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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Ornella Mancini contro la Commisione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2003

(Causa T-137/03)

    Lingua processuale: il francese

Il 23 aprile 2003, la sig.ra Ornella Mancini, residente a Bruxelles, rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione dell'APN 28 giugno 2002 di non prendere in considerazione la candidatura della ricorrente al posto di consulente medico presso l'unità "Servizio medico Bruxelles" -DG Admin B8;

--annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo della ricorrente in data 23 gennaio 2003;

--annullare la nomina di un altro candidato al posto di consulente medico, comportante,in particolare, il rigetto della candidatura della ricorrente al posto vacante;

--condannare la convenita a pagare alla ricorrente la somma di euro 15.000, valutata equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni morali e di prgiudizio alla carriera;

--condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, medico, é dipendente del servizio medico della Commissione. In seguito ad un avviso di posto vacante, la ricorrente ha depositato la sua candidatura per un posto di cosigliere-medico. La sua candidatira non è stata presa in cosiderazione dall'APN ed un altro candidato è stato nominato a tale posto.

La ricorrente sostiene che L'APN ha violato l'art. 14, l'art. 29, n. 1, lett. a), e l'art. 45, n. 1, dello statuto, nonché i principi di legalità, parità di trattamento tra i candidati, di aspettativa di carriera, di pari opportunità e di uguaglianza tra uomini e donne. A sostegno delle sue pretese, la ricorrente sostiene anche che l'APN ha commesso talune irregolarità nel procedimento di nomina e si è resa colpevole di sviamento di potere.

Secondo la ricorrente, l'APN avrebbe commesso un errore maifesto di valutazione scegiendo un candidato che non soddfisfaceva i requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante. Occorrerebbe quindi annullare la nomina di tale candidato. La ricorrente fa valere anche la violazione del principio di parità di trattamento e delle regole che disciplinano il lavoro della giuria. Secondo la ricorrente, alcuni membri della giuria non avevano le qualifiche sufficienti e/o l'imparzialità e l'obiettività necessarie per farne parte. Inoltre, i rapporti informativi della ricorrente e del candidato nominato esaminerebbero le loro attività e profili secondo criteri e disposizioni statutarie diversi. Infine, la ricorrente fa valere la violazione da parte dell'APN del principio di uguagliana tra uomini e donne. Ella sostiene che i suoi meriti sarebbero superiori a quelli del candidato nominato. Inoltre, nel caso in cui questi fossero solo equivalenti a quelli del detto candidato si sarebbe dovuta dare la precenza alla ricorrente, poiché è una donna.

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