Language of document :

Ricorso proposto il 27 febbraio 2023 – Kargins / Commissione

(Causa T-110/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rems Kargins (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 12 dicembre 2022 e ricevuta il 16 dicembre 2022 per quanto riguarda il ricorrente con la quale la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente di accesso a taluni documenti in applicazione delle norme che disciplinano l’accesso pubblico ai documenti;

condannare la convenuta alle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, secondo il quale la lista dei documenti fornita dalla convenuta nella decisione impugnata è manifestamente incompleta.

Secondo motivo, secondo il quale la convenuta ha illegittimamente espunto parti significative dei documenti.

Terzo motivo, secondo il quale la convenuta ha illegittimamente negato l’accesso a quattordici documenti basandosi su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 1 per quanto riguarda il potenziale pregiudizio ai procedimenti giurisdizionali.

Quarto motivo, secondo il quale la posizione della convenuta riguardo a un potenziale interesse pubblico prevalente è inficiata da una serie di vizi che includono, tra l’altro, il fatto che la convenuta non ha dedotto nessun pregiudizio derivante dalla divulgazione, non ha considerato l’importanza politica ed economica del presente caso, e non ha considerato l’interesse pubblico nella capacità di valutare la differenza tra una lettera amicus curiae legittima e un’ingerenza illegittima della Commissione nell’amministrazione della giustizia in uno Stato membro, indicando al giudice nazionale investito del ricorso ripercussioni negative per lo Stato membro in questione in conseguenza di misure sfavorevoli prese dalla Commissione se la decisione dei giudici di grado inferiore non fosse annullata.

Quinto motivo, secondo il quale la convenuta non ha concesso al ricorrente l’accesso al fascicolo.

Sesto motivo, secondo il quale adottando la decisione impugnata nei confronti del ricorrente quasi un anno dopo l’invio della la domanda di conferma, il termine di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1049/2001 è stato violato in maniera talmente palese da costituire un diniego di accesso nel momento pertinente.

____________

1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.