Language of document : ECLI:EU:T:2005:339

Cause riunite T‑134/03 e T‑135/03

Common Market Fertilizers SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Sgravio di dazi all’importazione — Art. 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 3319/94 — Fatturazione diretta all’importatore — Nozione di “gruppo di esperti” ai sensi dell’art. 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Diritti della difesa — “Manifesta negligenza” ai sensi dell’art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Eccezione di illegittimità — Eccezione sollevata in sede di replica — Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 48, n. 2)

2.      Ricorso di annullamento — Motivi — Incompetenza dell’istituzione autrice dell’atto impugnato — Motivo di ordine pubblico — Incompetenza dell’istituzione autrice dell’atto che costituisce il fondamento normativo dell’atto impugnato — Assenza di carattere d’ordine pubblico del motivo

(Art. 230 CE)

3.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Distinzione tra «gruppo di esperti» ai sensi dell’art. 907, primo comma, del regolamento n. 2454/93 e «comitato di regolamentazione» ai sensi dell’art. 5 della decisione 1999/468

[Artt. 7 CE e 249 CE; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 907, primo comma; decisione del Consiglio 1999/468]

4.      Ricorso di annullamento — Motivi — Violazione delle forme sostanziali —- Violazione da parte di un’istituzione del suo regolamento interno — Motivo dedotto da una persona fisica o giuridica — Inammissibilità

(Art. 230 CE)

5.      Comunità europea — Regime linguistico — Invio ad uno Stato membro, da parte della Commissione, di documenti in una lingua diversa dalla sua lingua — Inammissibilità – Documento inviato ai rappresentanti degli Stati membri che compongono un gruppo di esperti che deve pronunciarsi sulla domanda di un privato — Impossibilità per l’autore della domanda di far valere un’eventuale violazione del regime linguistico

(Regolamento del Consiglio n. 1, art. 3)

6.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Potere decisionale della Commissione — Rispetto dei diritti della difesa — Diritto dell’operatore economico interessato di essere sentito — Portata — Diritto ad un’audizione — Insussistenza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art 906 bis)

7.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Circostanze che non implicano «alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato» — Nozione di manifesta negligenza — Interpretazione restrittiva — Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220 e 239, n. 1)

8.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento di riesame — Oggetto

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 8)

9.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Sussistenza di una situazione particolare — Circostanze che non implicano «alcuna simulazione o negligenza manifesta» da parte dell’interessato — Condizioni cumulative

(Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

10.    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisioni di rigetto delle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

1.      A meno che non si fondi su un elemento di diritto o di fatto emerso durante il procedimento, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, un’eccezione d’illegittimità è irricevibile in fase di replica, in quanto l’oggetto di una lite è determinato nell’atto introduttivo del ricorso.

(v. punto 51)

2.      Se il Tribunale deve rilevare d’ufficio l’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato, esso non deve accertare d’ufficio se l’istituzione che ha emanato la disposizione che costituisce il fondamento normativo della decisione controversa abbia ecceduto i limiti della propria competenza.

(v. punto 52)

3.      Il gruppo di esperti che, ai sensi dell’art. 907, primo comma, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, si riunisce «nell’ambito del comitato [del codice doganale]» non costituisce un comitato di regolamentazione ai sensi dell’art. 5 della decisione 1999/468, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Risulta, infatti, dal settimo ‘considerando’ e dall’art. 5 della decisione di cui trattasi che la procedura di regolamentazione è utilizzata per le «misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base».

Ammettere che il comitato di regolamentazione ai sensi dell’art. 5 della decisione comitatologia sia competente ad esprimere un parere su una proposta di decisione individuale di rimborso o di sgravio di dazi doganali equivarrebbe ad assimilare sic et simpliciter le nozioni di decisione e di atto di portata generale, che sono invece fondamentalmente distinte ai sensi dell’art. 249 CE, e, con ciò, a violare quest’ultima disposizione, così come l’art. 7 CE e la decisione comitatologia.

Tale conclusione è corroborata dal tenore testuale dell’art. 907, primo comma, del regolamento n. 2454/93. L’espressione «nell’ambito del comitato» riflette il fatto che il gruppo di esperti citato all’art. 907 è manifestamente un’entità diversa, sul piano funzionale, dal comitato del codice doganale. Ove il legislatore avesse voluto che il comitato del codice doganale fosse consultato nell’ambito delle procedure individuali di sgravio o di rimborso, avrebbe utilizzato l’espressione «previa consultazione del comitato».

(v. punti 55, 57-59)

4.      Il regolamento interno del comitato del codice doganale ha il fine di assicurare il funzionamento interno del detto comitato nel pieno rispetto delle prerogative dei suoi membri. Ne deriva che le persone fisiche o giuridiche non possono eccepire una pretesa violazione di tale regolamento, che non è preordinato alla tutela dei singoli.

(v. punto 79)

5.      L’art. 3 del regolamento n. 1 è volto a garantire che i testi diretti da un’istituzione a uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro siano redatti nella lingua di tale Stato. Laddove la Commissione invii documenti ad un gruppo di esperti composto dai rappresentanti degli Stati membri e incaricato di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di un singolo, quest’ultimo, non essendo destinatario di tali documenti, non può far valere una presunta violazione del detto art. 3.

(v. punto 86)

6.      Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei suoi interessi debba essere messo in grado di esporre efficacemente la propria opinione, quanto meno in merito agli addebiti sui quali la Commissione ha fondato la sua decisione.

Nel caso delle decisioni in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione adottate dalla Commissione in forza dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, il rispetto dei diritti della difesa di colui che richiede lo sgravio è garantito dal procedimento di cui all’art. 906 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92.

Per quanto riguarda il diritto di colui che richiede lo sgravio di essere sentito nel corso di un’audizione, né la disposizione specifica relativa al detto procedimento né il principio generale del rispetto dei diritti della difesa gli conferiscono il diritto a una tale audizione.

Inoltre, la natura specifica della decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 239 del codice doganale non rende affatto indispensabile concedere a colui che richiede lo sgravio la possibilità di presentare osservazioni oralmente, in aggiunta all’esposizione scritta del suo punto di vista.

(v. punti 105-106, 108-109)

7.      Per valutare se vi sia manifesta negligenza ai sensi dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore.

In proposito, la Commissione gode di un potere discrezionale allorché adotta una decisione in applicazione di tale articolo. Inoltre, il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione, che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, essendo la mancanza di negligenza manifesta un presupposto essenziale per poter chiedere un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione, tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato.

Riguardo all’eventuale errore che ha determinato la nascita dell’obbligazione doganale, l’operatore non può esonerarsi dalla propria responsabilità invocando l’errore, vero o presunto, dei suoi agenti. Un errore del genere non può, in ogni caso, gravare sul bilancio comunitario.

Con riferimento all’esperienza professionale dell’operatore economico, occorre verificare se si tratti di un operatore la cui attività professionale consiste, essenzialmente, in operazioni di importazione e di esportazione e se questi abbia già acquisito una certa esperienza nell’espletamento di tali operazioni.

Per quanto riguarda la diligenza dell’operatore, spetta a quest’ultimo, qualora nutra dubbi sull’esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire alle dette disposizioni.

(v. punti 135-137, 139-142)

8.      Il procedimento di riesame, previsto dall’art. 11, n. 8, del regolamento antidumping di base n. 384/96, opera qualora si registri una variazione nei dati accertati ed assunti come base per il regolamento che ha istituito i dazi antidumping. Esso ha quindi la finalità di adattare i dazi imposti alla variazione degli elementi che erano alla loro origine e presuppone la modifica di questi elementi.

(v. punto 145)

9.      Risulta dal tenore letterale dell’art. 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, che il rimborso dei dazi all’importazione è subordinato alla compresenza di due condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, l’esistenza di una situazione particolare e, in secondo luogo, la mancanza di negligenza manifesta e frode da parte dell’interessato. Di conseguenza, basta che manchi una delle due condizioni perché il rimborso dei dazi debba essere negato.

(v. punto 148)

10.    La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i propri diritti e al giudice di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Infatti, l’accertamento del fatto che la motivazione di una decisione sia conforme o meno a tali condizioni va effettuato alla luce non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

Nel caso di decisioni di rigetto di domande di sgravio ai sensi dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, l’obbligo di motivazione a carico della Commissione consiste nello spiegare le ragioni per cui non sussistono i presupposti previsti dalla detta norma.

(v. punti 156-157)