Language of document : ECLI:EU:T:2021:443

Causa T488/20

(pubblicazione per estratto)

Guerlain

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 luglio 2021

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Norma o usi del settore – Nozione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 15-18, 39-41, 48)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Forma che costituisce una “variante” delle forme abituali del tipo di prodotti di cui trattasi – Circostanza insufficiente per stabilire il carattere distintivo del marchio

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 19, 50)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Riconoscimento del carattere distintivo del segno non subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(v. punto 20)

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Effetto visivo oggettivo e inusuale dell’aspetto estetico

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 42-44)

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un rossetto

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 49, 52-57)

Sintesi

Marchio dell’UE: Il marchio tridimensionale consistente nella forma di un rossetto della Guerlain può essere registrato

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO che aveva respinto la domanda iniziale della Guerlain

La Guerlain ha chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea tridimensionale all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per rossetti. Si tratta di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un rossetto raffigurato come segue:

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L’esaminatore dell’EUIPO ha constatato la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto (1) e ha respinto la domanda di registrazione. La commissione di ricorso ha confermato tale decisione constatando che il marchio non si discostava sufficientemente dalle norme e dagli usi del settore.

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso. Esso dichiara che il marchio richiesto è dotato di carattere distintivo, in quanto si discosta in modo significativo dalla norma e dagli usi del settore dei rossetti.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse

In secondo luogo, secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento.

In terzo ed ultimo luogo, tenendo conto delle immagini considerate dalla commissione di ricorso come rappresentative della norma e degli usi del settore interessato, il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma.

Il Tribunale pertanto ritiene che il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione.


1      Dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.