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Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013, causa F-9/12, CC/Parlamento

(causa T-457/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) dell’11 luglio 2013, causa F-9/12 (CC/Parlamento europeo);

per l’effetto, accogliere la domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’operato della controparte;

accogliere le richieste conclusive formulate dalla ricorrente in primo grado;

condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il TFP avrebbe erroneamente omesso di disporre i necessari mezzi istruttori e, in tal modo, sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione riguardo alla perdita, da parte della ricorrente, di una chance di essere assunta dal Parlamento a partire dal giugno 2005.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione e, in subordine, un travisamento dei fatti, in quanto il TFP ha concluso che il Consiglio era stato informato dell’esistenza dell’elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione, un travisamento dei fatti, un difetto di motivazione e una carenza di risposta a un motivo, in quanto il TFP non avrebbe risposto ai motivi dedotti dalla ricorrente in merito all’ostruzionismo del Parlamento rispetto alla sua assunzione da parte di istituzioni e organismi dell’Unione, all’assenza di informazione circa l’esistenza dell’elenco degli idonei e al fatto che l’EPSO avrebbe ricevuto l’autorizzazione ad iscrivere la ricorrente nella sua banca dati e a diffondere tale informazione.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti in quanto il TFP i) avrebbe erroneamente considerato che il Parlamento non aveva l’obbligo giuridico di diffondere l’elenco degli idonei a tutte le istituzioni e gli organi dell’Unione, ii) non avrebbe tratto le conseguenze della violazione del principio della parità di trattamento, della buona amministrazione e della certezza del diritto e iii) avrebbe omesso di esaminare taluni documenti.

Quinto motivo, vertente su un travisamento dei fatti e un manifesto errore di valutazione per quanto concerne l’informazione sulla proroga dell’elenco degli idonei, là dove il TFP ha ritenuto che il Consiglio e le altre istituzioni ed organismi dell’Unione erano a conoscenza della proroga dell’elenco degli idonei fra il giugno e l’agosto 2007.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione, un travisamento dei fatti e un’omissione di esame dei fatti, in quanto il TFP avrebbe concluso che la proroga della validità dell’elenco degli idonei riguardo ad altri vincitori non comportava una disparità di trattamento nei confronti della ricorrente.

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione in quanto il TFP non avrebbe tratto le conclusioni che si imponevano in seguito alla distruzione da parte del Parlamento di documenti relativi alla situazione della ricorrente.

Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione e, in subordine, un travisamento dei fatti, l’omissione di disporre mezzi istruttori e l’assenza di motivazione in quanto il TFP non avrebbe tenuto conto, in sede di analisi dell’esistenza di una perdita di chance di essere assunta e della valutazione del danno subito, dell’effettiva situazione della ricorrente e della condotta colpevole del Parlamento.