Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 - Vardar / UAMI - Joker (pingulina)
(Causa T-32/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Muslahadin Vardar (Löhne, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Höfener e M. Boden)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joker, Inc. (Allen, Stati Uniti)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 novembre 2011 nel procedimento R 475/2011-4 e riformarla con l'effetto di respingere l'opposizione, convalidando la domanda di registrazione del marchio presentata dal ricorrente;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "pingulina", nei colori arancione, viola, blu, verde, giallo e nero, per prodotti rientranti nelle classi 20, 24 e 25 - Domanda di marchio comunitario n. 8402992
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: l'opposizione era fondata in particolare sulla registrazione di marchio internazionale n. 537386A del marchio figurativo "PINGU", in bianco e nero, per prodotti rientranti segnatamente nelle classi 20, 24 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione ed i marchi anteriori.
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