Language of document : ECLI:EU:T:2013:171





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – GEMA / Commissione

(causa T‑410/08)

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 68, 115)

2.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge ammende – Applicazione (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 69-73)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Obblighi della Commissione nel contestare la plausibilità delle spiegazioni proposte dalle imprese (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 74-78, 84, 137)

4.                     Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 100)

5.                     Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 114)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).

2)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la GEMA.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla GEMA, ad esclusione di quelle connesse all’intervento.

4)

La RTL Group SA, la CLT-UFA, la Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd e la Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla GEMA e connesse all’intervento.

5)

La GEMA, la Commissione, la RTL Group, la CLT-UFA e la Music Choice Europe sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.