Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 novembre 2013 – Herbacin cosmetic / UAMI – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
(causa T‑34/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo HERBA SHINE – Marchi nazionale, comunitario e internazionale denominativi anteriori Herbacin – Impedimento relativo alla registrazione – Uso serio dei marchi anteriori – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Istanza presentata espressamente e tempestivamente dal richiedente – Effetto – Onere della prova a carico dell’opponente – Assenza di contestazione degli elementi dedotti a sostegno dell’opposizione – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punto 26)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punto 41)
3. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Ricorso, da parte della commissione di ricorso, a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 42, 51)
4. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione da parte del Tribunale di prove relative a fatti non precedentemente esposti dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, secondo comma, b), e 65] (v. punto 56)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2011 (procedimento R 2255/2010‑1), relativa ad un’opposizione tra la Herbacin cosmetic GmbH e il Laboratoire Garnier e Cie. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 novembre 2011 (procedimento R 2255/2010‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |