Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2012 – Bimbo/UAMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)
(causa T‑357/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo GRUPO BIMBO – Marchio nazionale denominativo anteriore BIMBO – Impedimenti relativi alla registrazione – Marchio notorio – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 29, 30)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Marchio figurativo GRUPO BIMBO e marchio denominativo BIMBO (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 35, 46-51)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 37, 43)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 38)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 1272/2010-1), relativo ad un procedimento d’opposizione tra la Bimbo, SA e la Grupo Bimbo, SAB de CV. |
Dispositivo
1) | | I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2011 (procedimento R 1272/2010‑1), relativo ad un procedimento d’opposizione tra la Bimbo, SA e la Grupo Bimbo, SAB de CV, sono annullati. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |