SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 febbraio 2000 (1)
«Ricorso di annullamento Politica comunitaria di ricerca e di sviluppo
tecnologico Programma MAST III Decisione che adotta l'elenco delle
proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario
Esclusione di una proposta dal finanziamento comunitario Interesse ad agire
Non luogo a statuire»
Nella causa T-183/97,
Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Bianchi e Marinella Abbate, ricercatori
presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ente pubblico
di diritto italiano, con sede in Roma, con gli avv.ti Wilma Viscardini Donà, Mariano
Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 39, rue Mathias Hardt,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal
Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor
Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione che adotta
l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario
nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998), nella parte
in cui comporta l'esclusione della proposta Posible, coordinata dalla signora
Micheli, decisione comunicata con lettera dei servizi della Commissione datata 26
marzo 1997, ricevuta con fax 17 aprile 1997 e per posta il 20 maggio 1997,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal
signor P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9
settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo e fatti all'origine della controversia
- 1.
- Con decisione 23 novembre 1994, 94/804/CE, il Consiglio ha adottato un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in
prosieguo: l'«RST») nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998),
indicato anche con l'acronimo «MAST III» (GU L 334, pag. 59; in prosieguo: la
«decisione 94/804»). Questo programma specifico si iscrive nel quarto programma
quadro della Comunità europea per le azioni RST relative al periodo 1994-1998,
adottato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1994,
n. 1110/94/CE (GU L 126, pag. 1), come modificata dalla decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio 25 marzo 1996, n. 616/96/CE, in seguito all'adesione di
nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 86, pag. 69). Ai sensi dell'allegato
III della decisione 94/804, il programma verrà realizzato sotto forma di azioni
indirette di RST, proposte e condotte, in particolare, da terzi, per le quali la
Comunità dà il suo contributo finanziario.
- 2.
- L'art. 2 della decisione 94/804 stabilisce «l'importo ritenuto necessario» per
l'esecuzione del programma specifico 1994-1998 in una misura pari a 228 milioni
di ECU. Questo importo è stato elevato a 243 milioni di ECU con la citata
decisione n. 616/96. L'allegato II della decisione 94/804 prevede una «ripartizione
indicativa» di tale importo tra quattro settori di ricerca. Il settore A riguarda le
scienze marine, il settore B la ricerca marina e strategica, il settore C le tecnologie
marine e il settore D le iniziative di sostegno.
- 3.
- In forza degli artt. 4-6 della decisione 94/804, la Commissione è incaricata
dell'esecuzione del programma MAST III, nel limite degli stanziamenti fissati
dall'autorità di bilancio per ogni esercizio. Ai sensi dell'art. 5 della decisione 94/804
la Commissione ha adottato nel 1994 un programma di lavoro, in conformità agli
obiettivi enunciati dall'allegato I e alla ripartizione indicativa degli stanziamenti di
cui all'allegato II di tale decisione. Questo programma esponeva in modo
dettagliato, in particolare, gli obiettivi scientifici e tecnologici e le attività di ricerca
da svolgere, nonché il calendario di attuazione. Quest'ultimo ha previsto un primo
invito a presentare proposte per gli anni 1995 e 1996, e un secondo invito per gli
anni 1997 e 1998. Un terzo invito a presentare proposte, concernente previsioni
operative nel settore di mari ed oceani, è stato pubblicato successivamente (GU
1997, C 183, pag. 26).
- 4.
- A seguito del secondo invito a presentare proposte nell'ambito del programma
MAST III, sono state presentate 214 proposte di azione. Tra queste ultime figura,
nel settore A (scienze marine), la proposta intitolata «Stability and recovery of W.
Mediterranean Posidonia oceanica beds: a large scale assessment», denominata
anche «Posible», presentata dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), in qualità di ente coordinatore, con la partecipazione di altri
tre enti europei.
- 5.
- Un compendio del metodo di esame e di valutazione delle proposte di azioni
presentate nell'ambito dei programmi di ricerca e di sviluppo della Comunità è
illustrato in due documenti denominati Guida blu e Libretto bianco, l'ultimo dei
quali è stato inviato a titolo informativo ai partecipanti.
- 6.
- La procedura di valutazione delle proposte è disciplinata nel modo seguente. L'art.
7 della decisione 94/804 sottopone la valutazione delle azioni proposte per quanto
riguarda le azioni per le quali l'importo stimato della partecipazione della
Comunità è pari o superiore a 0,35 milioni di ECU, o che includono una
partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi o di organizzazioni internazionali
nonché qualunque modifica nella ripartizione indicativa dell'importo stimato
necessario alla procedura del comitato di programma prevista dall'art. 6 della stessa
decisione. Come risulta dai summenzionati Libretto bianco e Guida blu, la
procedura di selezione delle proposte di azioni si articola, in pratica, in due grandi
tappe. Nel corso della prima tappa, ciascuna proposta è anzitutto oggetto di un
esame in due fasi da parte di esperti indipendenti. Le proposte sono poi classificate
dai servizi della Commissione in quattro categorie, sulla base dei punteggi loro
assegnati da detti esaminatori esterni. Nella seconda tappa, i servizi della
Commissione effettuano una selezione sulla scorta di tale classificazione ed
elaborano un progetto di proposte che possono essere ammesse ad un
finanziamento comunitario. Tale progetto è poi sottoposto al parere del comitato
di programma, come istituito dall'art. 6 della decisione 94/804, composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione (in prosieguo: il «Comitato MAST)». Infine, la Commissione adotta
l'elenco delle proposte da finanziare, qualora esso sia conforme al parere del
comitato.
- 7.
- Nell'ambito della prima tappa, il Libretto bianco e la Guida blu precisano che
l'esame delle proposte di azioni da parte degli esaminatori indipendenti si articola
in due fasi. Nella prima fase, ciascuna proposta di azione viene esaminata da un
gruppo di esperti incaricato di valutarne la qualità scientifica e tecnica. Questa fase
è eliminatoria per le proposte che abbiano ottenuto meno di 70 punti. Nell'ambito
della seconda fase, un gruppo ampliato di esaminatori, comprendente specialisti
delle politiche scientifiche, del settore industriale e dirigenziale, o persone in
possesso di esperienza in relazione agli aspetti economici, sociali o ambientali della
proposta, valuta gli aspetti strategici, economici e politici della proposta. Queste
due fasi si iniziano con un esame individuale delle proposte da parte di ciascun
esperto, seguito da discussioni in seno al gruppo volte a trovare un accordo su una
valutazione comune. Al termine di ciascuna di tali fasi, gli esaminatori redigono una
relazione di valutazione o «relazione concordata» sulla proposta esaminata.
- 8.
- Dalla relazione concordata relativa alla proposta Posible risulta che quest'ultima
ha ottenuto 73 punti nella prima fase e 26 nella seconda, totalizzando quindi 99
punti. Peraltro, un'altra proposta di azione, intitolata «The Arctic Ocean System
in the Global Environment» (in prosieguo: l'«AOSGE»), aveva ottenuto soltanto
63 punti nell'ambito dell'esame di cui alla prima fase e, di conseguenza, per essa,
nella relazione concordata firmata il 20 novembre 1996, era stato formulato un
parere di non ammissione alla seconda fase di valutazione.
- 9.
- Tuttavia, è pacifico che, nel corso della prima fase, 18 delle 214 proposte di azione
presentate alla Commissione sono state oggetto di una doppia valutazione della
loro qualità scientifica e tecnica, da parte di gruppi di esperti diversi, sulla scorta
di una disposizione della Guida blu, ai sensi della quale, «per garantire che la
valutazione si svolga nel rispetto delle norme e in condizioni corrette, la
Commissione può chiedere di far valutare nuovamente da parte di un altro gruppo
di esperti dal 5 al 10% delle proposte. Qualora questa seconda valutazione dia
luogo ad uno scarto significativo rispetto alla prima, può essere prevista una terza
valutazione». Secondo la Commissione, nel caso di specie, tale istituzione ha
selezionato, prima di iniziare l'esame delle proposte, quelle che avrebbero formato
oggetto di una doppia valutazione, designando una proposta ogni quindici
sull'elenco delle proposte classificate in ordine alfabetico. Nel corso dell'udienza del
procedimento sommario, la Commissione ha precisato, rispondendo a un quesito
del presidente del Tribunale, che due proposte, tra cui la proposta AOSGE, sono
state inoltre oggetto di una doppia valutazione a causa della loro ampiezza e della
loro complessità.
- 10.
- Nel caso di specie, il gruppo di esperti incaricati della valutazione di controllo della
proposta AOSGE ha attribuito a quest'ultima 82 punti nell'ambito della prima fase,
e ha emesso un parere favorevole alla sua ammissione alla seconda fase nella
relazione concordata firmata il 14 novembre 1996.
- 11.
- Considerato lo scarto significativo tra le valutazioni espresse nelle citate relazioni
concordate del 14 e 20 novembre 1996, relative alla proposta AOSGE, i servizi
della Commissione hanno deciso di sottoporre tale proposta a una terza valutazione
nell'ambito della prima fase. Questa terza valutazione era stata affidata al gruppo
di esperti incaricato della valutazione degli aspetti strategici, economici e politici
della proposta AOSGE nell'ambito della seconda fase dell'esame. Dall'esame degli
atti emerge che tale gruppo di esperti ha proceduto alla terza valutazione
esaminando le prime due relazioni concordate relative alla proposta AOSGE. Esso
ha preso in considerazione la media dei punteggi assegnati in dette due prime
relazioni, per la prima fase, e ha attribuito 23 punti al progetto AOSGE per la
seconda fase. Così, la proposta AOSGE ha ottenuto 73 punti nell'ambito della
prima fase, totalizzando 96 punti nel corso della prima tappa della valutazione.
- 12.
- Nell'ambito della seconda tappa della valutazione, i servizi della Commissione
hanno effettuato una selezione delle proposte di azioni da finanziare e hanno
elaborato un progetto di decisione comprendente un elenco principale e un elenco
di riserva. La selezione delle proposte e l'organizzazione dei due elenchi si
basavano sul punteggio che era stato assegnato alle proposte dagli esperti
indipendenti al termine della prima tappa. A tal proposito, la sola eccezione
riguardava la proposta AOSGE che, alla luce della sua importanza strategica in un
settore ove nessun'altra proposta era stata finanziata, era stata collocata nell'elenco
di riserva in una posizione migliore di altre proposte dello stesso settore, benché
queste ultime avessero ottenuto un punteggio superiore.
- 13.
- Il comitato MAST ha approvato il progetto di elenco principale presentato dai
servizi della Commissione. Quanto al progetto di elenco di riserva, dai documenti
agli atti emerge che esso è stato approvato dopo la sua modifica da parte dei
servizi della Commissione, che, tenuto conto della volontà del comitato di meglio
equilibrare le proposte di azioni dell'elenco di riserva tra i principali settori A, B,
C e D del programma MAST III, hanno depennato da detto elenco le ultime
cinque proposte di azioni appartenenti al settore A, fra cui la proposta Posible,
aggiungendo una proposta appartenente all'area C.
- 14.
- In seguito, la Commissione ha adottato la sua decisione che stabilisce l'elenco delle
proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario nell'ambito del
programma specifico di RST nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Di queste proposte, 58 sono state
iscritte nell'elenco principale delle proposte ammesse a fruire di un contributo
comunitario e le altre 15 sono state inserite in un elenco di riserva.
- 15.
- Ai sensi dell'art. 2 della decisione impugnata, le proposte di azione incluse
nell'elenco di riserva potranno ottenere un finanziamento comunitario «qualora
restino disponibili stanziamenti di bilancio dopo l'esaurimento degli stanziamenti
di impegno utilizzati per le azioni incluse nell'elenco principale, in particolare nel
caso di abbandono di azioni incluse in tali elenchi, nel caso in cui la negoziazione
relativa ai contratti dia luogo ad importi inferiori a quelli previsti nella decisione,
in caso di inadempimento delle loro obbligazioni da parte dei partecipanti a
contratti, nel caso in cui stanziamenti supplementari venissero attribuiti dall'autorità
di bilancio o in caso di ricollocazione delle dotazioni di bilancio all'interno di unastessa voce. Il ricorso all'elenco [di riserva] avverrà secondo l'ordine di priorità ivi
previsto e secondo l'obiettivo del programma specifico, nonché in funzione dello
stato di avanzamento delle negoziazioni contrattuali e degli importi resisi
disponibili».
- 16.
- In una lettera del 26 marzo 1997, inviata alla signora Micheli e pervenuta il 20
maggio 1997, il direttore della direzione D, «azioni di RST: scienze e tecnologie
marine», della Direzione generale «Affari scientifici, ricerca e sviluppo» (DG XII),
ha informato l'ENEA che, a seguito di una valutazione da parte di esperti
indipendenti e della consultazione del comitato MAST, la proposta Posible era
stata esclusa da ogni contributo finanziario nell'ambito di tale programma. La
Commissione spiegava di essere stata costretta a selezionare un ristretto numero
di proposte di azioni da finanziare in ragione dei limitati stanziamenti di bilancio
disponibili.
Procedimento e conclusioni delle parti
- 17.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 giugno 1997,
la signora C. Micheli, i signori A. Peirano e C.N. Bianchi, nonché la signora M.
Abbate, tutti ricercatori presso l'ENEA, hanno presentato il ricorso in esame.
- 18.
- Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, i
ricorrenti hanno chiesto inoltre, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE (divenuto art.
242 CE), la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, con la quale si
è adottato l'elenco principale e l'elenco di riserva delle azioni da finanziare
nell'ambito del programma MAST III, e, di conseguenza, del provvedimento di
esclusione della proposta Posible da tale finanziamento. In subordine, essi
chiedevano la sospensione dell'esecuzione parziale della decisione impugnata, nella
parte in cui adotta l'elenco di riserva. Con ordinanza 26 settembre 1997, il
presidente del Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimenti urgenti.
- 19.
- Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 1997, la
Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, conformemente all'art. 114,
n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno presentato le
loro osservazioni scritte, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6
ottobre 1997. Con ordinanza 13 gennaio 1998, la Prima Sezione del Tribunale ha
deciso di riunire al merito l'esame dell'eccezione d'irricevibilità e ha invitato la
Commissione a presentare il proprio controricorso.
- 20.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare
alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le
parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell'udienza.
- 21.
- Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del
Tribunale all'udienza svoltasi il 9 settembre 1999.
- 22.
- I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
annullare la decisione relativa all'approvazione delle proposte ammesse al
beneficio del finanziamento comunitario o giudicate ammissibili, nell'ambito
del programma MAST III e, di conseguenza, annullare la decisione
d'esclusione della proposta Posible;
condannare la Commissione alle spese.
- 23.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile e infondato;
condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
- 24.
- La convenuta contesta la ricevibilità del ricorso, sostenendo che i ricorrenti non
sono i destinatari della decisione impugnata e che quest'ultima non li riguarda
direttamente. Essa rammenta che la proposta Posible è stata presentata
dall'ENEA, quale coordinatore, e da altri tre partecipanti. In caso di approvazione
della proposta e della sua iscrizione nell'elenco principale, tali enti sarebbero stati
i destinatari del finanziamento corrisposto dalla Commissione. I ricorrenti non
potrebbero, in quanto tali, essere considerati destinatari diretti della decisione di
escludere la proposta Posible da un eventuale finanziamento comunitario.
- 25.
- Infatti, la situazione dei ricorrenti sarebbe sostanzialmente identica a quelle di un
lavoratore subordinato di un'impresa, o di qualsiasi altra persona che collabora con
un'impresa, che dichiari di avere un proprio interesse distinto da quello
dell'impresa di cui trattasi. Ammettere la ricevibilità del presente ricorso
equivarrebbe a riconoscere che tutte le persone che, a livelli diversi, dipendono o
cooperano con un ente che ha presentato una proposta diretta ad ottenere un
finanziamento comunitario sono interessate direttamente dalla decisione di diniego
di tale finanziamento.
- 26.
- I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata li riguarda direttamente e
individualmente, benché essi non ne siano i destinatari. La proposta Posible
sarebbe stata concepita ed elaborata dalla signora Carla Micheli, in collaborazione
con altri ricercatori italiani e stranieri. I ricorrenti sarebbero tutti esplicitamente e
nominativamente menzionati nella proposta e le qualifiche e le esperienze
professionali di ognuno dei ricercatori che hanno collaborato all'elaborazione della
proposta avrebbero un'incidenza diretta sulla valutazione del suo valore scientifico.
Essi avrebbero pertanto un interesse distinto rispetto a quello dell'ENEA nella
realizzazione della proposta.
- 27.
- La situazione dei ricorrenti non sarebbe identica a quella di un lavoratore
subordinato di un'impresa, poiché i ricercatori dipendenti dell'ENEA avrebbero un
interesse diretto ed immediato al finanziamento comunitario delle proposte alle
quali essi partecipano. L'ottenimento di un finanziamento per le proposte di cui
sono i promotori inciderebbe direttamente sull'evoluzione della loro carriera,
sull'attribuzione di premi di produttività e di altri vantaggi e sull'acquisizione di
prestigio professionale e di notorietà nel settore scientifico.
- 28.
- Nel merito della causa, i ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno delle loro
conclusioni. In primo luogo, sostengono che il procedimento seguito dalla
Commissione è viziato da sviamento di potere e da violazione del principio di non
discriminazione in quanto la proposta AOSGE, che ha ottenuto 96 punti, è stata
iscritta nell'elenco di riserva, mentre la proposta Posible ne è stata esclusa,
nonostante avesse ottenuto dalla valutazione degli esperti un punteggio superiore
(99 punti).
- 29.
- Con il secondo motivo, essi deducono una violazione dell'obbligo di motivazione
e del principio di trasparenza. Affermano che la Commissione non ha chiarito i
motivi che giustificano il riesame al quale è stata sottoposta la proposta AOSGE,
nella prima fase della prima tappa, e che essa avrebbe dovuto motivare
specificamente l'iscrizione di tale proposta nell'elenco di riserva.
- 30.
- Con il terzo motivo i ricorrenti contestano l'inesistenza di fondi disponibili per
finanziare proposte che rientrano nell'elenco di riserva, sostenendo che la
Commissione ha effettuato un trasferimento di fondi dal settore A verso altri settori
del programma. Essi adducono una violazione del principio di trasparenza e
dell'art. 7 della decisione 94/804 del Consiglio, che prevede che qualsiasi
adeguamento della ripartizione indicativa dell'importo ritenuto necessario che
figura nell'allegato II di tale decisione sia adottato secondo la procedura del
comitato di gestione prevista dall'art. 6 della medesima decisione.
- 31.
- Il quarto motivo si basa su una violazione del principio di obiettività e di
indipendenza, poiché sono stati ammessi all'interno del comitato MAST due
rappresentanti degli Stati membri che sarebbero, peraltro, ricercatori presso istituti
di ricerca che hanno presentato proposte di azioni ai sensi del programma
MAST III.
- 32.
- La convenuta contesta la fondatezza dei motivi dei ricorrenti e conclude per il
rigetto del ricorso.
Giudizio del Tribunale
- 33.
- Anzitutto occorre delimitare l'oggetto del ricorso in esame. A tal proposito si deve
notare che i ricorrenti si limitano a contestare, da un lato, l'esito della proposta
Posible e, dall'altro, il trattamento particolare che sarebbe stato riservato alla
proposta AOSGE. Essi non rimettono in discussione tutto il procedimento di
valutazione e il risultato cui esso è pervenuto per le altre proposte, in particolare
quanto alla costituzione dell'elenco principale. Peraltro, non ricusano le relazioni
concordate riguardanti la proposta Posible e, in particolare, la votazione finale di
99 punti ottenuta da tale progetto. Va pertanto constatato che, nel ricorso di cui
trattasi, i ricorrenti contestano la decisione impugnata solo in quanto essa comporta
l'esclusione della proposta Posible dall'elenco di riserva.
- 34.
- Il Tribunale considera che occorre anzitutto esaminare l'esistenza di un interesse
ad agire per i ricorrenti, poiché, in sua mancanza, non occorre esaminare se essi
siano direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi
dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE).
- 35.
- I ricorrenti adducono due tipi d'interesse ad agire nel ricorso: l'interesse che deriva
dalla realizzazione della proposta Posible dovuto al fatto che il contributo
comunitario sarebbe essenziale per la sua realizzazione e l'interesse relativo alla
difesa del loro prestigio scientifico che discende dall'iscrizione di tale proposta
nell'elenco di riserva, in quanto elenco di progetti che la Comunità ha ritenuto
meritevoli di un aiuto finanziario.
- 36.
- Per quanto riguarda l'interesse dei ricorrenti relativo alla difesa del loro prestigio
scientifico, occorre rammentare che la selezione delle proposte di azioni da
finanziare viene effettuata secondo una procedura che comporta due tappe (v.
supra, punti 6 e 7).
- 37.
- Nell'ambito della prima tappa, il Libretto bianco e la Guida blu precisano che
l'esame di ciascuna proposta di azione da parte degli esperti indipendenti si articola
in due fasi. Nella prima fase, eliminatoria, ciascuna proposta viene esaminata dagli
esperti sotto il profilo della qualità scientifica e tecnica. Nell'ambito della seconda
fase, un gruppo ampliato di esaminatori ne valuta gli aspetti strategici, economici
e politici.
- 38.
- Nell'ambito della seconda tappa, i servizi della Commissione effettuano una
selezione delle proposte ed elaborano un progetto dell'elenco di proposte che
possono essere finanziate, che è sottoposto, per parere, al comitato MAST. Tale
selezione si effettua, in particolare, in base ai punteggi attribuiti dagli esperti in
occasione della prima tappa. Tuttavia, tale selezione si effettua anche in base ad
altri criteri, come quelli relativi alla divisione dei fondi di bilancio tra i settori del
programma, all'equilibrio tra i diversi obiettivi del programma di RST e, inoltre,
alla necessità di evitare doppioni. Tali criteri sono menzionati alla pagina 10 del
Libretto bianco, che è stato fornito a tutti gli interessati, compresi i ricorrenti.
- 39.
- Ne consegue che la scelta delle proposte che possono essere finanziate non è
effettuata esclusivamente in base a criteri relativi al loro valore scientifico. Inoltre,
trattandosi di un invito a proposte che si inserisce nell'ambito di un programma,
approvato da una istituzione, che persegue interessi comunitari concreti e non
l'ottenimento di un premio accademico, è normale che non rilevi il valore
scientifico delle persone che hanno presentato una proposta, in quanto la selezione
delle proposte deve necessariamente prendere in considerazione, oltre alla loro
qualità scientifica, la loro corrispondenza con gli obiettivi del programma.
- 40.
- Di conseguenza, nella fattispecie, si deve considerare che i ricorrenti non hanno
interesse ad agire per quanto riguarda la difesa del loro prestigio scientifico, dato
che, nell'ambito della procedura di scelta dei progetti che possono essere finanziati,
la loro capacità scientifica non è stata presa in considerazione, direttamente o
indirettamente, in occasione dell'esclusione della loro proposta dall'elenco di riserva
(v. supra, punto 13). Per di più, si può anche osservare che, nella prima fase della
prima tappa, riguardante l'esame degli aspetti scientifici e tecnici delle proposte,
la proposta Posible, dal canto suo, è stata oggetto di una valutazione positiva, in
quanto ha superato il punteggio necessario per passare alla fase successiva. Il
valore scientifico della proposta Posible non era quindi, in tale misura, in
discussione.
- 41.
- Per quanto riguarda l'interesse che deriva dalla realizzazione della proposta
Posible, occorre rammentare che i ricorrenti contestano, col loro primo motivo, la
validità della decisione impugnata nella parte in cui essa comporta l'esclusione della
proposta Posible. Contestano parimenti il trattamento di favore accordato alla
proposta AOSGE, che sarebbe stata iscritta in tale elenco nonostante avesse
ricevuto un punteggio inferiore a quello ottenuto dalla proposta Posible.
- 42.
- Si deve, di conseguenza, in limine, anzitutto verificare in quale misura l'iscrizione
della proposta Posible nell'elenco di riserva avrebbe permesso il suo finanziamento
nell'ambito del programma MAST III e, pertanto, la sua realizzazione.
- 43.
- Occorre sottolineare a tal proposito che, anche se i ricorrenti non erano in grado
di saperlo al momento della presentazione del ricorso, risulta che, secondo leinformazioni fornite dalla Commissione in risposta ad un quesito del Tribunale,
tutte le proposte che fanno parte dell'elenco principale adottato in seguito al
secondo invito sono state finanziate, e che non si è potuto prendere in esame il
finanziamento di alcuna proposta dell'elenco di riserva. Infatti, il finanziamento di
proposte iscritte nell'elenco di riserva era, in linea di principio, previsto soltanto nel
caso in cui alcune proposte dell'elenco principale non fossero state realizzate e, di
conseguenza, qualora taluni fondi assegnati in relazione al secondo invito si fossero
resi disponibili (v. supra, punto 15).
- 44.
- Ne consegue che la tesi su cui si basa il primo motivo dei ricorrenti è inefficace
nella parte in cui mira alla realizzazione della proposta Posible, poiché, anche se
gli argomenti dei ricorrenti venissero accolti, e qualora, pertanto, la proposta
Posible fosse iscritta nell'elenco di riserva, e in una posizione più favorevole
rispetto alla proposta AOSGE, i fondi destinati al secondo invito erano, in ogni
caso, esauriti. In tale misura, i ricorrenti non hanno più interesse a chiedere
l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui comporta l'esclusione
di tale proposta, poiché non sussiste più la possibilità di ottenere un finanziamento
per la proposta Posible.
- 45.
- Tuttavia, poiché i ricorrenti hanno sostenuto che l'esaurimento dei fondi disponibili,
in relazione al secondo invito, per finanziare l'elenco di riserva, risulta da una
violazione delle norme vigenti, occorre proseguire l'analisi sull'esistenza
dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti.
- 46.
- E' vero che l'attuazione delle proposte ammesse al finanziamento comunitario
nell'ambito del secondo invito non ha esaurito tutti i fondi del programma
MAST III e che, successivamente a tale invito, la Commissione ha fatto pubblicare
un terzo invito (v. supra, punto 3). Di conseguenza, supponendo che si ammetta
che la proposta Posible si dovesse iscrivere nell'elenco di riserva, come sostengono
i ricorrenti, questi ultimi potrebbero affermare di avere un interesse ad agire,
purché rimangano fondi disponibili sufficienti dopo l'assegnazione effettuata in base
al primo e al secondo invito.
- 47.
- Di conseguenza, va accertato se la mancanza di fondi per finanziare l'elenco di
riserva del secondo invito (dopo l'attuazione delle proposte incluse nell'elenco
principale) fosse o meno il risultato di una violazione da parte della Commissione
delle norme vigenti in materia.
- 48.
- A tal proposito, con il terzo motivo, i ricorrenti affermano, sostanzialmente, che la
Commissione ha irregolarmente sottratto i fondi disponibili per il finanziamento
delle proposte valide presentate in seguito al secondo invito e li ha destinati a
progetti presentati in seguito al terzo invito, che non si sarebbe dovuto pubblicare.
- 49.
- Essi deducono, a tal proposito, una violazione dell'art. 7 della decisione 94/804, con
la quale è stato adottato il programma MAST III. Tale disposizione prescrive che
qualsiasi modifica della ripartizione dei fondi tra i diversi settori, prevista
indicativamente nell'allegato II di tale decisione, sia adottata secondo la procedura
del comitato MAST, prevista dall'art. 6 della medesima decisione. Inoltre, essi
contestano la validità del terzo invito e, pertanto, dell'uso dei fondi disponibili per
tale invito.
- 50.
- Non si può accogliere l'argomento dei ricorrenti neanche su tale punto. E'
sufficiente constatare la fondatezza, in diritto, delle decisioni della Commissione
che sono all'origine della mancanza di fondi per finanziare l'elenco di riserva del
secondo invito, e, in particolare, della decisione che dà corso al terzo invito (v.
supra, punto 3).
- 51.
- Infatti, da un lato, il terzo invito di gara riguardava le previsioni operative nel
settore dei mari e degli oceani, materia che il programma di lavoro aveva
considerato come prioritaria. Orbene, in questa materia non vi era ancora un
numero sufficiente di proposte che avessero ottenuto un finanziamento nell'ambito
dei primi due inviti. D'altra parte, occorre segnalare che la Commissione ha deciso
di realizzare il terzo invito su richiesta del comitato MAST, in applicazione di un
procedimento identico a quello necessario per la modifica della ripartizione
indicativa dei fondi.
- 52.
- Pertanto, poiché il terzo invito di proposte rientra negli obiettivi prioritari del
programma di lavoro e la sua approvazione era stata decisa seguendo la procedura
adeguata, si deve considerare che l'attribuzione dei fondi che ne consegue è stata
effettuata in conformità con le norme vigenti, e che la corrispondente mancanza
di fondi per finanziare l'elenco di riserva del secondo invito non è viziata da
invalidità.
- 53.
- In tali circostanze, per quanto riguarda l'interesse dei ricorrenti a vedere realizzata
la proposta Posible, dato che non vi sono più fondi disponibili per finanziare
l'elenco di riserva del secondo invito e tale mancanza di fondi non è il risultato di
una violazione delle norme vigenti, si deve concludere che i ricorrenti non hanno
più interesse all'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui
comporta l'esclusione della detta proposta dall'elenco di riserva.
- 54.
- Da tutto quanto precede risulta che, senza che il Tribunale debba pronunciarsi
sugli altri motivi dedotti dalle parti, in mancanza di un interesse ad agire dei
ricorrenti contro la decisione impugnata, non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
Sulle spese
- 55.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a
provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nella specie, il
Tribunale ritiene equo, in base a una corretta valutazione dei fatti di causa, che
ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Moura RamosTiili
Mengozzi
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili