Language of document : ECLI:EU:T:2014:555

Causa T‑260/11

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – Superamento da parte della Spagna dei contingenti di pesca dello sgombro nelle zone VIII c, IX e X e nelle acque dell’Unione europea della zona Copace 34.1.1 assegnati per il 2010 – Detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli anni da 2011 a 2015 – Diritti della difesa – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 giugno 2014

1.      Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di contingenti di pesca – Detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per un determinato anno a causa del superamento dei contingenti negli anni precedenti – Regolamento n. 1224/2009, articolo 105 – Obblighi e margine di discrezionalità della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1224/2009, art. 105, §§ 1, 2 e 6; regolamento del Consiglio n. 2371/2002, art. 30)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Portata

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Politica comune della pesca – Adeguamento della normativa ai mutamenti della situazione economica – Impossibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento – Tutela negata all’autore di una violazione manifesta della normativa in vigore

(Regolamento del Consiglio n. 23/2010; regolamento della Commissione n. 165/2011)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Disparità di trattamento in presenza di situazioni in fatto e in diritto divergenti e, quindi, incomparabili – Insussistenza della violazione

1.      L’impiego nell’articolo 105, paragrafo 6, del regolamento n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, del termine «possono» dimostra, da un lato, che la Commissione dispone di un potere discrezionale quanto alla questione di principio se occorra sottoporre al Comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 30 del regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, una proposta per l’adozione di modalità di applicazione di misure di detrazione sui futuri contingenti di pesca, qualora accerti un superamento da parte di uno Stato membro dei contingenti di pesca ad esso assegnati per un determinato anno, e, dall’altro, che detto potere discrezionale include altresì la facoltà della Commissione di scegliere, a tale scopo, tra i diversi casi e strumenti previsti dal menzionato regolamento. Ne consegue che lo Stato membro parte da una premessa errata sostenendo che la Commissione fosse tenuta ad adottare le modalità di applicazione necessarie per attuare gli strumenti di cui dispone in virtù dell’articolo 105, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

Per contro, l’articolo 105, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce una competenza vincolata della Commissione nel senso che essa, qualora accerti un superamento dei contingenti di pesca da parte di uno Stato membro, è tenuta a procedere a detrazioni dai futuri contingenti di tale Stato membro. Del pari, l’articolo 105, paragrafo 2, del medesimo regolamento non conferisce un potere discrezionale alla Commissione neppure riguardo alle conseguenze che si devono trarre da siffatto superamento in un determinato anno, bensì la obbliga a procedere, nell’anno o negli anni successivi, a detrazioni dal contingente assegnato a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore predeterminato in funzione del tasso di superamento constatato. Ne consegue che il volume totale delle detrazioni da effettuare costituisce il risultato di una precisa operazione di calcolo, i cui parametri – vale a dire il tasso di superamento e il fattore moltiplicatore – sono stabiliti concretamente dalla disposizione stessa, così che la Commissione non dispone di alcun margine di discrezionalità al fine di fissare i relativi massimali.

Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1224/2009, in particolare quelle concernenti il calcolo del totale delle detrazioni da effettuare, sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate e quindi suscettibili di applicazione immediata da parte della Commissione.

(v. punti 40, 41, 44, 45)

2.      Il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Il rispetto di tale principio deve pertanto essere garantito sia in caso di assenza totale di una disciplina specifica sia in presenza di una regolamentazione che non ne tenga di per sé conto. Nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongano di un potere discrezionale, è tanto più di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi.

Di conseguenza, il diritto al contraddittorio è applicabile allorché l’amministrazione prevede di adottare un atto lesivo, vale a dire un atto che potrebbe incidere negativamente sugli interessi del singolo o dello Stato membro interessato, in quanto la sua applicazione non dipende dall’esistenza di una regola espressa in tal senso prevista dal diritto secondario.

(v. punti 62‑64)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 84)

4.      Qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il principio di tutela del legittimo affidamento nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione, e ciò soprattutto in un ambito come quello della politica comune della pesca, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Infine, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocata da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente.

(v. punti 87, 88)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 93)