in Lussemburgo, gestisce una piattaforma online volta a mettere in contatto venditori e consumatori ai fini della realizzazione di transazioni tra loro aventi ad oggetto la vendita di beni.

23      A seguito delle modifiche del quadro normativo nazionale derivanti dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla delibera n. 161/21, adottate dalle autorità italiane segnatamente al fine di garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150, la Amazon, in quanto fornitrice di servizi di intermediazione online, è attualmente soggetta all’obbligo di trasmettere all’AGCOM l’IES, un documento in cui devono essere inserite informazioni relative alla situazione economica del fornitore.

24      La Amazon ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, volto segnatamente ad ottenere l’annullamento della delibera n. 161/21.

25      Dinanzi a tale giudice, la Amazon sostiene che detta delibera, imponendole di trasmettere l’IES all’AGCOM, viola il principio della libera prestazione dei servizi, il regolamento 2019/1150 e diverse direttive.

26      Al riguardo, detto giudice ricorda, in primo luogo, che, in seguito all’adozione del regolamento 2019/1150, il legislatore italiano, con la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato la legge del 31 luglio 1997, n. 249.

27      Pertanto, l’AGCOM avrebbe il compito di garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150, in particolare mediante la raccolta di informazioni [articolo 1, comma 6, lettera c), numero 14-bis, della legge del 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178].

28      In secondo luogo, il giudice del rinvio riferisce che, con la delibera n. 161/21, l’AGCOM ha modificato la delibera n. 397/13 al fine di tenere conto delle misure adottate dal legislatore italiano per l’applicazione del regolamento 2019/1150. Di conseguenza, l’obbligo di trasmettere l’IES all’AGCOM è stato esteso ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online (in prosieguo: i «fornitori dei servizi in questione») che offrono servizi in Italia.

29      Tale giudice precisa che la trasmissione dell’IES è stata inizialmente prevista per le esigenze del Garante per la radiodiffusione e l’editoria (Italia), in forza di disposizioni legislative che gli attribuivano il potere di adottare misure volte a stabilire i dati contabili e le altre informazioni che determinati enti dovevano comunicargli, e che le competenze di tale Garante sono state trasferite all’AGCOM.

30      Secondo detto giudice, con la delibera n. 161/21, l’AGCOM ha imposto ai fornitori dei servizi in questione l’obbligo di trasmetterle informazioni rilevanti e specifiche relative alla loro situazione economica. Così, ad esempio, tali fornitori sarebbero tenuti a comunicare i ricavi totali provenienti da siti di e-commerce, gli importi riscossi per canoni di abbonamento e per quote di registrazione, affiliazione o sottoscrizione ai fini dell’utilizzo della piattaforma di e-commerce di tali fornitori da parte di utenti stabiliti in Italia per offrire beni o servizi ai consumatori, le commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite, realizzate attraverso la piattaforma di e-commerce, di beni o di servizi offerti ai consumatori da utenti commerciali di servizi di intermediazione online, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento 2019/1150 (in prosieguo: gli «utenti commerciali»), stabiliti in Italia, le commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni o servizi offerti ai consumatori attraverso la piattaforma di e-commerce, gli altri ricavi provenienti da servizi di intermediazione diversi dalla pubblicità, forniti a utenti commerciali o ad utenti diversi da questi ultimi, stabiliti in Italia, che offrono beni o servizi ai consumatori attraverso la piattaforma di e-commerce.

31      Il giudice del rinvio evidenzia che la mancata trasmissione dell’IES all’AGCOM o la comunicazione di dati non veritieri sono punite con le sanzioni previste dall’articolo 1, commi 29 e 30, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

32      Alla luce di tali elementi, detto giudice ritiene che l’obbligo di trasmettere l’IES all’AGCOM possa, sotto diversi profili, essere incompatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio della libera prestazione dei servizi, con il regolamento 2019/1150 e con varie direttive.

33      Per quanto riguarda il regolamento 2019/1150, secondo il giudice del rinvio non vi è alcun legame tra il rispetto degli obblighi previsti da tale regolamento e le informazioni richieste tramite l’IES, le quali riguardano principalmente i ricavi dei fornitori dei servizi in questione e non sono rilevanti al fine di assicurare la trasparenza e l’equità dei rapporti tra gli stessi fornitori e gli utenti commerciali. Detto giudice ritiene che, con le misure nazionali che impongono attualmente ai fornitori di servizi di intermediazione online la trasmissione dell’IES all’AGCOM (in prosieguo: le «misure nazionali controverse»), le autorità italiane abbiano introdotto nel loro ordinamento giuridico disposizioni che prevedono un controllo relativo a elementi inerenti a tali fornitori, che sarebbe del tutto diverso dal controllo previsto da detto regolamento, il quale riguarda il rispetto da parte degli stessi degli obblighi previsti da tale regolamento.

34      Lo stesso giudice sottolinea, in particolare, che, nel caso in cui le informazioni da inserire nell’IES non fossero ritenute pertinenti né utili alla corretta applicazione del regolamento 2019/1150, la delibera n. 161/21 sarebbe invalida, in quanto la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 attribuisce all’AGCOM la funzione di garantire l’adeguata ed efficace applicazione di tale regolamento, e non già il potere di adottare ulteriori atti regolatori nel settore in questione.

35      Per quanto riguarda la direttiva 2015/1535, il giudice del rinvio, facendo riferimento agli articoli 1 e 5 di quest’ultima, ritiene che le disposizioni nazionali che obbligano i fornitori dei servizi in questione a trasmettere l’IES all’AGCOM introducano specificamente un requisito generale riguardante la prestazione di servizi della società dell’informazione, cosicché, non essendo state previamente notificate alla Commissione, tali disposizioni non sono opponibili ai privati.

36      Per quanto riguarda il principio della libera prestazione dei servizi, contemplato all’articolo 56 TFUE e specificato nelle direttive 2000/31 e 2006/123, da un lato, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 stabilisce il principio secondo cui, nell’«ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di quest’ultima, i servizi della società dell’informazione devono essere soggetti alla normativa dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito e gli Stati membri possono adottare misure in deroga a tale principio solo nel rispetto di determinate condizioni, sostanziali e procedurali, previste dal paragrafo 4 dello stesso articolo 3. Orbene, secondo detto giudice, le misure nazionali controverse non soddisfano tali condizioni.

37      Dall’altro lato, il giudice del rinvio ricorda che, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2006/123, gli Stati membri non possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio o il suo esercizio nel loro territorio a condizioni che non siano conformi ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Orbene, secondo tale giudice, le misure nazionali controverse sono sproporzionate.

38      Ciò premesso, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento [2019/1150] osta ad una disposizione nazionale che, allo specifico fine di assicurare l’adeguata ed efficace [applicazione] del regolamento medesimo, anche mediante la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, di trasmettere periodicamente rilevanti informazioni sui propri ricavi.

2)      Se, in base al regolamento [2019/1150], le informazioni previste dall’[IES], relative principalmente ai ricavi conseguiti, possono ritenersi pertinenti e strumentali rispetto al fine perseguito dal regolamento medesimo.

3)      Se la direttiva [2015/1535] impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se [tale] direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.

4)      Se l’articolo 3 della [d]irettiva [2000/31] osta all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’[applicazione] del regolamento [2019/1150], prevedono per gli operatori, stabiliti in altro [Stato membro] ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

5)      Se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva [2006/123] e [la direttiva 2000/31] ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’[applicazione] del regolamento [2019/1150], prevedono per gli operatori, stabiliti in altro [Stato membro], oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

6)      Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), [della] direttiva [2000/31], impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se [tale] direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della seconda questione

39      Il governo italiano contesta la ricevibilità della seconda questione, in quanto il giudice del rinvio chiederebbe alla Corte di esaminare la pertinenza e l’utilità delle informazioni da inserire nell’IES alla luce dell’obiettivo del regolamento 2019/1150, il che condurrebbe la stessa a svolgere valutazioni di ordine fattuale rientranti nella competenza del giudice del rinvio, il quale, peraltro, non avrebbe illustrato le ragioni per cui dette informazioni sarebbero prive di pertinenza o inutili.

40      Si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una risposta utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputa necessarie (sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).

41      Inoltre, sebbene non spetti alla Corte interpretare le norme del diritto interno di uno Stato membro, la stessa può tuttavia fornire al giudice del rinvio i chiarimenti richiesti sulle disposizioni di diritto dell’Unione che possono ostare a tali norme (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C‑494/17, EU:C:2019:387, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

42      Nel caso di specie, occorre rilevare che la seconda questione costituisce un tutt’uno con la prima e che, con tali questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare il regolamento 2019/1150 nel contesto di fatto e di diritto da esso illustrato nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

43      Ne consegue che la seconda questione è ricevibile.

 Nel merito

 Sulla prima, seconda, quarta e quinta questione

44      Con la prima, seconda, quarta e quinta questione, che devono essere esaminate congiuntamente e per prime, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE, l’articolo 16 della direttiva 2006/123 o l’articolo 3 della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.

45      In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2006/123, adottata sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, CE e dell’articolo 55 CE, le cui formulazioni sono state riprese, in sostanza, rispettivamente all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 62 TFUE, persegue, in particolare, l’obiettivo di agevolare la libera circolazione dei servizi. Quanto alla direttiva 2000/31, adottata sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, CE, dell’articolo 55 CE e dell’articolo 95 CE, le cui formulazioni sono state riprese, in sostanza, rispettivamente all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 62 TFUE e all’articolo 114 TFUE, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, essa persegue l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri.

46      Poiché tali due direttive concretizzano la libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE, qualora fosse accertato che una di dette direttive osta a misure nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non occorrerebbe esaminare la prima, seconda, quarta e quinta questione alla luce di tale articolo 56.

47      Per quanto riguarda detto articolo 56, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 6 delle sue conclusioni, è vero che, secondo la giurisprudenza, esso è applicabile alle misure che rientrano nel settore tributario, il quale è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, punto 38). Tuttavia, nel caso di specie, né il giudice del rinvio né il governo italiano sostengono che le misure nazionali controverse siano legate alla necessità di garantire l’adempimento di obblighi fiscali.

48      Peraltro, occorre evidenziare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 prevede in particolare che, se le sue disposizioni confliggono con disposizioni di altri atti dell’Unione che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici, le disposizioni di questi altri atti prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

49      Orbene, considerato che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 riguarda aspetti specifici dell’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione e dell’esercizio di tale attività, come indicato in sostanza dall’avvocato generale nei paragrafi da 204 a 207 delle sue conclusioni, qualora fosse accertato, da un lato, che misure nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione e, dall’altro, che quest’ultima disposizione osta a dette misure, non sarebbe necessario esaminare la prima, seconda, quarta e quinta questione alla luce della direttiva 2006/123.

50      Pertanto, occorre in primo luogo interpretare l’articolo 3 della direttiva 2000/31.

51      Al riguardo, si deve rammentare che tale articolo 3 prevede, al paragrafo 1, che ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. Il paragrafo 2 dello stesso articolo 3 precisa che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

52      Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, gli Stati membri possono, a determinate condizioni cumulative, adottare provvedimenti in deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione rientrante nell’ambito regolamentato (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 83).

53      Per quanto riguarda l’«ambito regolamentato» di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31, occorre precisare che l’articolo 2, lettera h), di detta direttiva definisce tale ambito come quello comprendente le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati. Tale ambito concerne le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare e che riguardano l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali le prescrizioni concernenti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica, e l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali le prescrizioni relative al comportamento del prestatore, alla qualità o ai contenuti del servizio.

54      La direttiva 2000/31 si fonda quindi sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento, cosicché, nel quadro dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi (sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a., C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 42).

55      Di conseguenza, da un lato, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell’informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31 (sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a., C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 43).

56      Dall’altro lato, conformemente al principio del mutuo riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi aggiuntivi, rientranti nell’ambito regolamentato, che esso avesse adottato (sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a., C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 44).

57      Ne consegue che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osta, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dal paragrafo 4 di detto articolo 3, a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione che intenda prestare tale servizio in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stabilito sia soggetto a prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato imposte da tale altro Stato membro.

58      Nel caso di specie, è pacifico che le misure nazionali controverse, nei limiti in cui prescrivono, a pena di sanzioni, la trasmissione dell’IES all’AGCOM a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, impongono agli stessi di soddisfare condizioni che non sono richieste nel loro Stato membro di stabilimento.

59      Del pari, è incontestato che tali servizi rientrano tra i «servizi della società dell’informazione», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31.

60      Per contro, il governo italiano sostiene che l’obbligo di trasmettere l’IES all’AGCOM non rientra nell’«ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, in quanto è volto a consentire all’AGCOM di ricevere dai fornitori dei servizi in questione le informazioni che le permettono di esercitare le sue funzioni di vigilanza. Perciò, tale obbligo non mirerebbe a che i fornitori di detti servizi ottengano un’autorizzazione per l’accesso ad un’attività di servizi della società dell’informazione o per l’esercizio di una siffatta attività.

61      A tal proposito, il fatto che l’obbligo di trasmettere periodicamente ad un’autorità di uno Stato membro informazioni sulla situazione economica dell’impresa interessata, obbligo per il cui inadempimento sono comminate sanzioni, sia imposto ai fini della vigilanza, da parte di tale autorità, sulla regolarità dell’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione non incide in alcun modo sulla portata di tale obbligo, in forza del quale i fornitori di siffatti servizi che sono stabiliti in un altro Stato membro e che intendono prestare tali servizi nel primo Stato membro sono tenuti a rispettare detto obbligo. Inoltre, il fatto che un fornitore possa de facto avviare e proseguire la prestazione di un servizio della società dell’informazione senza adempiere al medesimo obbligo non incide sulla necessità di assolvere a quest’ultimo per poter legittimamente esercitare l’attività in questione.

62      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, un obbligo come quello di trasmettere periodicamente l’IES all’AGCOM costituisce una prescrizione riguardante l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, cosicché tale obbligo rientra nell’«ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31.

63      Di conseguenza, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osta a misure adottate da uno Stato membro in forza delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore, salvo che dette misure non soddisfino le condizioni previste al paragrafo 4 di tale articolo 3.

64      Tale interpretazione non può essere messa in discussione dall’argomento del governo ceco secondo cui detto articolo 3 potrebbe non ostare a siffatte misure, alla luce della giurisprudenza relativa all’articolo 56 TFUE, che sarebbe applicabile per analogia, secondo la quale una normativa nazionale opponibile a tutti gli operatori che esercitano determinate attività sul territorio nazionale, che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e i cui eventuali effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa sancito possa considerarsi idoneo a ostacolare tale libertà, non contrasta con il divieto di cui a detto articolo 56 (sentenza del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

65      Infatti, come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 166 e 167 delle sue conclusioni, da un lato, le prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato non possono soddisfare le condizioni risultanti da tale giurisprudenza, in quanto, per definizione, esse hanno lo scopo di disciplinare l’accesso all’attività consistente nel fornire un servizio della società dell’informazione nonché l’esercizio di tale attività. Dall’altro lato, con un atto di diritto derivato, il legislatore dell’Unione può concretizzare una libertà fondamentale sancita dal Trattato FUE, ponendo in essere condizioni ancora più favorevoli al buon funzionamento del mercato interno rispetto a quelle previste dal diritto primario (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 giugno 2015, Rina Services e a., C‑593/13, EU:C:2015:399, punto 40).

66      Occorre pertanto verificare se misure nazionali come quelle menzionate al punto 63 della presente sentenza soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.

67      A tal fine, in primo luogo, è necessario sottolineare che, come risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione, possono rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultima solo i provvedimenti «adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione».

68      Al riguardo, si deve ricordare che, nella sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a. (C‑376/22, EU:C:2023:835), la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione.

69      Nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che le misure nazionali controverse abbiano una portata generale e astratta, cosicché esse non possono essere qualificate come «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31.

70      Inoltre, ai sensi di tale disposizione, i provvedimenti nazionali, per essere considerati conformi a quest’ultima, devono essere necessari al fine di garantire l’ordine pubblico, la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori.

71      Pertanto, occorre esaminare se ciò si verifichi per quanto riguarda misure nazionali adottate allo scopo dichiarato di garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150.

72      A tal proposito, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2019/1150, quest’ultimo non pregiudica il diritto dell’Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico.

73      Poiché è evidente che la direttiva 2000/31 rientra in tale settore, misure come le misure nazionali controverse possono essere considerate conformi all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva, in quanto mirano a garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150, solo qualora sia dimostrato che l’obiettivo di quest’ultimo corrisponde a uno degli obiettivi elencati in tale disposizione.

74      Orbene, dai suoi considerando 7 e 51 risulta che il regolamento 2019/1150 si prefigge di fissare una serie mirata di norme vincolanti a livello dell’Unione al fine di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell’ambito del mercato interno. In particolare, gli utenti commerciali dovrebbero poter beneficiare di un’adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l’Unione, al fine di facilitare le attività economiche a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno.

75      L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento precisa che quest’ultimo contribuisce al corretto funzionamento di detto mercato stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un’adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.

76      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 186 a 190 delle sue conclusioni, anche supponendo che misure nazionali come le misure nazionali controverse mirino a garantire l’obiettivo del regolamento 2019/1150, non sussiste un nesso diretto tra, da un lato, tale obiettivo e, dall’altro, quelli elencati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31, richiamati al punto 70 della presente sentenza.

77      Infatti, è pacifico che l’obiettivo del regolamento 2019/1150 non riguarda l’ordine pubblico, né la tutela della sanità pubblica, né la pubblica sicurezza.

78      Per quanto concerne la tutela dei consumatori, occorre rilevare, anzitutto, che essa non riguarda la tutela delle imprese. Orbene, il regolamento 2019/1150 stabilisce norme relative ai rapporti tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali.

79      Inoltre, dal considerando 3 del regolamento 2019/1150 risulta che il nesso tra «la trasparenza e la fiducia nell’economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese» e il «[miglioramento della] fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme online» è solo indiretto.

80      Infine, tale considerando 3 precisa che «[l]’impatto diretto dello sviluppo dell’economia delle piattaforme online sui consumatori [è] tuttavia [affrontato] da altre norme del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’acquis relativo ai consumatori».

81      Occorre aggiungere che il paragrafo 4 dell’articolo 3 della direttiva 2000/31, in quanto eccezione al principio del controllo nello Stato membro di origine, deve essere interpretato restrittivamente (v., per analogia, sentenze del 22 novembre 2012, Probst, C‑119/12, EU:C:2012:748, punto 23, e del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 70). Pertanto, tale eccezione non può essere applicata a misure che possono, tutt’al più, presentare un nesso soltanto indiretto con uno degli obiettivi contemplati da tale disposizione.

82      Perciò, non si può dedurre dal fatto che misure nazionali sono state adottate allo scopo dichiarato di assicurare l’applicazione del regolamento 2019/1150 che esse siano necessarie per garantire uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31.

83      Di conseguenza, misure adottate da uno Stato membro in forza delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore non soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31.

84      Poiché le misure nazionali controverse rientrano nell’ambito regolamentato di cui alla direttiva 2000/31 e poiché l’interpretazione di tale direttiva consente di rispondere alla prima, seconda, quarta e quinta questione, come riformulate al punto 44 della presente sentenza, non è necessario, in base alle considerazioni esposte ai punti da 45 a 49 della presente sentenza, interpretare anche l’articolo 56 TFUE o la direttiva 2006/123.

85      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima, seconda, quarta e quinta questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.

 Sulla terza e sesta questione

86      La terza e la sesta questione riguardano gli obblighi di previa notifica previsti dalle direttive 2000/31 e 2015/1535, la cui inosservanza comporta l’inopponibilità ai privati delle misure che avrebbero dovuto essere notificate e che non sono state oggetto di notifica.

87      Tuttavia, tenuto conto delle risposte fornite alla prima, seconda, quarta e quinta questione, non occorre rispondere alla terza e alla sesta questione.

 Sulle spese

88      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»),

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.

Prechal

Biltgen

Wahl

Passer

 

Arastey Sahún

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 maggio 2024.

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

A. Prechal


*      Lingua processuale: l’italiano.