Language of document : ECLI:EU:T:2014:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 marzo 2014

Causa T‑373/13 P

Geoffroy Alsteens

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Proroga del contratto – Manifesta irricevibilità del ricorso in primo grado – Diritto ad essere sentiti – Separabilità della clausola addizionale recante proroga del contratto»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013, Alsteens/Commissione (F‑87/12), diretta all’annullamento di tale ordinanza

Decisione: L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013, Alsteens/Commissione (F‑87/12), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione – Impugnazione incidentale – Oggetto – Necessità di basarsi su motivi diversi da quelli sollevati nell’atto d’impugnazione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 143, § 2)

2.      Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Rispetto dei diritti della difesa – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

3.      Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile anche dopo lo svolgimento della fase scritta

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

4.      Ricorsi dei funzionari – Oggetto – Annullamento parziale – Contratto di agente temporaneo – Carattere separabile della disposizione relativa alla durata dell’impiego – Ricevibilità

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Non possono essere qualificate come impugnazione incidentale, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le conclusioni di annullamento fondate su un motivo che sia già stato dedotto dal ricorrente nel suo atto di impugnazione. Infatti, l’applicazione di tale disposizione presuppone che le conclusioni di annullamento presentate nella comparsa di risposta si fondino su un motivo diverso da quelli dedotti nell’atto di impugnazione.

(v. punto 28)

2.      Se è vero che il rigetto di un ricorso sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non presuppone che detto Tribunale abbia previamente consentito alle parti di prendere posizione sulla motivazione del rigetto che intende formulare, è pur vero che l’applicazione del citato articolo è limitata al caso in cui una siffatta motivazione sia manifesta.

Tale limite è conseguenza del fatto che, in linea generale, il rispetto dei diritti della difesa, nell’ambito del quale rientra il diritto ad essere sentito, implica che le parti in un procedimento siano state messe in grado di prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui sarà fondata una decisione giudiziaria nonché discutere gli elementi di prova e le osservazioni presentate dinanzi al giudice e i motivi sui quali questo intende fondare la sua decisione. Perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto decisivi per l’esito del procedimento.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Corte: 19 febbraio 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, C‑308/07 P (Racc. pag. I‑1059, punto 36 e la giurisprudenza citata)

Tribunale: 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, punto 84, e la giurisprudenza citata

3.      Un ricorso può essere respinto in quanto manifestamente irricevibile anche dopo che la fase scritta del procedimento si sia svolta.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale: 8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti 32‑34); 23 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, T‑16/09 P, punto 53

4.      L’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo.

Per quanto riguarda la decisione di proroga di un contratto di agente temporaneo, che lascia immutate le altre clausole del contratto, una domanda di annullamento avente ad oggetto la limitazione della durata del contratto non può modificare la sostanza della decisione controversa, poiché, in caso di annullamento della parte della decisione che stabilisce la nuova durata del contratto, tale durata dovrebbe essere determinata dall’istituzione responsabile, sulla quale incomberebbe l’obbligo, conformemente all’articolo 266 TFUE, di adottare tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del giudice dell’Unione che ha dato luogo a tale annullamento.

(v. punti 46, 47 e 50)

Riferimento:

Corte: 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95 (Racc. pag. I‑4021, punti 256‑258; 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio, C‑244/03 (punti 12‑14); 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, punto 38

Tribunale: 10 marzo 1992, SIV e a./Commissione, T‑68/89, T‑77/89 e T‑78/89 (Racc. pag. II‑1403, punto 320)