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Ricorso proposto il 1º luglio 2011 - Bimbo/UAMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

(Causa T-357/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Bimbo, SAB de CV (Messico, Messico)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso 14 aprile 2011, in conformità all'art. 65, n. 3 del regolamento sul marchio comunitario, per violazione dell'art. 8, n. 5, respingendo interamente la domanda del marchio figurativo 5.025.598 "GRUPO BIMBO", per tutti i prodotti e servizi richiesti;

in subordine, e solo nel caso in cui la precedente domanda sia respinta, annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 aprile 2011 per violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "GRUPO BIMBO" (domanda di registrazione n. 5.025.598), per prodotti e servizi delle classi 5, 29, 30, 31, 32, 35 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo "BIMBO" (n. 2.689.432), per prodotti delle classi 5, 29 e 30, e vari marchi figurativi spagnoli (n. 464.785, n. 2.244.562, n. 2.244.563 e n. 2.255.097) contenenti l'elemento denominativo "BIMBO", per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 35 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata.

Motivi dedotti: interpretazione ed applicazione erronee dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dal momento che, avendo ammesso che i marchi opposti "BIMBO" sono notoriamente conosciuti nel mercato spagnolo e che la richiesta del marchio "GRUPO BIMBO" è praticamente identica a quello dell'opponente, la domanda viene parzialmente accolta, per il motivo che l'opponente non ha provato il profitto indebitamente tratto dai suoi marchi o il rischio per la notorietà ovvero il carattere distintivo dei suoi marchi.

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