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Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 - Western Digital e Western Digital Ireland / Commissione

(Causa T-60/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) e Western Digital Ireland, Ltd (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, R. Patel, Solicitor e P. Stuart, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all'acquisizione proposta dalla Seagate dell'attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd;

condannare la convenuta ad accordare l'accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate/Samsung, compreso, in particolare, l'accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne della Commissione - tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies - per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;

annullare gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione europea del 23 novembre 2011, nel caso COMP/M.6203 - Western Digital Ireland/Viviti Technologies, relativa ad un procedimento ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 , e, nella misura necessaria, l'articolo 1 di tale decisione; e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dall'adozione e/o applicazione della cosiddetta "regola di priorità", in quanto:

la Commissione non era competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica;

il principio di priorità è illegittimo e viola i principi generali di equità e di buona amministrazione;

la Commissione ha violato la legittima aspettativa delle ricorrenti che la transazione sarebbe stata valutata come una concentrazione da 5 a 4;

la Commissione, tramite richieste sproporzionate di informazioni precedenti alla notifica, in violazione dei principi di buona amministrazione, equità e non discriminazione, ha effettivamente privato le ricorrenti dell'opportunità di essere notificate come prima transazione.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dal fatto che alle ricorrenti è stato precluso l'esercizio dei loro diritti della difesa, in quanto:

non è stata data loro un'opportunità di confutare argomenti, affermazioni e supposizioni contenute nella decisione impugnata, ma non nella comunicazione degli addebiti;

non è stata data loro un'opportunità di analizzare dati e informazioni rilevanti che erano a disposizione della Commissione.

Terzo motivo, con cui si sostiene che nella decisione impugnata la convenuta commette errori di diritto e adduce elementi di prova che sono di fatto inesatti, inattendibili e inadatti a sostanziare le conclusioni tratte da essi e si basano su errori di diritto.

Quarto motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola un principio fondamentale di diritto dell'Unione, in quanto impone misure sproporzionate.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).