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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol (Italia) il 15 gennaio 2024 – LEAL Lega Antivisezionista ODV / Provincia autonoma di Trento, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

(Causa C-25/24, LEAL Lega Antivivisezionista - I)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol

Parti nella causa principale

Ricorrente: LEAL Lega Antivisezionista ODV

Resistenti: Provincia autonoma di Trento, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Questioni pregiudiziali

[S]e, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE 1 , una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lettera a) dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità;

oppure

se, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relative alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lettera a) dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure.

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1     Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).