Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 – Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione
(Cause riunite T-479/11 RENV e T-157/12 RENV) 1
(«Aiuti di Stato – Ricerca petrolifera – Regime di aiuti attuato dalla Francia ‐ Garanzia implicita e illimitata dello Stato conferita all’IFPEN mediante concessione dello status di EPIC – Vantaggio – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Proporzionalità»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente nella causa T-479/11 RENV: Repubblica francese (rappresentante: P. Dodeller, agente)
Ricorrente nella causa T-157/12 RENV: IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: E. Lagathu e É. Barbier de La Serre, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, volta all’annullamento della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell’ente pubblico «Institut Français du Pétrole» (GU 2012, L 14, pag. 1).
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafi 3 e 4, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, nella parte in cui riguarda l’effetto massimo della garanzia dello Stato come stimato all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell’ente pubblico «Institut Français du Pétrole», sono annullati.
I ricorsi sono respinti quanto al resto.
La Commissione europea, la Repubblica francese e l’IFP Énergies nouvelles sopporteranno ciascuno le proprie spese nelle cause T-479/11 e T-157/12.
La Repubblica francese, l’IFP Énergies nouvelles e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese nella causa C-438/16 P.
La Repubblica francese sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-479/11 RENV.
L’IFP Énergies nouvelles e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese nella causa T-157/12 RENV.
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1 GU C 340 del 19.11.2011.