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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Anwaltsgerichtshofs (Germania) il 9 maggio 2023 – Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG / Rechtsanwaltskammer München

(Causa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Anwaltsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG

Resistente: Rechtsanwaltskammer München

Con l’intervento di: SIVE Beratung und Beteiligung GmbH, Rechtsanwalt Dr. Daniel Halmer

Questioni pregiudiziali

Se integri una restrizione del diritto alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il fatto che, in base alle leggi di uno Stato membro, l’autorizzazione all’esercizio della professione forense rilasciata a una società tra avvocati deve essere necessariamente revocata, quando:

1.1    una quota della società tra avvocati viene trasferita in capo a una persona che non soddisfa gli specifici requisiti professionali che il diritto dello Stato membro collega all’acquisto di una quota sociale. In base a tale diritto può acquistare una quota in una società tra avvocati unicamente un avvocato o un altro membro di un ordine degli avvocati, un consulente in materia di proprietà industriale, un commercialista, un consulente fiscale, un revisore dei conti o un revisore contabile giurato, un soggetto che esercita una professione forense all’estero che sia autorizzato a fornire servizi di consulenza legale all’interno dello Stato, un consulente in materia di proprietà industriale, un commercialista, un consulente fiscale, un revisore dei conti o un revisore contabile giurato di un altro Stato autorizzato a esercitare tale attività all’interno dello Stato, nonché un medico o un farmacista;

1.2    un socio soddisfa gli specifici requisiti di cui al punto 1.1. ma non svolge la propria attività professionale all’interno della società tra avvocati;

1.3    a causa del trasferimento di una o più quote sociali o dei diritti di voto, la maggioranza di questi ultimi non spetta più ad avvocati.

Se integri una restrizione del diritto alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il mancato riconoscimento del diritto di voto a un socio, che non è abilitato all’esercizio di una professione ai sensi del punto 1.1., benché lo statuto della società contenga, a tutela dell’autonomia dei professionisti legali e dell’attività legale della società, clausole che garantiscano che la società sia rappresentata unicamente da avvocati in veste di amministratori o procuratori, che vietino ai soci e all’assemblea dei soci di influenzare l’organo amministrativo mediante istruzioni o, indirettamente, mediante la minaccia di svantaggi, che privino di effetti eventuali delibere dei soci adottate in violazione di tale divieto e che estendano l’obbligo di riservatezza previsto per gli avvocati ai soci e alle persone da questi ultimi incaricati.

Se le restrizioni indicate [nelle questioni] 1. e 2. soddisfino le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a c), della direttiva 2006/123/CE 1 del 12 dicembre 2006 [GU 2006, L 376, pag. 36] (in prosieguo: la «direttiva sui servizi»), per le ingerenze legittime nella libera prestazione dei servizi.

Qualora, secondo la Corte di giustizia, non sussista una lesione del diritto della ricorrente alla libera circolazione dei capitali ([questioni] 1. e 2.), né una violazione della direttiva sui servizi ([questione] 3):

se le restrizioni indicate nei punti 2.1. e 2.2. ledano il diritto alla libertà di stabilimento della [SIVE], ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

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1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).