Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 3 agosto 2023 – X / Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL
(Causa C-492/23, Russmedia Digital e Inform Media Press)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Convenute: Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL
Questioni pregiudiziali
1) Se gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE 1 si applichino anche a un prestatore di servizi d’informazione del tipo memorizzazione-hosting che mette a disposizione degli utenti un sito in cui possono essere pubblicati annunci gratuiti o a pagamento, il quale sostiene che il suo ruolo nella pubblicazione degli annunci degli utenti è puramente tecnico (messa a disposizione della piattaforma), ma che, attraverso le condizioni generali di utilizzo del sito, indica di non rivendicare un diritto di proprietà sui contenuti forniti o pubblicati, caricati o trasmessi, conservando però il diritto di utilizzare i contenuti, incluso copiarli, distribuirli, trasmetterli, pubblicarli, riprodurli, modificarli, tradurli, cederli a partner e rimuoverli in qualunque momento, anche senza aver bisogno di un motivo in tal senso.
2) Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1), lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 1 e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi d’informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare prima della pubblicazione di un annuncio se vi sia identità tra la persona che pubblica l’annuncio e il proprietario dei dati personali a cui si riferisce l’annuncio.
3) Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1), lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi d’informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare previamente il contenuto degli annunci spediti da utenti, al fine di escludere quelli aventi un possibile carattere illecito o che possono pregiudicare la vita privata e familiare di una persona.
4) Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi d’informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto ad applicare misure di salvaguardia tali da impedire o limitare la riproduzione e la ridistribuzione del contenuto degli annunci pubblicati per il suo tramite.
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1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).