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Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Catherine Teughels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2013, causa F-117/11, Catherine Teughels/Commissione

(causa T-131/14 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Catherine Teughels (Eppegem, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata pronunciata l’11 dicembre 2013 dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea in seduta plenaria, notificata a mezzo telefax l’11 dicembre 2013, con la quale era stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente in data 8 novembre 2011;

avocando il merito del ricorso presentato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, dichiararlo fondato e, per l’effetto, annullare le decisioni che ne formavano l’oggetto;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e, in particolare, le spese di domiciliazione, di trasferta e di soggiorno, nonché gli onorari degli avvocati, in applicazione dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’articolo 26, paragrafi 1 e 4, dell’allegato XIII del citato statuto, sul mancato rispetto dei diritti quesiti e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, nonché su un difetto di motivazione. La ricorrente fa valere che:

il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha dato effetto retroattivo alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello statuto relativi al trasferimento dei diritti a pensione adottate nel 2011, decidendo che, per fissare il numero di annualità corrispondenti secondo il regime comunitario delle pensioni all’equivalente attuariale dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico belga, l’APN poteva validamente applicare le disposizioni generali di esecuzione del 2011, in quanto al momento dell’entrata in vigore di tali disposizioni la ricorrente non si sarebbe trovata in una situazione «interamente costituita» sotto l’imperio delle disposizioni generali di esecuzione del 2004, per non aver accettato la proposta di calcolo che le era stata in precedenza sottoposta, e ciò sebbene la richiesta di trasferimento dei diritti a pensione fosse stata presentata nel novembre 2009, sebbene i diritti della ricorrente si fossero quindi definitivamente cristallizzati a tale data e dovessero, di conseguenza, essere definiti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione del 2004;

il TFP non ha giustificato giuridicamente la sua analisi e non ha chiarito per quale motivo le disposizioni statutarie richiamate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado e i principi da esse sanciti dovrebbero essere disattesi nella fattispecie.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del «patere legem quam ipse fecisti», sul mancato rispetto dei diritti quesiti, su un difetto di motivazione, nonché sulla violazione dell’autorità e della forza vincolante che deriva dagli atti amministrativi individuali e, più in particolare, dalla decisione adottata nei confronti della ricorrente il 29 giugno 2010. La ricorrente fa valere che:

il TFP ha dichiarato, erroneamente, che la situazione della ricorrente non si era interamente costituita sotto l’imperio delle disposizioni generali di esecuzione del 2004 al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni generali di esecuzione del 2011, in ragione del fatto che la ricorrente non aveva «né accettato né rifiutato formalmente» la proposta di calcolo che le era stata sottoposta il 29 giugno 2010, mentre tale proposta di calcolo costituiva una vera e propria decisione amministrativa, incidente in maniera definitiva sui diritti della ricorrente;

l’amministrazione non poteva più, unilateralmente, limitare i diritti risultanti dalla proposta di calcolo che era per essa giuridicamente vincolante;

Il TFP non ha rispettato il principio secondo il quale il carattere definitivo e obbligatorio di una decisione unilaterale della Commissione non dipende dal consenso del suo destinatario.