SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
18 gennaio 2000 (1)
«Ricorso d'annullamento Importazioni di pollame Art. 13 del regolamento
(CEE) n. 1430/79 Decisione della Commissione di diniego del rimborso di
prelievi agricoli Abrogazione di decisione Dichiarazione relativa alla
pratica Liceità Legittimo affidamento Certezza del diritto Errori
manifesti di valutazione Obbligo di motivazione»
Nella causa T-290/97,
Mehibas Dordtselaan BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi
Bassi), rappresentata dagli avv.ti Pierre Bos, Jasper Helder e Marco Slotboom, del
foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.
Marc Loesch, 11, rue Goethe,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Jules Stuyck,
del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos
Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto una domanda volta all'annullamento della decisione della
Commissione 22 luglio 1997, C (97) 2331, contenente diniego di accoglimento di
una domanda, presentata dal Regno dei Paesi Bassi, di rimborso di prelievi agricoli
a favore della ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora
P. Lindh, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
- 1.
- L'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al
rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175,
pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»), nella versione risultante dall'art.
1, n. 6, del regolamento del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il
regolamento n. 1430/79 (GU L 286, pag. 1), recita:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni
particolari (...) derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o
negligenza manifesta da parte dell'interessato».
- 2.
- L'art. 905, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454,
che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento n. 2454/93») prevede quanto segue:
«La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per
un esame esauriente del caso.
La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato
membro interessato.
Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono
insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso
sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi
d'informazione complementari».
- 3.
- L'art. 907 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti
gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto,
la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare
esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la
giustifica.
La decisione deve essere presa entro sei mesi dalla data di ricezione, da parte della
Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2. Quando la
Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione
complementari per poter deliberare, il termine di sei mesi è prorogato del tempo
intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di
elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono
alla Commissione».
- 4.
- Ai sensi dell'art. 909 del medesimo regolamento:
«Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo
907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine
di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla
domanda di rimborso o di sgravio».
I fatti all'origine della controversia
- 5.
- La ricorrente, la Mehibas Dordtselaan BV (già denominata Expeditie-en
Controlebedrijf Codirex BV), è uno spedizioniere doganale del porto di Rotterdam.
- 6.
- Tra il febbraio 1981 e il giugno 1983 effettuava 98 dichiarazioni doganali relative
ad importazioni, da parte dell'impresa Ruva BV (in prosieguo: la «Ruva»), di pezzi
di pollame. Tali dichiarazioni venivano effettuate sulla scorta di fatture prodotte
dalla Ruva e comportavano la riscossione di prelievi agricoli. Le merci di cui
trattasi venivano poste in libera pratica nella Comunità.
- 7.
- Nel corso del 1984 l'amministrazione finanziaria olandese scopriva che le fatture
prodotte dalla Ruva erano fraudolente. In realtà il valore delle merci importate era
più elevato e pertanto avrebbero dovuto essere versati prelievi agricoli di maggior
importo.
- 8.
- Di conseguenza nell'ottobre del 1986 le autorità doganali olandesi invitavano la
ricorrente a versare prelievi agricoli supplementari, domanda cui essa ottemperava
per un importo di HFL 677 476 (in prosieguo: i «prelievi controversi»).
- 9.
- Il 29 ottobre 1990 la ricorrente presentava alle autorità olandesi una domanda volta
ad ottenere il rimborso dei prelievi controversi. Le dette autorità trasmettevano la
domanda alla Commissione con lettera 29 aprile 1994 ricevuta il 16 maggio 1994
affinché essa stabilisse se la concessione di un rimborso era giustificato ai sensi
dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
- 10.
- Con decisione 14 novembre 1994 la Commissione si è pronunciata nel senso che
la detta domanda di rimborso non era giustificata.
- 11.
- Con atto introduttivo registrato nella Cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 1995
la ricorrente ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione 14
novembre 1994 (causa T-89/95).
- 12.
- Il 31 maggio 1996 la Commissione, alla luce della sentenza del Tribunale 9
novembre 1995 nella causa T-346/94, France-aviation/Commissione (Racc. pag. II-2841; in prosieguo: la «sentenza France-aviation») ha proceduto all'abrogazione
della propria decisione 14 novembre 1994.
- 13.
- La Commissione ha informato le autorità olandesi della detta abrogazione con
lettera 4 giugno 1996, nella quale osservava che, alla luce della sentenza France-aviation, ogni domanda di rimborso di dazi all'importazione doveva essere
accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato attestava di aver
preso conoscenza della pratica trasmessa dalle autorità nazionali e dichiarava
eventualmente di non aver nulla da aggiungere (in prosieguo: la «dichiarazione
relativa alla pratica»). Osservando che la domanda di rimborso 29 aprile 1994 non
era «né valida né ricevibile» in quanto non era accompagnata da una dichiarazione
relativa alla pratica, la Commissione invitava altresì le autorità olandesi a
trasmetterle la detta dichiarazione firmata dalla ricorrente.
- 14.
- Il 17 ottobre 1996 la ricorrente rinunciava agli atti nella causa T-89/95, che veniva
cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 17 dicembre 1996.
- 15.
- Con lettera 10 dicembre 1996 le autorità doganali olandesi comunicavano alla
ricorrente che la Commissione, alla luce della sentenza France-aviation, aveva
ricondotto la decisione 14 novembre 1994 e che in forza della detta sentenza le
domande di rimborso dovevano essere accompagnate da una dichiarazione relativa
alla pratica. Di conseguenza esse invitavano la ricorrente a trasmettere siffatto
documento.
- 16.
- Con lettera 6 febbraio 1997 la ricorrente inviava alle autorità olandesi la
dichiarazione richiestale nonché osservazioni sulle conseguenze che a suo parere
dovevano derivare dalla sentenza France-aviation relativamente alla sua domanda
di rimborso. Essa chiedeva altresì alle dette autorità di allegare alla nuova pratica
da trasmettere alla Commissione il ricorso e la replica da essa depositati nella
causa T-89/95.
- 17.
- Con lettera 17 febbraio 1997 le autorità olandesi presentavano alla Commissione
una nuova domanda di rimborso contenente tali elementi.
- 18.
- Con decisione 22 luglio 1997, C (97) 2331, rivolta al Regno dei Paesi Bassi, la
Commissione ha comunicato che la detta domanda di rimborso non era giustificata
(in prosieguo: la «decisione controversa»). Essa ha rilevato che il fatto che talune
fatture risultino inesatte costituisce, per qualunque soggetto che effettui una
dichiarazione in dogana, un rischio professionale inevitabile e non può di per sè
essere considerato come una circostanza particolare. La Commissione ha altresì
osservato che il fatto che i termini di recupero previsti dai diritti nazionali siano
diversi nell'ipotesi in cui sussistano atti passibili di azioni giudiziarie sanzionatorie
non può configurare una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento
n. 1430/79.
Il procedimento e le conclusioni delle parti
- 19.
- In tale contesto, con atto introduttivo depositato nella Cancelleria del Tribunale il
10 novembre 1999, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 20.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare
alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
- 21.
- Le parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale
all'udienza del 4 maggio 1999.
- 22.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione controversa;
condannare la Commissione alle spese.
- 23.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
- 24.
- A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi: il primo riguarda la
trasgressione del regolamento n. 2454/93, l'abuso di potere e la violazione del
principio della certezza del diritto, il secondo concerne la violazione del principio
della tutela del legittimo affidamento, il terzo è relativo alla violazione dell'art. 13
del regolamento n. 1430/79 e il quarto all'inadempimento dell'obbligo di
motivazione.
Il primo motivo, in tema di trasgressione del regolamento n. 2454/93, abuso di potere
e violazione del principio della certezza di diritto
Argomenti delle parti
- 25.
- La ricorrente osserva che, nel momento in cui ha presentato la prima domanda di
rimborso, il regolamento n. 2454/93 non esigeva la presentazione di una
dichiarazione relativa alla pratica. Fondandosi sulla sentenza della Corte 26 ottobre
1994, causa C-430/92, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5197, punto 19), essa
sostiene che, siccome tale domanda era completa, il termine di sei mesi previsto
all'art. 907 del detto regolamento ha cominciato a decorrere il giorno in cui la
Commissione l'ha ricevuta, e cioè il 16 maggio 1994. Poiché il 31 maggio 1996 la
Commissione ha ricondotto la decisione 14 novembre 1994, se ne dovrebbe
concludere che essa ha omesso di pronunciarsi sulla prima domanda di rimborso
entro il termine impartito e pertanto che le autorità olandesi dovevano, in forza
dell'art. 909 del regolamento n. 2454/93, procedere al rimborso dei prelievi
controversi. In udienza la ricorrente ha precisato che, siccome la decisione della
Commissione 14 novembre 1994 è stata emanata due giorni prima della scadenza
del termine di sei mesi, dopo la decisione di abrogazione 31 maggio 1996 essa
disponeva solo di due giorni per pronunciarsi sulla domanda di rimborso e si è
quindi essa stessa posta nell'impossibilità di emanare una nuova decisione.
- 26.
- La ricorrente afferma poi che la Commissione non poteva esigere la presentazione
di una seconda domanda di rimborso contenente una dichiarazione relativa alla
pratica. Essa sviluppa tre argomenti a sostegno di tale affermazione.
- 27.
- In primo luogo tale obbligo non deriverebbe dalla sentenza France-aviation. Infatti
per conformarsi al principio del rispetto del contraddittorio nell'ambito dei rimborsi
di dazi doganali sancito dalla detta sentenza, sarebbe stato sufficiente che la
Commissione, conformemente all'art. 95, punto 2, del regolamento n. 2454/93,
invitasse le autorità olandesi a sentirla.
- 28.
- In secondo luogo essa afferma che la Commissione non poteva subordinare la
presentazione di domande di rimborso di dazi all'importazione ad una nuova
condizione se non in modo chiaro e preciso (sentenze della Corte 9 luglio 1981,
causa 169/80, Gondrand Frères, Racc. pag. 1931, punto 17, e del Tribunale 7
febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc.
pag. II-53, punto 40), cioè modificando il regolamento n. 2454/93. Tale modifica
sarebbe stata del resto effettuata successivamente con il regolamento (CE) della
Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, recante modificazione del regolamento
n. 2454/93 (GU 1997, L 9, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 12/97»). Essa
precisa che dal momento che tale regolamento è entrato in vigore solo il 20
gennaio 1997 esso non poteva però essere applicato al caso di specie.
- 29.
- In terzo luogo, e a prescindere da ogni altra considerazione, la dichiarazione
relativa alla pratica non garantirebbe agli interessati il diritto di essere sentiti.
Infatti tale dichiarazione riguarderebbe unicamente la pratica trasmessa dalle
autorità nazionali alla Commissione e verrebbe quindi effettuata prima dell'esame
da parte di quest'ultima della domanda di rimborso. Ora, in forza della sentenza
France-aviation (punto 36), la Commissione dovrebbe invitare le autorità nazionali
a sentire l'interessato nell'ipotesi in cui essa abbia intenzione di respingere la detta
domanda.
- 30.
- La Commissione sottolinea anzitutto di aver rispettato il termine di sei mesi
previsto dall'art. 907 del regolamento n. 2454/93. Infatti la prima domanda di
rimborso le è pervenuta il 16 maggio 1994 ed è stata oggetto della decisione 14
novembre 1994. La seconda domanda di rimborso le è pervenuta il 25 febbraio
1997 ed è stata respinta il 22 luglio 1997.
- 31.
- La Commissione oserva poi che, anche se avesse omesso di emanare la propria
decisione nei termini di sei mesi, conformemente all'art. 909 del regolamento
n. 2454/93 sarebbe spettato alle autorità olandesi effettuare il rimborso dei prelievi
controversi. La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare la decisione delle dette
autorità e non la decisione controversa.
- 32.
- La Commissione sottolinea del resto che essa era tenuta, in forza dell'art. 176 del
Trattato CE (divenuto art. 233 CE), a prendere i provvedimenti che l'esecuzione
della sentenza France-aviation comportava, ivi compresi i rimborsi già decisi
(sentenze della Corte 9 luglio 1981, cause riunite 59/80 e 129/80,
Turner/Commissione, Racc. pag. 1883, punto 72, e 26 aprile 1988, cause riunite
97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punti 28
e 30). Nel caso di specie, dalla motivazione stessa della sentenza France-aviation
(punto 39) emergerebbe che doveva essere avviato un nuovo procedimento sulla
scorta di un fascicolo integrato dalle autorità olandesi e dalla ricorrente. Per tale
motivo essa avrebbe ricondotto la decisione 14 novembre 1994 e invitato le autorità
olandesi a trasmetterle una nuova domanda di rimborso comprensiva di una
dichiarazione relativa alla pratica firmata dalla ricorrente, prima di emanare una
nuova decisione nei sei mesi successivi al ricevimento di tale ultima domanda. La
Commissione precisa che il meccanismo della dichiarazione relativa alla pratica
consente di garantire che quest'ultima contenga le informazioni trasmesse sia dalle
autorità doganali sia dall'interessato e costituisca pertanto un provvedimento
adeguato a garanzia del diritto di quest'ultimo di essere sentito. Essa osserva in
proposito che la sentenza France-aviation non le impone di procedere essa stessa
all'audizione dell'interessato bensì semplicemente di pronunciarsi sulla scorta di una
pratica completa. Infine essa osserva che nella lettera 4 giugno 1996 da essa inviata
alle autorità olandesi è stato descritto in modo chiaro e preciso il meccanismo della
dichiarazione relativa alla pratica e che, conformemente alla procedura definita dal
regolamento n. 2454/94, tali autorità hanno poi correttamente informato la
ricorrente.
Giudizio del Tribunale
- 33.
- Va osservato anzitutto che la Commissione ha correttamente effettuato
l'abrogazione della decisione 14 novembre alla luce della sentenza France-aviation
(v. ordinanza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-22/96,
Langdon/Commissione, Racc. pag. II-1009, punto 12), in modo pienamente
conforme ai principi di legittimità e di buona amministrazione.
- 34.
- Infatti in quella sentenza il Tribunale ha dichiarato che l'operatore economico che
chiede il rimborso di dazi doganali ha il diritto di essere sentito nel corso dell'iter
volto all'emanazione di una decisione fondata sull'art. 13 del regolamento
n. 1430/79 e che la violazione di tale diritto e quindi del principio del
contraddittorio comporta l'annullamento della detta decisione (v. punti 34-40).
Come emerge dalla motivazione della decisione della Commissione 31 maggio 1996,
quest'ultima ha abrogato la decisione 14 novembre 1994 proprio perché l'iter
seguito per l'adozione era lo stesso di quello considerato non conforme al principio
del contraddittorio nella sentenza France-aviation e tale decisione era stata
impugnata con ricorso d'annullamento pendente dinanzi al Tribunale. Inoltre va
rilevato che, nell'ambito di tale ultimo ricorso, la ricorrente affermava che la
decisione era illegittima in quanto, in particolare, non era stato rispettato il diritto
di essere sentiti.
- 35.
- Si deve poi rilevare che gli argomenti della ricorrente sollevano due questioni
principali relativamente al potere della Commissione di emanare una nuova
decisione sulla domanda di rimborso della ricorrente dopo la decisione di
abrogazione del 31 maggio 1996 e alla regolarità della modalità di adozione della
decisione controversa.
1. Sul potere della Commissione di emanare una decisione dopo la decisione di
abrogazione del 31 maggio 1996
- 36.
- Va rilevato che la Commissione ha espressamente riconosciuto, nella decisione 31
maggio 1996, che l'abrogazione della decisione 14 novembre 1994 era motivata
dall'illegittimità di quest'ultima (v. ordinanza Langdon/Commissione, già citata,
punto 12). D'altra parte la detta abrogazione ha avuto efficacia retroattiva
(sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93,
Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 61, e 13 dicembre
1995, cause riunite T-481/83 e T-484/83, Exporteurs in levende varkens e
a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 46). Inoltre si deve ricordare che la
ricorrente stessa ha ammesso che, in conseguenza della decisione di abrogazione
31 maggio 1996, essa non aveva più interesse ad ottenere l'annullamento della
decisione 14 novembre 1994 e pertanto ha rinunciato agli atti nella causa T-89/95.
- 37.
- Spettava quindi alla Commissione, conformemente al principio di legittimità,
emanare una nuova decisione in merito alla domanda di rimborso della ricorrente,
nell'ambito del procedimento previsto dal regolamento n. 2454/93, dopo aver posto
quest'ultima in grado di avvalersi del diritto di essere sentita.
2. Sulle modalità di emanazione della decisione controversa
- 38.
- Anzitutto va rilevato che, analogamente alla situazione che si sarebbe prodotta se
la decisione 14 novembre 1994 fosse stata dichiarata invalida dal giudice
comunitario, spettava alla Commissione riesaminare l'applicabilità dell'art. 13, n. 1,
del regolamento n. 1430/79 alle circostanze del caso di specie, consentendo alla
ricorrente di avvalersi del diritto di essere sentita, dato che il termine ex art. 907
del regolamento n. 2454/93 iniziava a decorrere dalla data della decisione di
abrogazione della decisione 14 novembre 1994, cioè il 31 maggio 1996 (sentenza
della Corte 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan Beheer, Racc. I-0000, punto
48).
- 39.
- Nel caso di specie la decisione controversa è stata emanata il 22 luglio 1997, cioè
più di sei mesi dopo la decisione di abrogazione 31 maggio 1996. Tuttavia occorre
osservare che la Commissione aveva invitato le autorità olandesi a chiedere le
osservazioni della ricorrente sin dal 4 giugno 1996 e che queste ultime le sono state
trasmesse solo il 17 febbraio 1997. Ora, conformemente all'art. 907, secondo
comma, del regolamento n. 2454/93, il tempo intercorrente tra queste due date non
deve essere preso in considerazione per il conteggio del termine di sei mesi di cui
alla prima frase del medesimo comma. Ne risulta che la Commissione ha emanato
la decisione controversa nel termine che le era impartito dal regolamento
n. 2454/93.
- 40.
- Tuttavia va rilevato che il procedimento in esito al quale la Commissione ha
emanato la decisione controversa era viziato da irregolarità.
- 41.
- In primo luogo, sebbene il rigetto della prima domanda di rimborso della ricorrente
fosse esclusivamente motivato, nella decisione 14 novembre 1994, con
l'insussistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento
n. 1430/79, emerge dagli atti di causa, in particolare dalla lettera che la
Commissione ha inviato alle autorità doganali olandesi il 4 giugno 1996, che in
questo caso essa ha considerato che la prima domanda non era «né valida né
ricevibile» perché non era corredata da una dichiarazione relativa alla pratica. Ora
è assodato che alla data in cui tale domanda è stata presentata la produzione di un
documento del genere non era affatto richiesta.
- 42.
- Infatti, pur essendo esatto che il regolamento n. 12/97 ha aggiunto una disposizione
all'art. 905 del regolamento n. 2454/93, in forza della quale la pratica inviata alla
Commissione deve contenere la detta dichiarazione, cionondimeno esso è entrato
in vigore solo il 20 gennaio 1997 e la nuova disposizione non poteva essere
applicata alla prima domanda di rimborso della ricorrente.
- 43.
- Ne deriva che la Commissione, sottoponendo così retroattivamente la prima
domanda di rimborso di dazi della ricorrente a una nuova condizione di ricevibilità,
non solo ha travalicato i limiti dei poteri conferitile dal regolamento n. 2454/93 ma
ha altresì disatteso il principio della certezza del diritto.
- 44.
- In secondo luogo si deve rilevare che la funzione della dichiarazione relativa alla
pratica istituita dalla Commissione risponde solo parzialmente ai principi posti dalla
sentenza France-aviation. Infatti essa consente unicamente all'operatore economico
che chiede un rimborso - e che non ha necessariamente partecipato alla
preparazione dell'incartamento trasmesso alla Commissione dalle autorità nazionali
competenti - di accertarsi che la detta pratica sia completa ed aggiungervi
eventualmente gli elementi che ritenga utili. Benché ciò consenta quindi
all'interessato di avvalersi efficacemente del diritto di essere sentito nel corso della
prima fase del procedimento amministrativo, che si svolge a livello nazionale,
viceversa non garantisce affatto il rispetto dei diritti della difesa nella seconda fase
del medesimo procedimento, la quale si svolge dinanzi alla Commissione, dopo che
le autorità nazionali le hanno trasmesso la pratica. La dichiarazione viene infatti
presentata in un momento in cui la Commissione non ha ancora avuto l'occasione
di esaminare la situazione dell'interessato né a maggior ragione di pronunciarsi
provvisoriamente sulla domanda di rimborso.
- 45.
- Ora, dalla sentenza France-aviation si desume che il diritto di essere sentiti in un
procedimento come quello di cui è causa dev'essere garantito nell'ambito delle due
fasi. Infatti, al punto 36 della detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la
Commissione, quando intende respingere la domanda di rimborso di un operatore
economico perché responsabile di una negligenza manifesta mentre le autorità
nazionali competenti hanno proposto di accordarne il beneficio sottolineando che
nessuna negligenza poteva essere addebitata all'interessato, deve accertarsi che
quest'ultimo sia sentito dalle dette autorità. Il Tribunale ha confermato questa
posizione in sentenze successive, in casi in cui veniva addebitata all'operatore
economico che chiedeva un rimborso unicamente una semplice mancanza di
diligenza (sentenze del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler &
Malt/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 85, e 17 settembre 1998, causa T-50/96,
Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, Racc. pag. II-3773, punto 68).
- 46.
- Effettivamente il regolamento n. 2450/93 si limita a prevedere contatti tra
l'interessato e l'amministrazione nazionale nonché tra quest'ultima e la
Commissione (citate sentenze France-aviation, punto 30, e Primex Produkte
Import-Export e a./Commissione, punto 58). Pertanto, stando alla normativa
vigente, lo Stato membro è l'unico interlocutore della Commissione. Tuttavia,
secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi
procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un
atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario
e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il
procedimento di cui trattasi (v. in particolare, sentenze della Corte 12 febbraio
1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I-565, punto 44; 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punto 39, e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a.,
Racc. pag. I-5373, punto 21). Dato il potere discrezionale di cui dispone la
Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della clausola generale
d'equità contemplata dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, l'osservanza del diritto
al contraddittorio va a maggior ragione garantita nei procedimenti di sgravio e di
rimborso dei dazi all'importazione (citate sentenze France-aviation/Commissione,
Eyckeler & Malt/Commissione, punto 77, e Primex Produkte Import-Export e
a./Commissione, punto 60).
- 47.
- Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che la procedura seguita dalla
Commissione per emanare la decisione controversa era viziata da irregolarità.
Tuttavia esse potrebbero comportare l'annullamento della decisione controversasolo se, in mancanza di tali irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare ad
un risultato diverso (v. nello stesso senso, sentenze della Corte 29 ottobre 1980,
cause riunite, 209-215 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125,
punto 47, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959,
punto 48; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94,
Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 243).
- 48.
- Nel caso di specie il fatto che la Commissione abbia considerato la prima domanda
di rimborso di dazi della ricorrente come «né valida né ricevibile» era irrilevante.
Infatti, come il Tribunale ha osservato supra, la Commissione disponeva comunque
del termine di sei mesi di cui all'art. 907 del regolamento n. 2454/93 per prendere
una nuova decisione, atteso che tale termine cominciava a decorrere dalla decisione
di abrogazione 31 maggio 1996 maggiorato del tempo trascorso per consentire alla
ricorrente di avvalersi del diritto di essere sentita.
- 49.
- D'altra parte non solo la ricorrente ha potuto controllare che la pratica inviata alla
Commissione fosse completa e aggiungervi eventuali elementi, ma altresì far valere
efficacemente il proprio punto di vista poiché, al momento della presentazione
della seconda domanda, essa conosceva già la posizione provvisoria della
Commissione, espressa da quest'ultima nella decisione 14 novembre 1994. La
ricorrente ha del resto riconosciuto in udienza di aver potuto pienamente
esprimersi e che il suo diritto di essere sentita era stato rispettato nel caso di
specie.
- 50.
- Alla luce di tali circostanze non è stato provato che, in mancanza delle irregolarità
rilevate nel caso di specie, il procedimento avrebbe potuto portare ad una decisione
diversa dalla decisione controversa. Pertanto il primo motivo va respinto.
Sul secondo motivo, concernente la violazione del principio della tutela del legittimo
affidamento
Argomenti delle parti
- 51.
- La ricorrente sostiene che la decisione controversa trasgredisce il principio della
tutela del legittimo affidamento in quanto la Commissione ha fatto sorgere nei suoi
confronti un'aspettativa fondata di rimborso dei prelievi controversi. Essa sviluppa
tre argomenti a sostegno di tale secondo motivo.
- 52.
- Essa ricorda in primo luogo che la Commissione ha rimesso in discussione la
ricevibilità della sua domanda iniziale di rimborso ricevuta il 16 maggio 1994, per
il motivo che non comprendeva una dichiarazione relativa al fascicolo, solo il 31
maggio 1996. Ne deduce che era legittimata a ritenere che la detta domanda fosse
stata validamente presentata.
- 53.
- In secondo luogo, essa ritiene di aver potuto dedurre dall'abrogazione della
decisione 14 novembre 1994 che la Commissione aveva omesso di pronunciarsi
sulla prima domanda di rimborso entro il termine impartito dal regolamento
n. 2454/93 e aspettarsi che le autorità olandesi effettuassero pertanto il rimborso
dei prelievi controversi.
- 54.
- In terzo luogo essa osserva che nell'ambito della causa T-89/95 aveva chiesto
l'annullamento della decisione 14 novembre 1994 per il motivo che era stata
autenticata in modo irregolare. Ora, il 4 settembre 1995 l'agente della Commissione
responsabile della pratica avrebbe dichiarato al suo legale, nel corso di una
conversazione telefonica, che la detta decisione era effettivamente oggetto di un
vizio di forma e che la Commissione era pertanto disposta ad un amichevole
componimento della questione. Essa ne conclude che poteva legittimamente
credere di aver ottenuto soddisfazione e che la Commissione avrebbe accolto la
domanda di rimborso.
- 55.
- La Commissione replica che la ricorrente non poteva legittimamente credere che
la prima domanda di rimborso fosse fondata e che sarebbe stata quindi accolta.
- 56.
- Essa sottolinea di aver abrogato la decisione 14 novembre 1994 in un termine
ragionevole, dopo aver preso conoscenza della sentenza France-aviation e accertato
che la procedura che aveva condotto alla sua emanazione non era conforme al
diritto comunitario.
- 57.
- La Commissione ricorda altresì che, in considerazione della sentenza France-aviation, essa doveva pronunciarsi nuovamente sulla domanda di rimborso della
ricorrente accertandosi che quest'ultima potesse esercitare il diritto di essere
sentita.
- 58.
- Infine la Commissione ammette che, nell'ambito della causa T-89/95, il suo agente
aveva dichiarato che la decisione 14 novembre 1994 era stata irregolarmente
autenticata. Contesta invece che esso abbia dichiarato la disponibilità a transigere
per tale motivo. Il 13 ottobre 1995 il suo agente avrebbe avuto una seconda
conversazione telefonica con il legale della ricorrente nel corso della quale avrebbe
affermato che l'abrogazione della detta decisione dipendeva dall'esito della causa
C-286/95 P pendente dinanzi alla Corte, avente ad oggetto un ricorso contro la
sentenza del Tribunale 29 giugno 1995 nella causa T-37/91, ICI/Commissione
(Racc. pag. II-1901) e concernente un vizio di forma identico. Essa avrebbe poi
abrogato tale decisione per un motivo diverso, inerente al rispetto del
contraddittorio imposto dalla sentenza France-aviation.
Giudizio del Tribunale
- 59.
- Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si
trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria ha
suscitato aspettative fondate (sentenze della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85,
Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products/Commissione, Racc.
pag. 1155, punto 44, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione,
Racc. pag. I-2477, punto 26; sentenza del Tribunale 17 dicembre 1998, causa
T-203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, punto 74, e Exporteurs in
Levende Varkens e a./Commissione, già citata punto 148). Per contro nessuno può
invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni
precise fornitegli dall'amministrazione (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995,
causa T-571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II-2379, punto 72 e 29
gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc.
pag. II-125, punto 68).
- 60.
- Va osservato che gli argomenti sollevati dalla ricorrente non dimostrano affatto che
la Commissione le abbia garantito in modo preciso che avrebbe ottenuto il
rimborso dei prelievi controversi.
- 61.
- In primo luogo, benché la Commissione fosse legittimata a ritenere che la prima
domanda di rimborso era ricevibile (s. supra punti 41 e 42) essa non ne poteva
concludere che la concessione del rimborso richiesto era giustificata. Infatti, come
il Tribunale ha osservato supra ai punti 36 e 37, in esito all'abrogazione della
decisione 14 novembre 1994 la Commissione doveva avviare nuovamente il
procedimento amministrativo ed emanare una nuova decisione dopo averle
consentito di esercitare il diritto di essere sentita.
- 62.
- In secondo luogo, la ricorrente non poteva inferire dall'abrogazione della decisione
14 novembre 1994 che la Commissione aveva omesso di pronunciarsi nel termine
stabilito di sei mesi. Infatti, come il Tribunale ha dichiarato supra ai punti 38 e 39,
dopo la decisione di abrogazione 31 maggio 1996 la Commissione doveva prendere
una nuova decisione sulla domanda di rimborso della ricorrente dopo aver
consentito a quest'ultima di avvalersi del diritto di essere sentita, atteso che il
termine dell'art. 907 del regolamento n. 2454/93 cominciava a decorrere dalla
decisione di abrogazione 31 maggio 1996.
- 63.
- Infine il Tribunale rileva che non è stato provato che la Commissione, nell'ambito
della causa T-89/95, abbia fornito alla ricorrente l'assicurazione che sarebbe stata
accolta la domanda di rimborso nell'ambito di una transazione. Va osservato inoltre
che anche qualora la decisione 14 novembre 1994 fosse stata annullata dal
Tribunale a causa di una irregolarità commessa in sede di autenticazione, la
Commissione avrebbe potuto emanare una nuova decisione sulla domanda dopo
aver corretto il vizio di forma rilevato (v. in tal senso sentenza del Tribunale 20
aprile 1999, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94,
T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/95, Limburgse
Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 98).
- 64.
- Ne consegue che il motivo di violazione del principio della tutela del legittimo
affidamento va respinto.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79
Argomenti delle parti
- 65.
- La ricorrente afferma che la Commissione ha trasgredito l'art. 13 del regolamento
n. 1430/79 dichiarando che non era giustificato il rimborso dei prelievi controversi
in forza della detta disposizione pur essendo presenti i presupposti per
l'applicazione della medesima.
- 66.
- Con riferimento al punto 34 della sentenza France-aviation la Commissione ribatte
che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 le attribuisce un ampio potere discrezionale
e che pertanto solo gli errori manifesti di valutazione possono essere sanzionati dal
giudice comunitario. Ora nel caso di specie essa non avrebbe commesso nessun
errore. Aggiunge che, pur sussistendo i presupposti d'applicazione di tale
disposizione, il soggetto passivo non fruisce di un diritto automatico al rimborso.
Sull'esistenza di una situazione particolare
- 67.
- La ricorrente adduce l'esistenza di due elementi che avrebbero dovuto condurre
la Commissione a rilevare l'esistenza di una situazione particolare ai sensi
dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
- 68.
- Essa sottolinea in primo luogo che il diritto olandese che si applicava al momento
dei fatti controversi sottoponeva il recupero dei dazi all'importazione ad un termine
di prescrizione di tre anni e il recupero dei prelievi agricoli ad un termine di
prescrizione di 30 anni. Nel diritto doganale comunitario tale termine sarebbe
invece di tre anni in ambedue i casi [(art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio
24 luglio 1979 n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o
dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci
dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il
pagamento (GU L 197, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1697/79»)]. Essa
precisa che se nel caso di specie fosse stato applicato un termine triennale non
sarebbe più stato possibile reclamare il pagamento dei prelievi controversi. Essa
osserva altresì che, a differenza del diritto doganale comunitario, il diritto olandese
prevedeva che il mandante e il mandatario erano corresponsabili del recupero dei
dazi all'importazione, mentre in materia di prelievi agricoli poteva sorgere
unicamente la responsabilità del mandatario. La ricorrente ha precisato in udienza
che le autorità olandesi non potevano comunque effettuare il recupero dei prelievi
controversi presso la Ruva, dato che tale società era nel frattempo divenuta
insolvente ed era stata dichiarata fallita. Per i medesimi motivi la ricorrente non
avrebbe potuto rivalersi nei confronti della Ruva. In fin dei conti, le conseguenze
di tale fallimento dovrebbero essere sopportate dalla Comunità.
- 69.
- Essa ricorda in secondo luogo che l'art. 5, n. 2 del regolamento n. 1697/79 stabilisce
le condizioni alle quali le autorità nazionali possono rinunciare ad effettuare il
recupero dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione che non sono
stati riscossi. Essa precisa che, secondo la giurisprudenza, tali condizioni sono
soddisfatte quando un «operatore economico dichiara in buona fede elementi che,
pur essendo inesatti o incompleti, sono i soli che poteva ragionevolmente conoscere
o ottenere e, pertanto, far figurare nella dichiarazione doganale» (sentenza della
Corte 26 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 29).
- 70.
- La ricorrente osserva inoltre che nella sentenza 1° aprile 1993, C-250/91, Hewlett
Packard France (Racc. pag. I-1819, punto 46), la Corte ha dichiarato che i
presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 dovevano
essere valutati alla luce di quelli ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Essa
ne conclude che la Commissione è tenuta ad accogliere una domanda di rimborso
ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 quando l'interessato fa valere
circostanze analoghe a quelle prese in considerazione nell'ambito dell'art. 5, n. 2
del regolamento n. 1697/79.
- 71.
- Ora, tali circostanze sussisterebbero nel caso di specie. Infatti le autorità olandesi
avrebbero riconosciuto in modo costante che, nelle dichiarazioni doganali, essa
aveva indicato in buona fede i dati relativi alle importazioni della Ruva. Del resto
i dati contenuti nelle dichiarazioni sarebbero stati gli unici che essa potesse
conoscere o ottenere. Infatti, per effettuare le dichiarazioni, essa avrebbe
presentato le fatture emesse dalla Ruva ad un certo numero di enti ufficiali e
questi non avrebbero in nessun caso emesso dubbi sull'esattezza degli importi ivi
indicati. Del resto le autorità olandesi avrebbero scoperto il comportamento
fraudolento della Ruva solo in esito ad un'indagine approfondita, espletata con
mezzi di cui la ricorrente non disponeva. Analogamente, non avendo accesso alla
contabilità della Ruva, essa non avrebbe potuto materialmente controllare gli
importi indicati nelle fatture della detta società.
- 72.
- La Commissione sostiene che la ricorrente afferma a torto che la normativa
doganale comunitaria garantisce un trattamento identico per i dazi all'importazione
e per i prelievi agricoli. Essa osserva a questo proposito che sebbene l'art. 2 del
regolamento n. 1697/79 non distingua in alcun modo fra le due categorie di dazi,
l'art. 3 del medesimo regolamento dispone invece che qualora le autoritàcompetenti non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un
atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva, l'azione di recupero dei dazi non
riscossi si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati
membri. Essa sottolinea altresì che la Corte ha dichiarato che le disposizioni
dell'art. 3 del regolamento n. 1697/79 dovevano essere interpretate con riferimento
al diritto nazionale (sentenza della Corte 27 novembre 1991, causa C-273/89,
Meico-Fell, Racc. pag. I-5569, punto 12). Ne conclude che le discordanze tra le
normative sono normali e pertanto non costituiscono una situazione particolare ex
art. 13 del regolamento n. 1430/79.
- 73.
- La Commissione contesta poi che la natura fraudolenta delle fatture emesse dalla
Ruva possa costituire una situazione particolare che giustifichi il suo rimborso dei
prezzi controversi. Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'importatore in
buona fede deve accollarsi il pagamento dei dazi doganali per l'importazione di una
merce rispetto alla quale l'esportatore abbia commesso un illecito doganale
(sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, Racc. pag.
I-4209, punti 55-61). Il rischio di un'azione di recupero incomberebbe infatti
all'importatore e spetterebbe a quest'ultimo adottare, nell'ambito dei suoi rapporti
contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro detto rischio (sentenza
della Corte 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/90, Faroe Seafood e
a., Racc. pag. 2465, punto 14, e Pascoal & Filhos, già citata, punto 60). La
Commissione precisa che se così non fosse, l'importatore sarebbe indotto a non
verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di
esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che
darebbe luogo ad abusi (sentenza Pascoal & Filhos, già citata, punto 57).
Sulla mancanza di frode o di negligenza manifesta
- 74.
- La ricorrente sostiene che nel caso di specie non può esserle addebitata nessuna
frode, poiché in nessun modo è stata coinvolta nella falsificazione delle fatture della
Ruva. Allo stesso modo essa non sarebbe responsabile di nessuna negligenza
manifesta poiché non poteva materialmente accertare la natura fraudolenta delle
dette fatture (sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, già citata, punti 141 e 142).
Omettendo di tener conto di questi elementi nella decisione controversa la
Commissione avrebbe contravvenuto all'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
- 75.
- La Commissione sottolinea che la mancanza di frode o di negligenza manifesta
della ricorrente non è sufficiente per giustificare il rimborso dei prelievi controversi.
Infatti essa avrebbe dovuto provare altresì l'esistenza di una situazione particolare
ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
Giudizio del Tribunale
- 76.
- Si deve ricordare anzitutto che per giurisprudenza consolidata l'art. 13 del
regolamento n. 1430/79 costituisce una clausola equitativa generale destinata a
comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella
pratica e che, al momento dell'adozione del regolamento, non potevano dar luogo
ad una normativa particolare (sentenze della Corte 15 dicembre 1983, causa 283/82,
Papierfabrik Schoellershammer, Racc. pag. 4219, punto 7, 26 marzo 1987, causa
58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525,
punto 22, e 18 gennaio 1996, causa C-446/93, Racc. pag. I-73, punto 41; sentenza
Eyckeler & Malt/Commissione, già citata, punto 132).
- 77.
- In particolare tale articolo va applicato allorché le circostanze che caratterizzano
il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali che non sarebbe
equo accollare al detto operatore un pregiudizio che normalmente non avrebbe
subito (citate sentenze Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons,
punto 22, e Eyckeler & Malt/Commissione, punto 132).
- 78.
- Nell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1697/79 la Commissione dispone
di un margine di discrezionalità (sentenza France-aviation, sopra citata, punto 34),
di cui è tenuta ad avvalersi contemperando l'interesse della Communità a garantire
il rispetto delle disposizioni doganali e l'interesse dell'operatore economico in
buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale
(sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, sopra citata, punto 133).
Sull'esistenza di una situazione particolare
- 79.
- Per quanto riguarda il primo elemento adotto dalla ricorrente, va rilevato che
l'art. 3 del regolamento n. 1697/79 stabilisce espressamente che «qualora le autorità
competenti accertino di non aver potuto determinare l'importo esatto dei dazi
all'importazione o dei dazi all'esportazione legalmente dovuti per la merce in
questione, a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva [...]
l'azione di recupero [...] si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in
materia negli Stati membri». Dal momento che, nell'ipotesi presa in considerazione
da tale disposizione, viene espressamente previsto che il ricupero dei dazi doganali
viene effettuato sulla scorta delle modalità stabilite dal diritto nazionale, nelle altre
ipotesi possono effettivamente prodursi discordanze tra una normativa nazionale
e la normativa doganale comunitaria.
- 80.
- L'esistenza di siffatte discordanze è una circostanza di natura oggettiva e che
riguarda un numero indefinito di operatori economici, il che esclude che possa
configurare una situazione particolare ai sensi del citato art. 13 (v. sentenza
Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, già citata, punto 22).
- 81.
- La tesi della ricorrente, secondo cui non sarebbe stato possibile recuperare dalla
Ruva i prelievi controversi atteso che nel frattempo essa era divenuta insolvente,
non può essere condivisa. Basti osservare a questo proposito che l'art. 13 del
regolamento n. 1430/79 non ha manifestamente lo scopo di tutelare gli agenti
doganali contro il fallimento dei loro clienti (v., nello stesso senso, la sentenza della
Corte 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend &
Loos/Commissione, Racc. pag. 3763, punto 16).
- 82.
- Va disatteso altresì il secondo elemento addotto dalla ricorrente, secondo cui la
natura fraudolenta delle fatture che le erano state rilasciate dalla Ruva
costituirebbe una situazione particolare ai sensi del citato art. 13. La Commissione,
ritenendo che tale fatto rientrasse nella categoria dei rischi professionali cui è
esposto uno spedizioniere doganale per la natura stessa della sua attività, non ha
commesso un manifesto errore di valutazione.
- 83.
- Infatti per giurisprudenza costante la produzione, anche in buona fede, di
documenti che poi risultano falsificati o inesatti non può costituire di per sè una
situazione particolare che giustifichi uno sgravio o un rimborso dei dazi
all'importazione (sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, già citata, punto 162).
L'agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del
pagamento di dazi all'importazione che della regolarità dei documenti che egli
presenta alle autorità locali (sentenza Van Gend & Loos/Commissione, già citata,
punto 16), e i danni derivanti dalle irregolarità commesse dai suoi clienti non
possono essere sostenuti dalla Comunità. La Corte ha infatti dichiarato che non
costituiva una situazione particolare il fatto che i certificati di origine, risultati
successivamente invalidi, fossero stati rilasciati dalle autorità doganali dai paesi
indicati su detti certificati. Ciò fa parte dei rischi professionali inerenti all'attività
di spedizioniere doganale.
- 84.
- Ora, nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad affermare di aver presentato
in buona fede i documenti fraudolenti alle autorità doganali. Essa non ha adotto
nessun elemento che consenta di ritenere che la frode di cui trattassi travalicasse
il rischio commerciale normale cui essa è esposta.
- 85.
- Infine, per quanto riguarda il parallelo prospettato dalla ricorrente tra l'art. 13 del
regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1679/79, si deve rilevare
che sebbene la Corte abbia dichiarato che tali due disposizioni perseguono la stessa
finalità, quella di limitare il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione o
all'esportazione ai casi in cui il siffatto pagamento è giustificato e compatibile con
un principio fondamentale come il principio del legittimo affidamento, essa non ha
però affermato che le due disposizioni coincidano. Essa si è limitata a considerare
che l'evidenza dell'errore delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 5, n. 2 del
regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla frode, ai sensi
dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, sicché le condizioni per l'applicazione di
tale ultima disposizione devono essere valutate alla luce di quelle dell'art. 5, n. 2,
già ricordato (sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, già citata, punti 136 e 137).
- 86.
- La Commissione non ha pertanto commesso un errore manifesto di valutazione
ritenendo che gli elementi adotti dalla ricorrente non configurassero una situazione
particolare ex art. 13 del regolamento n. 1430/79.
Sulla mancanza di frode e di negligenza manifesta
- 87.
- Dalla lettura dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 risulta che l'applicazione di tale
articolo dipende da due condizioni cumulative, ossia l'esistenza di una situazione
particolare e la mancanza di negligenza manifesta e di simulazione, cosicché basta
che manchi una delle due condizioni perché debba rifiutarsi il rimborso dei dazi
(sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler
Alumminium/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 54).
- 88.
- Ora, nella decisione controversa la Commissione ha dichiarato che la domanda di
rimborso non era giustificata perché la ricorrente non aveva provato l'esistenza di
una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. La
Commissione non era tenuta per tale motivo ad esaminare la seconda condizione,
relativa alla mancanza di frode e di negligenza manifesta da parte della ricorrente.
- 89.
- Da quanto precede emerge che il terzo motivo, concernente la violazione
dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, è infondato.
Sul quarto motivo, inerente all'inadempimento dell'obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
- 90.
- La ricorrente sostiene che la decisione controversa è viziata da mancanza di
motivazione sotto due profili. In primo luogo non indicherebbe i motivi per cui la
decisione ha ritenuto che la prima domanda di rimborso non era stata validamente
presentata e poteva essere emanata una nuova decisione sulla detta domanda. La
decisione controversa si sarebbe limitata a rilevare che tale domanda «non
soddisfaceva i necessari requisiti». Ora la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto
che «tali requisiti» riguardavano la dichiarazione relativa al fascicolo solo leggendo
la lettera inviata dalla Commissione alle autorità olandesi il 4 giugno 1996. Se le
dette autorità non le avessero trasmesso una copia della detta lettera, essa non
sarebbe stata in grado di difendere i propri interessi nell'ambito del presente
procedimento. In secondo luogo la decisione controversa non indicherebbe i motivi
per cui il fatto che il diritto olandese sottoponga il recupero dei dazi
all'importazione dei prelievi agricoli a termini di prescrizione diversi non costituisce
una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Poiché
la questione dei termini di recupero discriminatori non è mai stata sottoposta al
vaglio del giudice comunitario, la Commissione avrebbe dovuto motivare la sua
decisione su tale punto.
- 91.
- La Commissione replica che la decisione controversa è sufficientemente motivata.
In primo luogo essa indicherebbe chiaramente che la decisione 14 novembre 1994
è stata abrogata alla luce della sentenza France-aviation in quanto il procedimento
in esito al quale era stata emanata non aveva consentito alla ricorrente di avvalersi
del diritto di essere sentita. In secondo luogo, poiché la Commissione non è
competente per modificare o commentare i termini di recupero stabiliti dagli Stati
membri nell'ipotesi in cui sussistano atti passibili di azioni giudiziarie repressive, la
decisione controversa poteva limitarsi a rilevare che esistevano termini diversi e che
tali differenze non costituivano una situazione particolare atta a giustificare il
rimborso dei prelievi controversi.
Giudizio del Tribunale
- 92.
- Per giurisprudenza costante la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE
(divenuto art. 153 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter
logico seguito dall'Istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli
interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i
propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo.
Tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di
fatto e di diritto rilevanti. Infatti l'accertamento se la motivazione di una decisione
soddisfi le dette condizioni va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma
anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che
disciplinano la materia (v. in particolare sentenza della Corte 6 luglio 1993, cause
riunite C-121/99 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione,
Racc. pag. I-3873, punto 31, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1998, causa T-195/97,
Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, Racc. pag. II-2907, punto 34).
- 93.
- La prima obiezione sollevata dalla ricorrente è priva di qualsiasi fondamento.
Come essa stessa ha ammesso, essa è venuta a conoscenza della lettera 4 giugno
1996 con la quale la Commissione ha indicato alle autorità doganali olandesi che,per garantire il diritto dell'interessato di essere sentito, la domanda di rimborso o
di sgravio deve essere corredata da una dichiarazione firmata da quest'ultimo in cui
dichiara di aver preso conoscenza della pratica e di non aver nulla da aggiungere.
In tale lettera la Commissione ha altresì precisato che la prima domanda di
rimborso non era «né valida né ricevibile» perché mancava la dichiarazione relativa
alla pratica. Gli stessi chiarimenti sono stati forniti dalla ricorrente e dalle autorità
olandesi nella lettera 30 dicembre 1996. Pertanto la ricorrente doveva
necessariamente sapere che «i necessari requisiti» cui si fa riferimento nella
decisione controversa riguardavano la detta dichiarazione. Del resto il Tribunale
rileva che sia tali due lettere sia la decisione controversa chiariscono che la
decisione 14 novembre 1994 è stata abrogata alla luce della sentenza France-aviation per il motivo che il diritto di essere sentito della ricorrente non era stato
garantito nel corso del procedimento amministrativo, che era stato impugnato con
ricorso d'annullamento.
- 94.
- Si deve osservare altresì che la decisione controversa precisa espressamente che,
nell'ipotesi in cui vi siano atti passibili di azioni giudiziarie repressive il recupero
dei dazi viene effettuato nei termini stabiliti dal diritto nazionale, con la
conseguenza che possono prodursi divergenze e che tale fatto non configura una
situazione particolare ex art. 13 del regolamento n. 1430/79. Tale chiarimento
illustra in modo sufficiente che la Commissione considera che l'esistenza di regimi
nazionali di deroga in materia costituisce una realtà giuridica che si applica in
modo generale e oggettivo agli operatori interessati e che la situazione della
ricorrente non è quindi affatto di natura particolare.
- 95.
- Da quanto precede si desume che il motivo di inadempimento dell'obbligo di
motivazione è infondato.
- 96.
- Pertanto il ricorso va respinto.
Sulle spese
- 97.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta
soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in accoglimento delle
conclusioni della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sosterrà tutte le spese.
CookeGarcía-Valdecasas
Lindh
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 gennaio 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J.D. Cooke