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Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – Campofrio Food Group / EUIPO – Cerioti Holding (SNACK MI)

(Causa T-736/22)1

Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SNACK MI – Marchi nazionali figurativi anteriori CAMPOFRIO SNACK’IN – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Campofrio Food Group, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Erdozain López, M. Del Río Aragó, E. Seijo Veiguela e J. Vicente Martínez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: C. Bovar, E. Markakis e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cerioti Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 agosto 2022 (procedimento R 59/2022-2).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Campofrio Food Group, SA è condannata alle spese.

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1     GU C 24 del 23.1.2023.