Language of document : ECLI:EU:T:2014:23





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – Gigaset / Commissione

(causa T‑395/09)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità della condotta illecita – Obbligo di motivazione – Ammende – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel procedimento amministrativo – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Carattere relativo – Onere della prova (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 16-21, 30-32, 45, 67, 81-83, 92, 93, 231, 232)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione con cui vengono inflitte ammende per violazione delle regole di concorrenza e che riguarda una pluralità di destinatari – Imputazione delle pratiche di una controllata alla sua controllante – Necessità di una motivazione esplicita – Portata (Artt. 81 CE e 253 CE) (v. punti 94-98)

3.                     Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 101-104, 117)

4.                     Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente (Artt. 81, § 1, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 127-132, 136)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Carattere dissuasivo dell’ammenda – Potere discrezionale della Commissione – Applicazione di una medesima percentuale a tutti i partecipanti a un’intesa – Ammissibilità – Arrotondamento della durata della partecipazione delle diverse imprese a una sola e unica infrazione – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di parità di trattamento (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti da 19 a 26) (v. punti 143-150, 158-177, 195-200)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Maggiorazione dell’ammenda inflitta ad altre imprese che non sono state in grado di presentare osservazioni al riguardo – Esclusione (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 183-192)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Mancata contestazione di fatti da parte dell’impresa interessata – Circostanza non ripresa nei nuovi orientamenti – Margine di discrezionalità della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 211-218, 220)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione medesima.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Gigaset AG ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è fissato in 12,3 milioni di euro.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Gigaset sopporterà il 90% delle proprie spese nonché il 90% di quelle sostenute dalla Commissione europea, ad esclusione delle spese relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Gigaset, ad esclusione di quelle relative al procedimento sommario.