Language of document : ECLI:EU:T:2012:696





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2012 – Bimbo/UAMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

(causa T‑357/11)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo GRUPO BIMBO – Marchio nazionale denominativo anteriore BIMBO – Impedimenti relativi alla registrazione – Marchio notorio – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 29, 30)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Marchio figurativo GRUPO BIMBO e marchio denominativo BIMBO (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 35, 46-51)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 37, 43)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 38)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 1272/2010-1), relativo ad un procedimento d’opposizione tra la Bimbo, SA e la Grupo Bimbo, SAB de CV.

Dispositivo

1)

I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2011 (procedimento R 1272/2010‑1), relativo ad un procedimento d’opposizione tra la Bimbo, SA e la Grupo Bimbo, SAB de CV, sono annullati.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.