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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Venezia) - Ivana Scattolon / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Causa C-108/10) 1

(Politica sociale - Direttiva 77/187/CEE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese - Nozioni di "impresa" e di "trasferimento" - Cedente e cessionario di diritto pubblico - Applicazione, sin dalla data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario - Trattamento retributivo - Riconoscimento dell'anzianità maturata presso il cedente)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Venezia

Parti

Ricorrente: Ivana Scattolon

Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunale ordinario di Venezia - Ambito di applicazione delle direttive del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), e 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) - Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187/CEE - Trasferimento del personale amministrativo delle pulizie da un ente locale a uno statale - Mantenimento dei diritti, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata in seno all'ente locale

Dispositivo

La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.

Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

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1 - GU C 134 del 22.5.2010.