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Ricorso proposto il 31 maggio 2011 - Carlotti / Parlamento

(Causa T-276/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Arlette Carlotti (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire come segue:

la decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 1° aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo, è illegittima ;

la decisione impugnata è annullata ;

il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione del 28 marzo 2011 recante diniego alla ricorrente del beneficio della sua pensione integrativa all'età di 60 anni (a partire dal mese di febbraio 2012), adottata in base alla decisione del Parlamento europeo, del 1° aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i cinque seguenti motivi:

violazione dei diritti quesiti conferiti da atti legittimi e del principio della certezza del diritto ;

violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto la decisione del 1° aprile 2009 e la decisione impugnata procederebbero, senza la previsione di misure transitorie, ad un innalzamento di tre anni dell'età cui è connessa la maturazione del diritto alla pensione ;

violazione dell'art. 29 del regolamento relativo alle spese e alle indennità dei deputati del Parlamento europeo, il quale prevede che i questori e il segretario generale veglino sull'interpretazione e l'applicazione restrittiva di tale regolamento;

un errore manifesto di valutazione che inficia la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° aprile 2009, recante modifica del regolamento su cui si è basata la decisione impugnata, in quanto si fonda su una valutazione errata della situazione finanziaria del fondo pensioni ;

violazione della buona fede nell'esecuzione dei contratti e nullità delle clausole meramente potestative.

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