Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – GEMA / Commissione
(causa T‑410/08)
«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»
1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 68, 115)
2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge ammende – Applicazione (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 69-73)
3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Obblighi della Commissione nel contestare la plausibilità delle spiegazioni proposte dalle imprese (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 74-78, 84, 137)
4. Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 100)
5. Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 114)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC). |
Dispositivo
1) | | L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA). |
2) | | L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la GEMA. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla GEMA, ad esclusione di quelle connesse all’intervento. |
4) | | La RTL Group SA, la CLT-UFA, la Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd e la Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla GEMA e connesse all’intervento. |
5) | | La GEMA, la Commissione, la RTL Group, la CLT-UFA e la Music Choice Europe sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario. |