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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Common Market Fertilizers (CMF) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2003.

(Causa T-134/03)

Lingua processuale: il francese

Il 18 aprile 2003 la società Common Market Fertilizers, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Alastair Sutton e Nathalie Flandin, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione REM 02/02;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente esercita un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici ed in particolare di soluzioni azotate. Essa ha presentato alle autorità doganali francesi, in base all'art. 239 del regolamento CEE n. 2913/921, una richiesta di esenzione dai dazi, in conformità all'art. 3, n. 1 [rectius: art. 1, n. 3], del regolamento CEE n. 3319/942. Tale richiesta è stata trasmessa dalle autorità francesi alla convenuta, che, con la decisione impugnata, ha rifiutato l'esenzione.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente adduce motivi fondati su presunte violazioni di forme sostanziali nonché motivi di merito. Per quanto riguarda le forme sostanziali, la ricorrente adduce anzitutto una presunta violazione dell'art. 7 CE, nonché dell'art. 5 della decisione del Consiglio n. 468/19993. La ricorrente sostiene che l'applicazione del principio della ponderazione dei voti, previsto dall'art. 205 CE, al voto finale nell'ambito del comitato del codice doganale, sezione rimborso, ha avuto come effetto che non è stata raggiunta nessuna maggioranza qualificata, e che, conseguentemente, è venuto meno il parere del Comitato, ciò che impediva alla convenuta di adottare essa stessa una decisione, come ha fatto. La ricorrente deduce inoltre una presunta violazione dell'art. 906 del regolamento n. 2454/934, in quanto la convenuta non avrebbe trasmesso agli Stati membri copia del fascicolo ricevuto dall'Amministrazione francese delle dogane nei quindici giorni successivi alla sua ricezione, nonché una presunta violazione del regolamento interno del comitato del codice doganale, in quanto lo scritto con le argomentazioni della ricorrente non sarebbe stato inviato ai rappresentanti permanenti e ai membri del comitato nel termine di quattordici giorni prima della data della riunione. Essa deduce altresì una presunta violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1/19585, sostenendo che alcuni rappresentanti degli Stati membri non avrebbero ricevuto copia del fascicolo nella propria lingua nazionale, nonché una presunta violazione dei diritti della difesa, poiché la convenuta avrebbe negato alla ricorrente il diritto di audizione e non le avrebbe dato accesso ai documenti richiesti ai sensi del regolamento n. 1049/20016. Infine, la ricorrente rileva una presunta carenza di motivazione della decisione impugnata.

Con riguardo al merito, la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le condizioni di cui all'art. 239 del regolamento n. 2913/92 non fossero soddisfatte. La ricorrente sostiene di trovarsi in una situazione particolare a causa dell'errore commesso dal suo spedizioniere doganale, che avrebbe effettuato un deposito fittizio all'insaputa della stessa, nonché per l'assenza di elusione cui si riferisce il regolamento n. 3319/94. La ricorrente indica altresì che non può esserle imputata alcuna frode e di non aver dato prova di nessuna negligenza manifesta.

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1 - (Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19/10/92, pag. 1).

2 - (Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3319, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350 del 31/12/1994, pag. 20).

3 - (Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17/07/1999, pag. 23).

4 - (Regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11/10/1993, pag. 1).

5 - (Regolamento del Consiglio n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU B 17 del 6/10/1958, pag. 385).

6 - (Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31/05/2002, pag. 43).