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Ricorso proposto il 28 agosto 2013 – Ranbaxy Laboratories e Ranbaxy (UK) / Commissione

(Causa T-460/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ranbaxy Laboratories Ltd (Haryana, India); e Ranbaxy (UK) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, solicitors, e B. Kennelly, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione della Commissione, caso COMP/39226 - Lundbeck (citalopram) del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

annullare l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione della Commissione, caso COMP/39226 - Lundbeck (citalopram) del 19 giugno 2013, nella parte in cui infligge ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda; e

condannare la convenuta a farsi carico delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore nell’affermare che l’accordo di transazione al quale avevano aderito le ricorrenti fosse da qualificare come un’infrazione del tipo «per oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, le ricorrenti sostengono che la convenuta abbia commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente stabilito che le parti dell’accordo di transazione erano concorrenti almeno potenziali. Pertanto, le ricorrenti sostengono che la convenuta abbia commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente interpretato l’accordo di transazione concludendo che esso offriva una tutela maggiore di quella che si sarebbe potuta ottenere facendo valere il brevetto sul metodo di fabbricazione. Pertanto, le ricorrenti sostengono che la convenuta abbia commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente calcolato l’ammenda inflitta alle ricorrenti e, pertanto, che l’ammenda è ingiustificata e sproporzionata.