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Ricorso proposto il 30 novembre 2007 - Ryanair / Commissione

(Causa T-442/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: E. Vahida, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Commissione ha omesso di definire la sua posizione conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, che include, in particolare, l'articolo 232 CE, in risposta alle denunce della ricorrente del 3 novembre e 13 dicembre 2005, nonché del 16 giugno e 10 novembre 2006, seguite da una diffida in data 2 agosto 2007;

condannare la Commissione a tutte le spese, comprese quelle della ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile; e

disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente ha avviato un'azione ai sensi dell'art. 232 CE, asserendo che la Commissione non ha preso posizione riguardo alle sue denunce presentate il 3 novembre 2005, 13 dicembre 2005, 16 giugno 2006 e 10 novembre 2006, seguite da una diffida in data 2 agosto 2007.

Viene fatto valere, in via principale, che la Commissione non ha promosso e condotto a termine, in maniera diligente e imparziale, alcun esame delle denunce presentate dalla ricorrente, in cui si è asserito che erano stati concessi aiuti illegittimi sotto forma di vantaggi attribuiti dallo Stato italiano alle linee aeree Alitalia, Air One e Meridiana. In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha preso posizione in merito alle denunce della ricorrente riguardanti la discriminazione anticoncorrenziale e, perciò, una violazione dell'art. 82 CE.

La ricorrente deduce che le misure su cui verte la sua denuncia, in particolare (i) il pagamento ad Alitalia di un aiuto consistente in una "compensazione 9/11", (ii) le condizioni favorevoli relative alla cessione di Alitalia Servizi a Fintecna, (iii) il fatto che lo Stato italiano abbia omesso di reclamare il pagamento di debiti di Alitalia nei confronti di aeroporti italiani, (iv) il finanziamento pubblico di indennità di licenziamento a carico di Alitalia, (v) sconti su costi del carburante, (vi) riduzioni dei costi aeroportuali nei nodi aeroportuali italiani, (vii) il trasferimento di oltre 100 dipendenti Alitalia a Meridiana e Air One nonché (viii) restrizioni discriminatorie sulle attività della ricorrente presso aeroporti regionali compreso quello di Ciampino, sono da imputarsi allo Stato italiano, costituiscono per Ryanair una perdita di entrate e avvantaggiano specificamente Alitalia nonché Air one e Meridiana nel caso di alcune delle misure in questione. Secondo la ricorrente, queste misure costituiscono un aiuto di Stato, poiché soddisfano tutte le condizioni previste all'art. 87, n. 1, CE.

In subordine, la ricorrente asserisce che il fatto che lo Stato italiano abbia omesso di reclamare il pagamento di debiti di Alitalia, le riduzioni dei costi aeroportuali nei nodi aeroportuali italiani, gli sconti su costi del carburante, nonché le restrizioni discriminatorie sulle attività della ricorrente presso aeroporti regionali costituiscono una violazione del diritto della concorrenza. Conseguentemente, la ricorrente sostiene che, nell'eventualità che la Corte constati che alcuni dei vantaggi attribuiti ad Alitalia, Air One e Meridiana non erano imputabili allo Stato in quanto gli aeroporti italiani e i fornitori di carburante che hanno accordato i menzionati vantaggi avrebbero operato in modo autonomo, tali benefici equivarrebbero a una discriminazione anticoncorrenziale che non può essere giustificata da motivi oggettivi e, quindi, viola l'art. 82 CE.

Inoltre, la ricorrente deduce di avere un legittimo interesse a presentare una denuncia di questo genere in qualità sia di cliente di servizi aeroportuali e carburante per aerei sia di concorrente di Alitalia, Air One e Meridiana.

La ricorrente sostiene poi che la Commissione era soggetta a un obbligo di agire, in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 659/1999 1 e (CE) n. 1/2003 2 e del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 3. Quest'ultima tuttavia non ha intrapreso alcuna azione a seguito della ricezione delle denunce né ha preso posizione una volta ricevuta la sua diffida.

Di conseguenza, la ricorrente deduce che sussisteva una violazione prima facie del diritto della concorrenza e che il decorso periodo, irragionevolmente lungo, di 9-21 mesi (in funzione della questione oggetto della denuncia), tra la ricezione della diffida da parte della Commissione e l'inazione della Commissione costituisce una carenza nell'accezione di cui all'art. 232 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).