Language of document :

Ricorso proposto il 4 aprile 2011 - Spagna / Commissione

(Causa T-204/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento (UE) della Commissione 10 gennaio 2011, n. 15, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il regolamento impugnato la Commissione ha deciso di imporre il metodo di cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS/MS) come metodo di riferimento per la rilevazione di tossine lipofile marine, sostituendo il metodo di biotest sui topi.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 168 TFUE e del principio di proporzionalità che deve informare l'adozione di decisioni da parte delle istituzioni dell'Unione.

Al riguardo si afferma che il nuovo metodo di riferimento stabilito per la rilevazione di tossine lipofile non risulta, per la tutela della salute pubblica, più vantaggioso di quello del biotest sui topi.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Al riguardo si afferma che la Commissione, nell'adottare la decisione di sostituire il biotest sui topi con il metodo LC-MS/MS quale metodo di riferimento per la rilevazione di tossine lipofile, non ha valutato tutti i dati e le circostanze rilevanti della situazione che intendeva disciplinare, non avendo preso in considerazione l'impatto economico che detta modifica avrebbe sul settore produttivo interessato.

Terzo motivo, vertente sulla mancata considerazione del principio del legittimo affidamento.

Secondo lo Stato ricorrente i produttori di molluschi bivalvi vivi potevano fare affidamento sulla circostanza che la Commissione non avrebbe autorizzato la sostituzione del biotest sui topi quale metodo di riferimento per la rilevazione di tossine lipofile finché non si fossero realizzate le condizioni stabilite al n. 4 della lett. B) del capitolo III dell'allegato III del regolamento n. 2074/2005, nella sua versione originaria.

____________