Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Causa C25/17

Procedimento avviato dal Tietosuojavaltuutettu

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “archivio di dati personali” – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 luglio 2018

1.        Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Pretesa inesattezza delle premesse di fatto contenute nelle osservazioni presentate da parti interessate a un procedimento pregiudiziale o nelle conclusioni dell’avvocato generale – Giustificazione della riapertura della fase orale del procedimento – Insussistenza

(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione – Nozione di religione – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 10, § 1)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Trattamenti di dati personali effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o effettuati da persone fisiche per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico – Esclusione – Applicabilità alla raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 10, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 3, § 2)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Archivio di dati personali – Nozione – Insieme di dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta e strutturati per agevolare la loro utilizzazione successiva – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, c)

5.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Responsabile del trattamento – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Imputazione della responsabilità del trattamento alla comunità – Ingerenza nell’autonomia organizzativa di dette comunità – Insussistenza

[Art. 17 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 10, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, d)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 28)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 47)

3.      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta e i trattamenti successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di dati personali effettuati per l’esercizio di attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di tale direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.

(v. punto 51, dispositivo 1)

4.      L’articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di cui a tale disposizione, include l’insieme di dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego. Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca.

(v. punto 62, dispositivo 2)

5.      L’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che esso consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti.

Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dal principio dell’autonomia organizzativa delle comunità religiose, derivante dall’articolo 17 TFUE. Infatti, l’obbligo di ogni persona di conformarsi alle norme del diritto dell’Unione relative alla protezione dei dati personali non può essere ritenuto un’ingerenza nell’autonomia organizzativa di dette comunità (v., per analogia, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 58).

(v. punti 74, 75, dispositivo 3)