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Ricorso proposto il 26 agosto 2011 - Globula / Commissione

(Causa T-465/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globula a.s. (Hodonín, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček e P. Zákoucký)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 27 giugno 2011 con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione notificata del Ministero dell'Industria e del Commercio ceco 26 ottobre 2010 di concedere alla ricorrente un'esenzione temporanea dall'obbligo di garantire a terzi l'accesso negoziato ad un progettato impianto di stoccaggio di gas sotterraneo a Dambořice [C(2011) 4509]; e

condannare la convenuta a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente applicato l'art. 36, n. 9, della terza direttiva sul gas 1 invece che l'art. 22, n. 4, della seconda direttiva sul gas 2. Ne è risultato che la stessa ha erroneamente emanato la decisione controversa sotto forma di una decisione vincolante invece che di una richiesta informale. Inoltre, basandosi sul lasso di tempo di cui all'art. 36, n. 9, della terza direttiva sul gas, la convenuta ha emanato la decisione controversa in ritardo, poiché, ai sensi della seconda direttiva sul gas, il lasso di tempo originario poteva essere prorogato al massimo di un ulteriore mese. Ne risulta che la decisione controversa è giuridicamente inefficace.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle legittime aspettative della ricorrente da parte della convenuta, avendo quest'ultima in un primo tempo fornito garanzie precise, incondizionate e coerenti relative al momento e alle circostanze in cui la decisione notificata del Ministero dell'Industria e del Commercio ceco sarebbe divenuta definitiva, avendo successivamente confermato ciò in modo inequivocabile e poi, inaspettatamente, emanato la decisione controversa in contrasto con le proprie affermazioni precedenti.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dei Trattati e delle norme di legge relative alla loro applicazione. A tale riguardo, la decisione controversa ha applicato il diritto sostanziale in maniera errata. La ricorrente sostiene che le norme di diritto sostanziale applicabili, alla luce delle quali la Commissione avrebbe dovuto riesaminare la decisione notificata, si trovano all'art. 22 della seconda direttiva sul gas. La Commissione ha pertanto violato i principi della certezza del diritto e le legittime aspettative della ricorrente.

Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione dei fatti commesso dalla convenuta, poiché essa ha erroneamente respinto la spiegazione fornita dal Ministero dell'Industria e del Commercio ceco in base alla quale la ricorrente non era e non è tuttora in grado di trovare un partner a lungo termine affidabile ai sensi delle norme di legge ceche relative all'allocazione della capacità di stoccaggio, applicabili sia all'epoca in cui la ricorrente ha presentato al Ministero la domanda di esenzione sia attualmente.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).