Language of document : ECLI:EU:T:2013:535





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013 –
TF1 / Commissione

(causa T‑275/11)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Aiuto previsto dalle autorità francesi a favore di France Télévisions – Sovvenzione di bilancio annuale – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Vincolo di destinazione necessario tra un tributo e una misura di aiuto»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Tributi che costituiscono le modalità di finanziamento di una misura di aiuto – Assenza di nesso di attribuzione vincolante tra il tributo e il finanziamento dell’aiuto di cui trattasi – Esclusione (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE) (v. punti 41-44, 47, 57, 69, 81, 86)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 94-99, 113)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Art. 296 TFUE) (v. punti 104-109)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, § 3, d), e 4] (v. punti 115-120)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punti 124-128)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Distinzione tra il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto, e il criterio dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che consente di stabilire la compatibilità di un aiuto con il mercato interno (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punto 129)

7.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Assoggettamento alle norme del Trattato – Valutazione della compatibilità del finanziamento statale con il mercato comune – Valutazione in base al costo sostenuto dall’impresa per garantire il servizio, indipendentemente dall’efficienza economica di quest’ultima (Art. 106, § 2, TFUE) (v. punti 130-134, 138, 139, 153)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/140/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 27/09 (ex N 34/B/09), Sovvenzione di bilancio per France Télévisions cui la Repubblica francese intende dare esecuzione a favore di France Télévisions (GU 2011, L 59, pag. 44).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Télévision française 1 (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea e da France Télévisions.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.