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Ricorso proposto il 16 luglio 2009 - Trasys / Commissione

(Causa T-277/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trasys (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Martens e P. Hermant)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera 9 giugno 2009, che respinge l'offerta della ricorrente per i lotti C ed E nell'ambito della gara d'appalto n. 10017 e assegna l'appalto all'aggiudicatario selezionato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della convenuta di respingere l'offerta da essa presentata per i lotti C ed E in risposta ad un bando di gara d'appalto pubblico per il supporto all'Ufficio delle pubblicazioni ed alla sua unità CORDIS nella prestazione di servizi di editoria e comunicazione 1, nonché di assegnare l'appalto all'aggiudicatario selezionato.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce i seguenti argomenti.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di trasparenza sancito agli artt. 100 e 89, n. 1, del regolamento finanziario 2 in quanto ha irragionevolmente limitato l'accesso a informazioni essenziali, così privando la ricorrente dell'opportunità di comprendere in modo appropriato il metodo utilizzato per valutare le offerte ed i motivi per i quali la sua offerta è stata respinta.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua offerta è stata sottoposta a una metodologia di valutazione dell'offerta contraria ai principi sanciti all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, quali i principi della parità di trattamento e della trasparenza.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che il capitolato d'oneri non era sufficientemente chiaro e che gli ultimi chiarimenti sono stati forniti dall'amministrazione aggiudicatrice troppo tardi e che, di conseguenza, essa non è stata in grado di pianificare la sua offerta e di prendere in considerazione le modalità con cui la valutazione sarebbe stata effettuata.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che la sua offerta è stata sottoposta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ad una valutazione irragionevole e sproporzionata, la quale ha comportato gli errori di valutazione che inficiano la decisione finale.

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1 - GU 2008/C 242-321376.

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).