Language of document : ECLI:EU:T:2003:188

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

8 luglio 2003 (1)

«Controllo delle concentrazioni - Concentrazione rientrante in parte nel Trattato CECA e in parte nel Trattato CE - Decisione di autorizzazione in forza dell'art. 66, n. 2, CA - Decisione di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 4064/89 - Condizioni di ricevibilità secondo il Trattato CECA ed il Trattato CE - Rapporto tra i regimi di controllo delle concentrazioni previsti dal Trattato CECA e dal Trattato CE - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»

Nella causa T-374/00,

Verband der freien Rohrwerke eV, con sede in Düsseldorf (Germania),

Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, con sede in Kreuztal-Ferndorf (Germania),

Rudolf Flender Gmbh & Co. KG, con sede in Siegen (Germania),

rappresentate dall'avv. H. Hellmann,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Mannesmann AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Moosecker e K. Niggemann,

e da

Salzgitter AG, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045, e della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336, con cui la Commissione ha approvato, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b) del regolamento CEE n. 4064/89, e dell'art. 66, n. 2, CA, l'acquisizione del controllo della Mannesmannröhren-Werke da parte della Salzgitter,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

    Contesto normativo

A - Contesto normativo della decisione CECA

1.
    L'art. 33 CA dispone quanto segue:

«(...)

Le imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo.

I ricorsi previsti ai due primi capoversi del presente articolo devono essere proposti entro il termine d'un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione.

(...)».

2.
    L'art. 66 CA così recita:

«1. E' sottoposta ad autorizzazione preventiva della Commissione, con riserva delle disposizioni della sezione 3, ogni operazione che abbia di per sé stessa come effetto diretto o indiretto, nell'interno dei territori indicati al primo capoverso dell'articolo 79, e per fatto di persona o d'impresa, di gruppo di persone o d'imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno sia soggetta all'applicazione dell'articolo 80, che l'operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui con fusione, acquisto d'azioni o d'elementi dell'attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo. Per l'applicazione delle disposizioni precedenti, la Commissione definisce con regolamento, stabilito dopo consultazione del Consiglio, gli elementi che costituiscono il controllo d'impresa.

2. La Commissione concede l'autorizzazione prevista alla sezione precedente, se riconosce che l'operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne quello o quei prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:

-    di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento d'una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti;

-    o di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del presente trattato.

(...)».

    

3.
    Infine, l'art. 80 CA prevede quanto segue:

«Per imprese, secondo il presente trattato, si intende quelle che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio nell'interno dei territori indicati all'articolo 79, primo capoverso, e, inoltre, per quanto concerne gli articoli 65 e 66, e parimente le informazioni richieste per la loro applicazione e i ricorsi proposti contro la loro applicazione, le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori domestici e all'artigianato».

B - Contesto giuridico della decisione CE

4.
    L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, con rettifiche pubblicate in GU 1990, L 257, pag. 13), da ultimo modificato con regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), dispone quanto segue:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a)    della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

b)    della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

(...)».

5.
    L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89 così recita:

«La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.

(...)

b)     Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune (...)».

Cronologia dei fatti e del procedimento

6.
    Il ricorso di annullamento in esame è proposto dalla Verband der freien Rohrwerke eV (in prosieguo: la «VFR»), un'associazione di imprese, e da due dei suoi membri, vale a dire la società Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH (in prosieguo: la «Ferndorf») e la società Rudolf Flender GmbH & Co KG (in prosieguo: la «Flender»).

7.
    La VFR è un'associazione che rappresenta gli interessi di dieci imprese di medie dimensioni con sede in Germania che producono tubi saldati di acciaio ricavati da nastri larghi a caldo o da lamiere quarto, e che non appartiene a nessuno dei grandi gruppi siderurgici europei. Tale associazione fa a sua volta parte del Wirtschaftsverband Eisen, Blech und Metall Verarbeitende Industrie eV, associazione che rappresenta gli interessi di vari settori dell'industria che trasforma il ferro, le lamiere e i metalli (in prosieguo: la «EBM»).

8.
    La Ferndorf è un'impresa la cui attività principale consiste nella produzione di tubi d'acciaio di diametro superiore a 406 mm (in prosieguo: i «tubi di grandi dimensioni») con saldatura a spirale. La Flender produce invece tubi di acciaio di diametro inferiore a 406 mm (in prosieguo: i «tubi di piccole dimensioni») con saldatura longitudinale. Occorre osservare che, a differenza degli altri membri della VFR, che ricavano tubi di acciaio da lamiere quarto, sia la Ferndorf che la Flender producono tubi ricavandoli da nastri larghi a caldo.

9.
    Il 1° agosto 2000, la società Salzgitter AG, impresa tedesca di grandi dimensioni che produce e trasforma, in maniera integrata, prodotti di acciaio (in prosieguo: la «Salzgitter»), ha notificato alla Commissione la sua intenzione di acquisire il controllo della società Mannesmannröhren-Werke AG, impresa che associa la Mannesmann AG (99,3%) e la Thyssen AG (0,7%) e produce e commercializza tubi di acciaio nonché materie prime per la produzione di tubi (in prosieguo: la «MRW») (tale operazione sarà in prosieguo denominata «concentrazione controversa»). La MRW controlla, insieme alla società Dillingerhütte (in prosieguo: la «DH»), che fa parte del gruppo Usinor, la società Europipe SA, che produce tubi con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale. La MRW controlla inoltre, insieme al gruppo Vallourec, la società Vallourec & Mannesmann tubes SA, che produce parimenti tubi di acciaio. Infine, essa controlla, insieme alla società Thyssen Krupp Stahl AG (in prosieguo: la «TKS»), la società Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (in prosieguo: la «HKM»), che produce acciaio grezzo e prodotti semilavorati.

10.
    Poiché la concentrazione controversa riguardava sia prodotti siderurgici sottoposti, in forza del combinato disposto dell'art. 81 CA e dell'allegato I di tale trattato, al controllo sulle operazioni di concentrazione previsto dall'art. 66 CA che prodotti di trasformazione, come i tubi di acciaio, che rientravano nel Trattato CE, la concentrazione è stata notificata, da una parte, in forza dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89 e, dall'altra, ai sensi dell'art. 66 CA.

11.
    Tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12 agosto 2000, la Commissione ha invitato le parti interessate a dare il loro parere sulla concentrazione controversa entro 10 giorni.

12.
    Dopo tale pubblicazione, sia la EBM che la Ferndorf hanno espresso riserve in merito alla concentrazione notificata. Esse hanno affermato di temere che, in seguito a tale concentrazione, la Salzgitter non fosse più interessata a fornire, a condizioni concorrenziali, lamiere quarto e nastri larghi a caldo a produttori di tubi che non appartengano ad un grande gruppo siderurgico integrato (in prosieguo: i «produttori indipendenti di tubi») a maggior ragione perché questi ultimi sono concorrenti della Salzgitter e di alcune società da essa controllate sul mercato, posto a valle, dei tubi.

13.
    Il 5 settembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione COMP/M.2045 - Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke, con la quale ha dichiarato la concentrazione controversa compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 2, n. 2, e 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: la «decisione CE»).

14.
    Il 14 settembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione COMP/CECA.1336 - Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke, con la quale ha autorizzato la concentrazione controversa ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA (in prosieguo: la «decisione CECA»; la decisione CECA e la decisione CE, in prosieguo saranno denominate, insieme: le «decisioni impugnate»).

15.
    In quest'ultima decisione essa ha ritenuto, in particolare, infondate le obiezioni formulate avverso il progetto di concentrazione da vari produttori indipendenti di tubi di grandi dimensioni con sede in Germania i quali temevano che la Salzgitter li potesse discriminare per quanto riguarda la fornitura di lamiere quarto e di nastri larghi a caldo. Essa ha ritenuto, infatti, che, se la Salzgitter dovesse ricorrere a tali pratiche discriminatorie, sarebbe sempre possibile adottare le misure previste dagli artt. 65 e 66, n. 7, CA. Essa ha comunque preso atto della seguente dichiarazione della Salzgitter:

«Con la presente, il gruppo Salzgitter, nell'ambito della notifica di una concentrazione ai sensi del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, e dell'art. 66, n. 3, CA, dichiara che, in caso di autorizzazione della concentrazione da parte della Commissione europea, esso continuerà a fare ai suoi clienti, in particolare i produttori di tubi saldati di grandi dimensioni, offerte conformi alle condizioni di mercato fino a quando il gruppo Salzgitter produrrà merci di quel genere. Esso non adotterà alcuna misura discriminatoria nei confronti dei suoi clienti, in particolare per quanto riguarda il prezzo, la qualità e le condizioni della fornitura. L'elemento di riferimento per accertare il trattamento non discriminatorio è costituito, relativamente alle lamiere quarto, dalle condizioni concesse alla Europipe e, per quanto riguarda i nastri larghi a caldo, dalle condizioni attualmente concesse dalla Salzgitter AG ai produttori di tubi» (in prosieguo: la «dichiarazione di non discriminazione»).

16.
    Con lettera 25 settembre 2000, la EBM ha invitato la Commissione a comunicarle maggiori informazioni in merito alle decisioni con cui è stata approvata la concentrazione controversa e alla possibilità di prendere posizione su tali decisioni.

17.
    In seguito a tale domanda, la Commissione, con telefax 3 ottobre 2000, ha inviato all'EBM copia delle decisioni impugnate.

18.
    LA EBM ha replicato a tale comunicazione con lettera 4 ottobre 2000. In tale scritto, essa ha precisato che tra i suoi membri figuravano anche alcuni produttori di tubi di acciaio di piccole dimensioni e che anche tali imprese erano interessate dalla concentrazione controversa: era quindi necessario che la Salzgitter s'impegnasse a non discriminare neppure tali imprese.

19.
    Con lettera 30 ottobre 2000, le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione le loro critiche in merito alle decisioni impugnate. In particolare, esse hanno comunicato alla Commissione le ragioni per le quali hanno ritenuto che sia le decisioni impugnate che la dichiarazione di non discriminazione in esse riportata non tenevano debitamente conto degli interessi dei produttori indipendenti di tubi. Esse hanno inoltre richiesto alla Commissione di ricevere copie in perfetto stato delle decisioni impugnate. Tali copie sono pervenute loro il 14 novembre 2000.

20.
    Con lettera 23 novembre 2000, le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di avere accesso al fascicolo amministrativo della concentrazione controversa. La Commissione, con lettera 1° dicembre 2000, le ha informate di non poter accogliere tale richiesta. Inoltre, con lettera 5 dicembre 2000, essa ha confermato che la Salzgitter si opponeva alla trasmissione alle ricorrenti di una copia della notifica, anche qualora fossero stati cancellati i segreti commerciali in essa contenuti.

21.
    Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 12 dicembre 2000, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

22.
    La Mannesmann e la Salzgitter, con lettere rispettivamente dell'8 e del 20 marzo 2001, hanno chiesto d'intervenire a sostegno della Commissione.

23.
    Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, il presidente della Terza Sezione, con ordinanza 17 maggio 2001, ha autorizzato la Salzgitter e la Mannesmann (in prosieguo: le «intervenienti») ad intervenire a sostegno della Commissione. Esse hanno depositato le loro memorie di intervento il 2 luglio 2001.

24.
    La fase scritta del procedimento è terminata con il deposito della controreplica il 14 dicembre 2001.

25.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a produrre determinati documenti e ha posto loro per iscritto alcuni quesiti.

26.
    Le parti sono state ascoltate nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 16 gennaio 2003.

Conclusioni delle parti

27.
    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    ordinare alla Commissione di produrre il fascicolo amministrativo della concentrazione controversa o, almeno, di produrre la notifica/le notifiche di tali concentrazioni;

-    annullare le decisioni impugnate;

-    condannare la Commissione alle spese.

28.
    La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile;

-    in subordine, respingere il ricorso di annullamento;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

A - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CECA

1. Argomenti delle parti

29.
    La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, eccepisce l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui è volto all'annullamento della decisione CECA, in quanto le ricorrenti non sarebbero legittimate ad agire. Essa evidenzia, infatti, che le ricorrenti non sono «imprese o (...) associazioni di cui all'articolo 48 [CA]» che, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA, sono le uniche legittimate a proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni e le raccomandazioni adottate in forza del Trattato CECA.

30.
    Inoltre, la Commissione afferma che il ricorso, proposto l'11 dicembre 2000, è tardivo. Essa osserva infatti che, secondo la giurisprudenza, in un caso come quello di cui alla fattispecie, in cui l'atto impugnato non è stato notificato alle ricorrenti e non è neppure stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il termine di un mese previsto dall'art. 33, terzo comma, CA, comincia a decorrere dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del contenuto e della motivazione dell'atto (sentenza della Corte 6 luglio 1998, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14). Ora, secondo la Commissione, da una serie di elementi si evince che le ricorrenti sono venute a conoscenza della decisione CECA nella sua integralità e della sua motivazione al più tardi il 30 ottobre 2000 e molto probabilmente anche prima di tale data.

31.
    Le ricorrenti sostengono di essere legittimate a chiedere l'annullamento della decisione CECA. Esse affermano, infatti, che la ricevibilità di un ricorso proposto da un terzo avverso una decisione adottata in forza del Trattato CECA è assoggettata alle stesse condizioni della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione adottata ai sensi del Trattato CE poiché, in conformità all'art. 33 CA, i terzi possono proporre ricorsi contro «le decisioni (...) singole che [li] concernono», il che si verificherebbe nel caso di specie. Inoltre, esse ritengono che il regime istituito dal Trattato CECA, che nega l'accesso a mezzi di ricorso a tutte le imprese che non rientrano in tale trattato, anche se direttamente ed individualmente interessate da una decisione adottata sulla base di tale trattato, sarebbe carente dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del principio della parità di trattamento.

32.
    Le ricorrenti respingono altresì l'argomento della Commissione secondo cui il ricorso sarebbe tardivo nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CECA. Esse sottolineano infatti di non aver ancora ricevuto la notifica di tale decisione, di modo che, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, CA, il termine di un mese previsto da tale disposizione non ha ancora iniziato a decorrere.

2. Giudizio del Tribunale

33.
    L'art. 33, secondo comma, CA, dispone che «(l)e imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 [CA]», alle medesime condizioni di cui al primo comma, possono proporre ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo. Secondo costante giurisprudenza, l'elenco, contenuto in tale articolo, dei soggetti di diritto legittimati a presentare un ricorso d'annullamento è tassativo, così che i soggetti che non vi sono menzionati non possono validamente proporre un tale ricorso (sentenza della Corte 11 luglio 1984, causa 222/83, Commune de Differdange e a./Commissione, Racc. pag. 2889, punto 8; ordinanza del Tribunale 29 settembre 1997, causa T-4/97, D'Orazio e Hublau/Commissione, Racc. pag. II-1505, punto 15, e causa T-70/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. II-1513, punto 22).

34.
    Dall'art. 80 CA risulta peraltro che la nozione di «imprese» comprende «[le imprese] che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio nell'interno [della Comunità]» e, inoltre, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 65 e dell'art. 66 CA, e parimente i ricorsi proposti contro la loro applicazione, le imprese o gli organismi che esercitano un'attività di distribuzione nello stesso settore.

35.
    Quanto alle «associazioni di cui all'art. 48 [CA]», in tale nozione rientrano le associazioni che rappresentano e riuniscono imprese ai sensi dell'art. 80 CA (v., in tal senso, sentenze della Corte 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità, Racc. pag. 53, in particolare pag. 83; 19 marzo 1964, causa 67/63, Sorema/Alta Autorità, Racc. pag. 293, in particolare pag. 316; 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, Racc. pag. I-4413, punto 23, e del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-239/94, EISA/Commissione, Racc. pag. II-1839, punto 28).

36.
    Nel caso di specie, occorre constatare che le società Ferndorf e Flender non esercitano un'attività di produzione o di distribuzione nel campo del carbone e dell'acciaio poiché esse producono tubi di acciaio che, non essendo menzionati all'allegato I del Trattato CECA, non rientrano in tale trattato. Quanto alla VFR, essa rappresenta gli interessi dei produttori di tubi di acciaio.

37.
    Pertanto, anche ammettendo che le ricorrenti siano in grado di dimostrare che la decisione CECA le riguarda, è comunque evidente che esse non sono legittimate ad agire per annullare tale decisione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA.

38.
    A tale riguardo, non si può accogliere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la limitazione alle sole imprese o associazioni di imprese rientranti nel Trattato CECA del diritto di ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni adottate in forza di tale trattato è contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva e al principio della parità di trattamento. Vero è che, secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni del Trattato CECA riguardanti il diritto di agire dei singoli devono essere interpretate in modo estensivo per garantire la tutela giuridica degli interessati (sentenze della Corte 17 febbraio 1977, causa 66/76, CFDT/Consiglio, Racc. pag. 305, punto 8, e del Tribunale, 12 luglio 2001, cause riunite T-12/99 e T-63/99, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II-2153, punto 53). Occorre tuttavia osservare che tale interpretazione estensiva non può porsi in contrasto con i chiari termini del Trattato CECA. Infatti, come più volte ribadito dai giudici comunitari, essi non possono derogare alle norme processuali stabilite dai trattati (v., in particolare per quanto riguarda i rimedi giurisdizionali previsti dal Trattato CECA, sentenza della Corte 4 luglio 1963, causa 12/63, Schliker/Alta Autorità, Racc. pag. 173, in particolare pag. 186).

39.
    Pertanto, senza che occorra esaminare la questione della tardività del ricorso alla luce del termine di un mese previsto dall'art. 33, terzo comma, CA, da quanto precede emerge che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CECA.

B - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CE

1. Argomenti delle parti

40.
    La Commissione, sostenuta su questo punto dalle intervenienti, esprime riserve in merito alla ricevibilità del ricorso. Essa ritiene, infatti, che, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 230, quarto comma, CE, la decisione CE non riguarda direttamente le ricorrenti e non è presa nei loro confronti.

41.
    Essa osserva, innanzi tutto, che, per quanto riguarda la VFR e la Flender, non si verifica alcuna delle tre circostanze prese in considerazione dal Tribunale nella sentenza 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-323) per ritenere che la ricorrente in tale causa fosse individualmente interessata, ossia, in primo luogo, il fatto che essa, già in sede di procedimento amministrativo, avesse espresso riserve in merito all'operazione di concentrazione notificata, in secondo luogo, che la situazione della concorrenza sui mercati in questione fosse stata valutata dalla Commissione tenendo specificamente conto della situazione della ricorrente e, in terzo luogo, che alla ricorrente fosse stato fatto obbligo, in forza di un accordo con il governo francese e con la Commissione, di cedere la propria partecipazione azionaria nella compagnia TAT. Quanto alla Ferndorf, la Commissione ritiene che il solo fatto che essa abbia partecipato al procedimento amministrativo non basti a ritenerla individualmente interessata in quanto, conformemente alla sua prassi in materia, essa ha contattato varie imprese nell'ambito dell'esame della concentrazione notificata e ha ricevuto da esse una ventina di risposte.

42.
    Essa afferma, in seguito, che le ricorrenti hanno a torto rinviato alla sentenza 27 aprile 1995, causa T-96/92, CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione (Racc. pag. II-1213), nella quale il Tribunale ha dichiarato che il fatto che l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 designa espressamente i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da una concentrazione come terzi in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione, basta per considerare che la decisione della Commissione sulla compatibilità di tale operazione con il mercato comune li riguarda individualmente. Essa ritiene infatti che tale principio non sia applicabile alla causa in esame in quanto, diversamente dai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori, le ricorrenti non fanno parte di un gruppo chiaramente delimitato e non dispongono di speciali diritti ai sensi del regolamento n. 4064/89.

43.
    Essa ritiene, inoltre, che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il solo fatto che la concentrazione abbia ripercussioni negative sulla situazione economica della Ferndorf e della Flender in quanto produttori indipendenti di tubi non sia sufficiente a ritenerle individualmente interessate in quanto, oltre al fatto che tale affermazione si fonda in parte su dati inesatti, nella Comunità vi sono vari produttori indipendenti di tubi che si trovano in una situazione simile.

44.
    Da ultimo, la Commissione ritiene che il riferimento delle ricorrenti alla sentenza 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-121), sia errato in quanto, a differenza di quanto accade nella causa in esame, la situazione della ricorrente Air France, in tale causa, si distingueva nettamente da quella degli altri operatori sul mercato.

45.
    Le ricorrenti sostengono di essere legittimate ad agire per chiedere l'annullamento della decisione CE.

2. Giudizio del Tribunale

46.
    Poiché la decisione CE non è stata adottata nei confronti delle ricorrenti, ma solamente delle partecipanti alla concentrazione, dall'art. 230, quarto comma, CE risulta che esse sono legittimate a chiederne l'annullamento solo se la decisione le riguarda direttamente ed individualmente.

47.
    Nel caso di specie è evidente, e peraltro pacifico tra le parti, che la decisione CE riguarda direttamente le ricorrenti. Infatti, la decisione impugnata, consentendo la realizzazione dell'operazione di concentrazione progettata, è atta a determinare una modificazione immediata della situazione dei mercati rilevanti, modificazione che non dipende quindi dalla mera volontà delle partecipanti alla concentrazione (v. sentenza 24 marzo 1994, Air France/Commissione, cit. al punto 44, punto 80).

48.
    Occorre pertanto esaminare se la decisione riguarda le ricorrenti anche individualmente.

49.
    Per giurisprudenza costante «chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari» (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa Air France/Commissione, cit. al punto 41, punto 44).

50.
    A tale riguardo, il Tribunale constata innanzi tutto che, come emerge dai punti 37 e 43 della decisione CE, la Ferndorf si trova in concorrenza diretta con le partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale. La concentrazione controversa è pertanto idonea ad interessare la Ferndorf in qualità di concorrente diretta.

51.
    Inoltre, la Ferndorf può essere interessata dalla concentrazione controversa in quanto acquirente di materie prime necessarie per la fabbricazione di tubi. Infatti, è pacifico che, come produttore di tubi che però non dispone di una propria produzione di nastri larghi a caldo - necessari per la produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale - la Ferndorf si è rivolta più volte alla Salzgitter per soddisfare le proprie esigenze a tale riguardo. Dalla memoria di intervento della Salzgitter emerge infatti che, nel 1998 e nel 1999, tale impresa ha fornito alla Ferndorf rispettivamente 2 100 t e 10 200 t di nastri larghi a caldo, il che, almeno per il 1999, rappresenta una quota notevole del consumo annuale di quest'ultima società. Inoltre, nelle loro memorie ed in sede di udienza, le ricorrenti hanno affermato che gli effetti dannosi della concentrazione controversa sulla situazione del loro approvvigionamento sarebbero ancora più incisivi dato che, nell'ambito di tale operazione, la Salzgitter ha indirettamente acquisito il controllo congiunto del maggiore produttore di tubi della Comunità, ossia l'Europipe, e che essa sarebbe quindi indotta a privilegiare tale impresa, a loro discapito, per quanto riguarda la fornitura di nastri larghi a caldo. Inoltre, le ricorrenti hanno sostenuto che tale operazione avrebbe altresì l'effetto di creare collegamenti tra la Salzgitter e gli altri principali fornitori di nastri larghi a caldo, vale a dire il gruppo Usinor e il gruppo Thyssen, e che non si poteva escludere che, nell'ambito di tali collegamenti, le partecipanti alla concentrazione e tali imprese terze venissero indotti a coordinare, a scapito dei produttori indipendenti di tubi, le loro attività sul mercato delle materie prime necessarie per la produzione di tubi. Infine, le ricorrenti hanno affermato che i loro timori riguardo agli effetti negativi della concentrazione controversa sul loro approvvigionamento di nastri larghi a caldo erano stati confermati dal fatto che, dopo la conclusione di tale operazione, nell'agosto 2000, le partecipanti alla concentrazione si erano rifiutate di fornire nastri larghi a caldo alla Flender.

52.
    Inoltre, occorre rilevare che, in seguito alla comunicazione prevista all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 4064/89, la Ferndorf ha attivamente partecipato al procedimento amministrativo.

53.
    Infatti, dopo aver richiesto alla Commissione, spontaneamente, di poter rispondere al questionario che quest'ultima aveva inviato a vari operatori economici per raccogliere informazioni sui potenziali effetti della concentrazione controversa sui mercati in questione, essa ha formulato varie critiche riguardo alla detta operazione. In particolare, nelle lettere 22 e 24 agosto 2000, nonché nella risposta al questionario allegata a quest'ultima lettera, essa ha precisato che la concentrazione controversa avrebbe sortito l'effetto di rafforzare la posizione concorrenziale delle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale, a scapito dei produttori indipendenti di tubi che, come essa, non dispongono di una produzione propria di materie prime necessarie per la fabbricazione di tubi e che non sono in grado di procurarsi tali materie prime a prezzi competitivi presso i grandi gruppi siderurgici integrati.

54.
    D'altronde, dai punti 20-23 della decisione CECA, che è parte del contesto della motivazione della decisione CE (v. punto 123), nonché dagli scritti della Commissione, emerge che quest'ultima ha valutato la situazione concorrenziale sui mercati delle materie prime necessarie per la produzione di tubi, nonché sui mercati dei tubi, tenendo conto delle obiezioni formulate dai produttori indipendenti di tubi, come la Ferndorf.

55.
    Occorre poi evidenziare che, al punto 23 della decisione CECA, la Commissione ha preso atto della dichiarazione di non discriminazione effettuata dalla Salzgitter. Ora, da tale passaggio risulta chiaramente, ed è peraltro pacifico tra le parti, che è proprio per rispondere alle obiezioni formulate da vari produttori indipendenti di tubi, come la Ferndorf, che, in tale dichiarazione, la Salzgitter si è impegnata a non praticare condizioni discriminatorie per quanto riguarda le forniture di lamiere quarto e di nastri larghi a caldo ai produttori indipendenti di tubi.

56.
    Pertanto, occorre considerare che la decisione CE riguarda direttamente ed individualmente la Ferndorf.

57.
    Inoltre, trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti (sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 31, e del Tribunale, 6 marzo 2002, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Disputación Foral de Álava e a/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 52).

58.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CE.

C - Sull'argomento delle ricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe ricevibile nel suo complesso in quanto diretto all'annullamento di due decisioni che, in realtà, formano una decisione unica

1. Argomenti delle parti

59.
    Le ricorrenti ritengono che l'argomento addotto dalla Commissione per dimostrare l'irricevibilità del ricorso si fondi sull'errato ragionamento giuridico in base al quale la decisione CECA e la decisione CE costituirebbero atti giuridici indipendenti che si fondano su differenti disposizioni e che, di conseguenza, il ricorso diretto al loro annullamento è assoggettato a condizioni di ricevibilità diverse. Esse sostengono infatti che tali due decisioni formano in realtà un unico atto amministrativo al quale devono essere applicate condizioni di ricevibilità uniformi, di modo che un ricorso, come quello di cui al caso di specie, che soddisfa le condizioni di ricevibilità di uno dei due trattati, deve essere dichiarato ricevibile nel suo complesso.

60.
    A sostegno di tale affermazione, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il ragionamento giuridico seguito dalla Commissione è inficiato dalla circostanza che le decisioni impugnate riguardano un unico ed indivisibile progetto di concentrazione il quale, ai sensi degli artt. 66, n. 1, CA, e 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 è sottoposto al controllo delle operazioni di concentrazione da parte della Commissione e che pertanto può considerarsi legittimo solo se soddisfa i requisiti dei due regimi giuridici. Secondo le ricorrenti, si sarebbe quindi dovuta adottare una decisione che, di per sé, soddisfacesse i requisiti di entrambi i regimi giuridici.

61.
    In secondo luogo, a loro avviso, la circostanza che l'adozione di decisioni distinte possa eventualmente condurre a risultati contraddittori è contraria ai principi di coerenza e di legalità dell'azione amministrativa, che impongono alla Commissione di tener conto, nelle sue decisioni, delle norme giuridiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che si applicano all'oggetto del procedimento o che sono idonee ad incidere sulla sua valutazione (v. sentenze della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 41 e 42; 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447, punti 21 e 30, e sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-156/98, RJB Mining/Commissione, Racc. pag. II-337, punto 112).

62.
    In terzo luogo, esse ritengono che il ragionamento sostenuto dalla Commissione contrasti con gli orientamenti espressi nella comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure di esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE (GU 1998, C 66, pag. 36; in prosieguo: la «comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure») in quanto da tale comunicazione emerge che le concentrazioni che ricadono nell'ambito di applicazione delle due disposizioni di divieto devono essere esaminate sotto entrambi i profili nel corso di un unico procedimento e che le norme del regolamento n. 4064/89 e delle sue disposizioni di attuazione si applicano analogamente al procedimento in esame.

63.
    In quarto luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia agito erroneamente in quanto, dato che la concentrazione ha verosimilmente formato oggetto di una notifica unica, essa poteva pronunciarsi su tale operazione solo con un atto giuridico unico, adottato entro il termine di un mese dalla ricezione della notifica (art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89). Esse, infatti, fanno notare che, anche se la Commissione, nella comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure, non ha riconosciuto che il termine di un mese ha carattere generalmente vincolante, in un caso come quello in esame l'applicazione del termine di un mese è dettata dall'esigenza di rispettare il principio della certezza del diritto e dalla preoccupazione di non snaturare il sistema di notifica introdotto dal regolamento n. 4064/89.

64.
    In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che il modo di procedere della Commissione non è condivisibile alla luce della scadenza del Trattato CECA nel corso del 2002. Esse evidenziano, infatti, che l'esame effettuato per quanto riguarda il controllo delle operazioni di concentrazione presuppone una valutazione a lungo termine degli effetti della detta concentrazione sulle strutture del mercato, così che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, alla luce del diritto derivato dal Trattato CE e vertente sul controllo delle operazioni di concentrazione, delle modifiche strutturali relative alle condizioni di concorrenza che la concentrazione poteva produrre sui mercati siderurgici e sui mercati dei beni di consumo che si collocano a valle nel processo economico, e ciò in una prospettiva che va oltre la durata del Trattato CECA.

65.
    Da ultimo, esse ritengono che il comportamento della Commissione limiti la loro tutela giurisdizionale in quanto non può essere escluso che, in certi casi, tale comportamento abbia la conseguenza che una parte interessata sia obbligata a proporre un ricorso di annullamento della prima decisione prima ancora di essere venuta a conoscenza della seconda.

66.
    La Commissione respinge tutti gli argomenti delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe dovuto autorizzare la concentrazione controversa nell'ambito di un'unica decisione.

2. Giudizio del Tribunale

67.
    In via preliminare, occorre ricordare che la concentrazione controversa rientra sia nel Trattato CECA che nel Trattato CE in quanto le partecipanti alla concentrazione svolgono la loro attività non solo nel settore della produzione di acciaio, nel senso in cui tale termine è definito all'allegato I del Trattato CECA, ma anche in settori che rappresentano fasi successive del processo di lavorazione dell'acciaio e, di conseguenza, non rientrano nel Trattato CECA, bensì nel Trattato CE (in prosieguo: la «concentrazione mista»).

68.
    Ora, secondo costante giurisprudenza, dall'art. 305, n. 1, CE risulta che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune, restano in vigore le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua applicazione, nonostante sia entrato in vigore il Trattato CE (v. sentenze della Corte 24 ottobre 1985, causa 239/84, Gerlach, Racc. pag. 3507, punto 9, e 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869). Pertanto, dato che il Trattato CECA, all'art. 66, prevede norme specifiche per il controllo delle operazioni di concentrazione, tali norme si applicano, come lex specialis, alle operazioni di concentrazione o ai partecipanti a tali operazioni che rientrano in tale trattato. Ne consegue che, nel caso particolare di una concentrazione mista, gli aspetti di tale concentrazione che rientrano nel Trattato CECA devono essere esaminati alla luce delle norme stabilite dall'art. 66 CA, mentre tutti gli altri aspetti di tale concentrazione vanno valutati nell'ambito del regime generale di controllo delle concentrazioni introdotto dal regolamento n. 4064/89.

69.
    Inoltre, dato che sia l'art. 66 CA che il regolamento n. 4064/89 assoggettano le operazioni di concentrazione ad un regime di autorizzazione preventiva, le partecipanti ad una concentrazione mista possono attuare il notificato progetto di concentrazione solo in presenza di due distinte autorizzazioni, vale a dire, da un lato, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA per le parti della concentrazione rientranti nel Trattato CECA e, dall'altro lato, l'autorizzazione in forza del regolamento n. 4064/89 per le parti della concentrazione disciplinate dal Trattato CE.

70.
    Già per queste sole peculiarità, la Commissione poteva benissimo adottare due distinte decisioni per autorizzare la concentrazione controversa. Questo modo di procedere, inoltre, è tanto più giustificato in quanto le norme stabilite dall'art. 66 CA e quelle previste dal regolamento n. 4064/89 differiscono sia dal punto di vista sostanziale che sotto il profilo procedurale.

71.
    Occorre infatti rilevare che le condizioni per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione previste da tali disposizioni e, di conseguenza, l'oggetto stesso del controllo da esse istituito, non coincidono. Ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA, infatti, la Commissione può autorizzare una concentrazione rientrante nel Trattato CECA solo se tale operazione non dà alle persone o alle imprese interessate il potere «di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento d'una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti» o ancora «di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del presente trattato». Per contro, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, la Commissione può dichiarare un'operazione compatibile con il mercato comune solo se essa non crea o non rafforza «una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso».

72.
    Esistono inoltre varie differenze per quanto attiene alla procedura. Ad esempio, è opportuno attirare l'attenzione sul fatto che, diversamente da quanto avviene nell'ambito del regime di controllo delle concentrazioni di cui all'art. 66 CA, il regolamento n. 4064/89 prevede la pubblicazione dell'avvenuta notificazione nella Gazzetta ufficiale (art. 4, n. 3), termini rigorosi per l'adozione di decisioni nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione (art. 10), l'invio di una comunicazione degli addebiti, nonché l'accesso al fascicolo prima che la Commissione adotti una decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune o che essa approvi una concentrazione vincolandola a condizioni (art. 18, nn. 1 e 3).

73.
    E' pertanto evidente che la Commissione non ha commesso alcun illecito adottando due distinte decisioni per autorizzare la concentrazione controversa.

74.
    Nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti consente di inficiare tale conclusione.

75.
    In primo luogo, le ricorrenti sostengono a torto che la Commissione non era legittimata ad adottare due distinte decisioni in quanto esse riguardano un unico ed indivisibile progetto di concentrazione il quale, ai sensi degli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 e 66, n. 1, CA, era sottoposto al regime di controllo delle operazioni di concentrazione da parte della Commissione e che pertanto poteva considerarsi legittimo solo a condizione di soddisfare i requisiti previsti da entrambi i regimi giuridici. Infatti, come è stato appena evidenziato, il solo fatto che nel Trattato CECA e nel Trattato CE siano previsti distinti regimi di controllo consentiva già di per sé alla Commissione di adottare due distinte decisioni per autorizzare una concentrazione mista, e ciò tanto più in quanto il controllo previsto dall'art. 66 CA differisce, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, da quello previsto dal regolamento n. 4064/89. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che si tratta di un'unica operazione indivisibile. Infatti, anche se, da un punto di vista economico, l'operazione di concentrazione mista notificata costituisce generalmente un elemento unico per gli autori della notifica, tale circostanza non esclude che, dal punto di vista giuridico, questa operazione richieda due distinte autorizzazioni da parte della Commissione, vale a dire, da un lato, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA per gli aspetti della concentrazione rientranti nel Trattato CECA e, dall'altro, l'autorizzazione in forza del regolamento n. 4064/89 per i restanti aspetti della concentrazione.

76.
    In secondo luogo, va respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale l'adozione di distinte decisioni nel caso di una concentrazione mista contrasterebbe con l'obbligo della Commissione di assicurare la coerenza delle sue decisioni. E' vero che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione deve, per principio, evitare le eventuali incoerenze che insorgano nell'applicazione delle varie disposizioni di diritto comunitario (sentenze Matra/Commissione, cit. al punto 61, punti 41 e 42, e DIR International Film e a./Commissione, cit. al punto 61, punti 21 e 30). Occorre tuttavia osservare che il solo fatto che la Commissione adotti due distinte decisioni nell'ambito del controllo di un'operazione di concentrazione mista, di per sé, non contrasta con tale obbligo. Infatti, contrariamente alla tesi proposta dalle ricorrenti, la possibilità che l'adozione di decisioni distinte possa eventualmente produrre la conseguenza che la Commissione autorizzi la concentrazione, in tutto o in parte, sotto il profilo del regime CECA e la vieti, in tutto o in parte, sotto il profilo del regime CE, non rappresenta un'incoerenza, ma dipende piuttosto dalla circostanza che le operazioni di concentrazione, o determinate parti di tali operazioni, sono soggette a norme procedurali e sostanziali diverse a seconda che esse rientrino nel Trattato CECA o nel Trattato CE. Del resto, un ragionamento simile vale relativamente alla possibilità che il ricorso di annullamento diretto contro la decisioni che approvano un'operazione di concentrazione mista produca un risultato diverso per la decisione adottata ai sensi dell'art. 66 CA e per quella presa in forza del regolamento n. 4064/89. Infatti, che la Commissione adotti un'unica decisione o due decisioni distinte, spetterà comunque sempre ai giudici comunitari controllare la legittimità di tali decisioni alla luce delle diverse disposizioni previste dai due regimi.

77.
    E' vero che, ai sensi della citata giurisprudenza, la Commissione, in sede di controllo del rispetto delle condizioni poste dall'art. 66 CA e dal regolamento n. 4064/89 riguardo ad un'operazione di concentrazione mista, ha l'obbligo di evitare incoerenze. Le ricorrenti, tuttavia, non hanno prodotto alcun elemento utile a dimostrare che la Commissione non ha rispettato tale obbligo nella causa in esame. Inoltre, si deve sottolineare che ciò non si verifica nel caso di specie in quanto, come emerge chiaramente dalle decisioni impugnate, la Commissione ha adottato tali decisioni nell'ambito di una valutazione complessiva e coerente della concentrazione notificata. Infatti, non solo le descrizioni delle attività delle partecipanti e dell'operazione figuranti ai punti 3-11 della decisione CECA e ai punti 3-8 della decisione CE sono quasi identiche, ma, in aggiunta, al punto 11 della decisione CECA, la Commissione ha dichiarato chiaramente che gli aspetti della concentrazione che rientrano nel Trattato CE venivano esaminati nel contesto della decisione CE, mentre, al punto 8 della decisione CE, essa ha osservato che gli aspetti della concentrazione rientranti nel Trattato CECA venivano esaminati nella decisione CECA. Infine, ai punti 20-23 della decisione CECA, la Commissione ha analizzato i potenziali effetti della concentrazione controversa sui mercati CECA collocati direttamente a monte dei mercati dei tubi che rientrano nel Trattato CE. Essa ha infatti preso in considerazione le riserve espresse al riguardo dai produttori di tubi, secondo i quali, in seguito alla concentrazione, le partecipanti ad essa non avrebbero più interesse a rifornirle di materie prime necessarie per produrre tubi d'acciaio, mercato sul quale essi sono in diretta concorrenza con le consociate delle partecipanti alla concentrazione. Per rispondere a tali riserve, la Commissione ha svolto un'analisi dei potenziali effetti che la posizione delle partecipanti alla concentrazione sui mercati CECA situati a monte poteva sortire sulla situazione concorrenziale sui mercati CE situati a valle, vale a dire sui mercati dei tubi.

78.
    In terzo luogo, le ricorrenti hanno erroneamente fatto riferimento alla comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure per dimostrare che la Commissione non era legittimata ad adottare distinte decisioni.

79.
    Si deve infatti osservare che, secondo il dettato univoco di tale comunicazione, essa ha lo scopo «di migliorare la trasparenza e il rispetto dei diritti della difesa nel quadro dell'istruzione [delle domande di concentrazione rientranti nel Trattato CECA] nonché di accelerare il processo decisionale» (punto 1). Essa è inoltre diretta a rispondere alle aspettative delle imprese, in particolare per quanto riguarda le operazioni di concentrazione miste, a semplificare le procedure e, infine, «a permettere alle imprese di familiarizzarsi con le procedure di diritto comune in vista della prossima scadenza del trattato CECA» (punto 2). Per realizzare tali obiettivi, la Commissione ha previsto di applicare, per analogia, alle concentrazioni rientranti nel Trattato CECA alcune norme previste dal regolamento n. 4064/89 e le disposizioni adottate in forza di tale regolamento. Per contro, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione, in tale comunicazione, non ha mai affermato di voler applicare, per analogia, tutte le disposizioni previste dal regolamento n. 4064/89 e dai regolamenti emanati in applicazione di quest'ultimo. Essa ha invece precisato chiaramente che solo qualche disposizione specifica sarebbe stata applicata per analogia.

80.
    Occorre, inoltre, rilevare che tale comunicazione, contenente alcune norme cui la Commissione si vincola, non esclude per nulla che, in sede di approvazione di una concentrazione mista, la Commissione possa adottare distinte decisioni. Al contrario, tale comunicazione prevede alcune disposizioni che consentono di semplificare la procedura, o di ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti derivanti dal fatto che l'operazione di concentrazione notificata rientra in due distinti trattati ed è valutata alla luce delle differenti disposizioni da essi previste. E' il caso, in particolare, dei termini entro i quali la Commissione adotta le proprie decisioni in forza del Trattato CECA (punti 7-9 della comunicazione). Così, benché l'art. 66 CA non preveda alcun termine per l'adozione di un decisione che autorizza una concentrazione rientrante in tale trattato, essa ha precisato, al punto 7 della comunicazione, che «[si sforzava] di adottare la propria decisione entro un mese dalla notifica». Tale impegno, che ha natura di un'obbligazione di mezzi, garantisce che, in caso di concentrazione mista, la Commissione dia la sua autorizzazione ai sensi del Trattato CECA entro un termine il più vicino possibile a quello per il rilascio dell'autorizzazione concessa in forza del Trattato CE, autorizzazione che, ai sensi dell'art. 10, n. 1, deve essere rilasciata entro un mese dalla notifica della concentrazione.

81.
    A tale riguardo, occorre peraltro respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui il principio della certezza del diritto, nonché l'esigenza di preservare il sistema di notificazione derivante dal regolamento n. 4064/89, avrebbero come conseguenza che, in caso di concentrazione mista, il termine di un mese di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89 debba essere parimenti applicato alla decisione adottata in forza del Trattato CECA. Vero è che la circostanza che la Commissione - diversamente da quanto previsto dal regime di controllo delle concentrazioni rientranti nel Trattato CE - quando adotta una decisione in materia di controllo delle operazioni di concentrazione rientranti nel Trattato CECA non sia vincolata da termini rigorosi, può sortire l'effetto di mettere i partecipanti ad una concentrazione in una situazione delicata. Ciò accade in particolare quando la Commissione ha già approvato la parte della concentrazione rientrante nel Trattato CE, ma non ancora la parte rientrante nel Trattato CECA. In un caso di questo genere, infatti, pur in presenza di un'autorizzazione per la parte della concentrazione rientrante nel Trattato CE, la parti interessate sono tenute ad attendere che la Commissione approvi anche la parte della concentrazione rientrante nel Trattato CECA prima di dare esecuzione al complesso di tale operazione. Tuttavia è chiaro che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la precarietà di tale situazione non si concretizza in una qualsiasi mancanza di certezza del diritto relativamente all'operazione in questione in quanto, dal punto di vista del diritto comunitario, essa non ha ancora potuto essere realizzata. Inoltre, proprio per ridurre al minimo la durata di tale situazione di precarietà, nella comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure la Commissione ha precisato che si sforzerà di adottare le decisioni CECA entro un mese dalla notifica.

82.
    In quarto luogo, deve essere respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale l'adozione di distinte decisioni limita la loro tutela giurisdizionale. Occorre infatti osservare che, nel caso di specie, la decisione CECA è stata adottata nove giorni dopo l'adozione della decisione CE, vale a dire in un lasso di tempo particolarmente breve. Procedendo in tal modo, la Commissione si è conformata a quanto aveva annunciato al punto 7 della comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure, ossia che «[si sarebbe sforzata] di adottare la propria decisione [ai sensi del Trattato CECA] entro un mese dalla notifica». Allo stesso modo, il fatto che la Commissione abbia emanato la decisione CECA poco dopo la decisione CE esclude, di fatto, l'ipotesi richiamata dalle ricorrenti secondo la quale esse sarebbero state obbligate a proporre un ricorso di annullamento contro la decisione CE prima che fosse adottata la decisione CECA. Infatti, nel caso di specie, le ricorrenti sono venute a conoscenza delle decisioni impugnate con telefax 4 dicembre 2000, così che il termine di due mesi per proporre ricorso previsto all'art. 230, quinto comma, CE non aveva ancora cominciato a decorrere quando la Commissione ha adottato la decisione CECA.

83.
    Da ultimo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il fatto che il Trattato CECA sarebbe scaduto nel corso del 2002 non impediva alla Commissione di adottare due distinte decisioni per autorizzare la concentrazione controversa. La scadenza del Trattato CE, infatti, non cancella il fatto che, finché tale trattato era in vigore, spettava alla Commissione verificare, alla luce delle condizioni previste all'art. 66 CA, se le concentrazioni o le parti di concentrazioni rientranti in tale trattato potevano essere autorizzate. Ora, è pacifico che il Trattato CE era in vigore al momento dell'adozione, da parte della Commissione, della decisione CECA. Inoltre, le ricorrenti non hanno mai dimostrato sotto quale profilo la futura scadenza di tale trattato avrebbe impedito alla Commissione di procedere ad una corretta valutazione della concentrazione notificata riguardo alle condizioni di cui all'art. 66, n. 2, CA.

84.
    Alla luce di quanto precede, occorre respingere in quanto infondato l'argomento delle ricorrenti diretto a dimostrare che, in un caso come quello in esame, è sufficiente che le condizioni di ricevibilità siano soddisfatte per quanto riguarda una delle due decisioni che autorizzano la concentrazione controversa affinché il ricorso venga dichiarato ricevibile nel suo complesso. E' d'uopo altresì dichiarare che la Commissione non ha commesso alcun illecito adottando due distinte decisioni per autorizzare la concentrazione controversa.

D - Sulla ricevibilità della memoria di intervento della Mannesmann

1. Argomenti delle parti

85.
    Le ricorrenti fanno valere che la memoria di intervento della Mannesmann viola l'art. 116, n. 4, secondo comma, lett. b), del regolamento di procedura, nonché l'obbligo di motivazione e, pertanto, dev'essere dichiarata irricevibile in quanto l'interveniente ha omesso di motivare personalmente la propria memoria di intervento, limitandosi a fare riferimento all'esposizione della Salzgitter.

2. Giudizio del Tribunale

86.
    L'art. 116, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura dispone quanto segue:

«La memoria d'intervento deve contenere:

a)    le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;

b)    i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;

c)    eventualmente, le offerte di prova».

87.
    Nel caso di specie, la Mannesmann, con lettera 2 luglio 2001, ha informato il Tribunale che essa sosteneva pienamente l'argomento della Commissione e ne condivideva altresì le conclusioni, vale a dire la richiesta di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo in quanto infondato e di condannare le ricorrenti alle spese. Tuttavia essa ha aggiunto che, per evitare ripetizioni, rinviava all'argomentazione sviluppata nella memoria di intervento della Salzgitter, alla cui preparazione aveva partecipato.

88.
    Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, questo modo di procedere non si pone in contrasto né con le disposizioni di cui all'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, né con l'obbligo di motivazione.

89.
    Conviene infatti evidenziare che, procedendo in tal modo, la Mannesmann ha semplicemente rinviato ad un atto processuale che contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 116, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura. Tale atto è stato peraltro depositato lo stesso giorno, nella stessa causa e dinanzi alla stessa sezione del Tribunale. Pertanto non sussiste alcun rischio di confusione. Inoltre, tale comportamento consente di risparmiare le già limitate risorse dei giudici comunitari. Per di più, dato che l'interveniente non ha rinviato ad atti futuri o ad atti di cui essa non avrebbe potuto conoscere il contenuto, tale modo di procedere non è incompatibile con la responsabilità di ciascuna parte per il contenuto degli atti processuali che essa deposita.

90.
    Oltre a ciò, occorre osservare che la giurisprudenza citata dalle ricorrenti a sostegno della loro affermazione è priva di pertinenza.

91.
    Così, anche se è vero che, nella sentenza 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901), il Tribunale non ha ammesso che la ricorrente in tale causa facesse un rinvio generico ai ricorsi depositati in altre due cause, ciò era fondato sulla considerazione che i motivi e gli argomenti sollevati nell'ambito di quei due ricorsi erano relativi a «due mercati distinti e a due diverse infrazioni» (punto 46 della sentenza) e, soprattutto, a due diverse cause i cui fascicoli non erano stati riuniti, il che rappresenta un rinvio ad un atto che non fa parte del fascicolo. Ora, così non è nel caso di specie, in cui si tratta di un rinvio ad un atto processuale nella stessa causa e dinanzi alla stessa sezione. Inoltre, al punto 47 di tale sentenza, il Tribunale ha ammesso il rinvio alle memorie depositate in un'altra causa in quanto «le parti, gli agenti e gli avvocati sono identici, i due ricorsi sono stati depositati dinanzi al Tribunale lo stesso giorno, le due cause sono state pendenti dinanzi alla stessa sezione e sono state attribuite allo stesso giudice relatore e, infine, le decisioni impugnate riguardano lo stesso mercato». Ora, se il Tribunale ha giustamente riconosciuto che il rinvio alle memorie depositate in un'altra causa poteva essere ammesso, ciò deve valere a maggior ragione per il rinvio ad un atto processuale depositato nello stesso procedimento e dinanzi alla stessa sezione, come avviene nella causa in esame.

92.
    Neppure le sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4747) e 13 marzo 1992, Commissione/Germania, causa C-43/90 (Racc. pag. I-1909) confermano la tesi dell'illegittimità del modo di procedere della Mannesmann. Occorre infatti rilevare che, in tali cause, la Commissione, che aveva chiesto alla Corte di dichiarare che gli Stati in questione erano venuti meno ai loro obblighi, si era riferita ad alcuni addebiti che erano contenuti solamente nelle lettere di diffida inviate a tali Stati. La Corte ha dichiarato irricevibile il riferimento a censure che non figuravano nei ricorsi poiché tale modo di procedere si poneva in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 19 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e all'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, a norma dei quali il ricorso deve contenere, in particolare, una sommaria esposizione dei motivi invocati (punti 28 e 29 della cit. sentenza Commissione/Grecia, e punti 5-9 della cit. sentenza Commissione/Germania).

93.
    Infine, l'ordinanza della Corte 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione (Racc. pag. I-819, punti 28-30) non avvalora le tesi delle ricorrenti. Occorre infatti rilevare che, nell'ambito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso, il sig. De Hoe criticava in particolare il fatto che il Tribunale avesse erroneamente affermato che il riprodurre integralmente nell'atto introduttivo il testo del reclamo non rispondeva né ai dettami dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte né a quanto prescritto dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Nella sua sentenza, la Corte ha respinto tale censura osservando che, nelle circostanze del caso di specie, la pura e semplice riproduzione nell'atto introduttivo del contenuto integrale del reclamo non può ovviare alla carenza di enunciazione dei motivi sui quali si basa il ricorso (punto 29 dell'ordinanza). E' evidente che tali considerazioni non sono applicabili al caso in esame, che riguarda il riferimento ad una memoria di intervento depositata da un'altro interveniente nell'ambito del medesimo contenzioso.

Nel merito

A - Sul motivo vertente sull'errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

1. Argomenti delle parti

94.
    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti, sia orizzontali che verticali, della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.

95.
    Quanto agli effetti orizzontali, esse mettono in dubbio l'esattezza della quantità di quote di mercato detenute dalle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni, indicata nella decisione CE, in quanto la Commissione avrebbe tenuto conto dei volumi delle operazioni di vendita di un'impresa che non è mai stata attiva su tale mercato (Linde), di un'altra impresa che non è più presente su tale mercato dal 1993 (Gräbener) e, infine, di un'impresa che era oggetto di una procedura fallimentare al momento dell'adozione della decisione impugnata (Klöckner Muldenstein). Inoltre, esse rilevano come, anche se i dati della Commissione fossero esatti, ne risulterebbe che, con una quota di mercato pari al 30,5% (punto 36 della decisione CE), e alla luce della considerevole distanza rispetto agli altri concorrenti, le partecipanti alla concentrazione dominano il mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.

96.
    Quanto agli effetti verticali della concentrazione controversa, le ricorrenti fanno valere che emerge chiaramente dal modulo CO allegato al regolamento n. 447/98, nonché dall'art. 2, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 4064/89, che, nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione, la Commissione non deve limitarsi a considerare gli effetti orizzontali, ma anche gli aspetti verticali della concentrazione notificata su un determinato mercato. Esse affermano che tale analisi era tanto più importante nel caso di specie in quanto, in seguito alla concentrazione controversa, la posizione molto rilevante che le partecipanti alla concentrazione occupano sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni è stata rafforzata dalla posizione che esse occupano sul mercato delle materie prime destinate alla produzione di tali tubi, vale a dire, da una parte, i nastri larghi a caldo e, dall'altra, le lamiere quarto. Ora, esse affermano che la Commissione non ha tenuto conto degli aspetti verticali, o non lo ha fatto a sufficienza.

97.
    Così, per quanto riguarda le lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale, le ricorrenti osservano che, come emerge dai punti 17-19 della decisione CECA, le partecipanti alla concentrazione occupano una posizione di grande rilievo su tale mercato poiché, insieme all'Usinor/DH e alla Riva, detengono una quota di mercato pari al 96%, il che fa supporre che esse formino un oligopolio su tale mercato. A loro avviso, tale elemento sarebbe tanto più importante in quanto queste tre imprese occupano, con una quota di mercato del 50%, una posizione di grande rilievo sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. Ora, esse rilevano che, nella decisione CE, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione tale elemento, il che rappresenta, a loro avviso, una violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4064/89.

98.
    Quanto ai nastri larghi a caldo destinati alla fabbricazione di tubi, le ricorrenti sostengono che la concentrazione controversa ha sostanzialmente modificato la situazione delle partecipanti alla concentrazione su tale mercato poiché, grazie alla produzione di nastri larghi a caldo della Salzgitter, la MRW dispone ormai di una autonoma fonte di approvvigionamento di materie prime, il che rafforza la sua posizione sul mercato collocato a valle dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale, a scapito dei produttori indipendenti, tra i quali figura la Ferndorf.

99.
    Esse rilevano, inoltre, che l'affermazione della Salzgitter secondo cui le partecipanti alla concentrazione disporrebbero, sul mercato dei nastri larghi a caldo, solo di una quota pari al 4,2% si fonda sull'errato presupposto che tale mercato riguardi tutti i nastri larghi a caldo, senza tener conto della loro destinazione. Esse osservano infatti che, dal punto di vista dei vincoli sia tecnici che normativi applicabili, la produzione di nastri larghi a caldo destinati alla fabbricazione di tubi di acciaio è talmente differente dalla produzione di nastri larghi a caldo con altre destinazioni - come ad esempio la fabbricazione di automobili - che non vi può essere interscambiabilità tra queste due categorie di prodotti. Secondo le ricorrenti, tale mancanza di interscambiabilità è ulteriormente rafforzata dal fatto che i produttori di acciaio fissino prezzi differenti a seconda che i nastri larghi a caldo siano destinati alla produzione di tubi o ad altri scopi. A loro parere, questo errore in merito alla definizione di mercato del prodotto di riferimento ha varie ripercussioni sull'esposizione della Salzgitter e della Commissione in quanto, se si applica la definizione di mercato del prodotto proposta dalle ricorrenti, ne risulta che la quota di mercato occupata dalla Salzgitter è molto più rilevante di quanto quest'ultima sostenga. Esse sostengono, inoltre, che, alla nota della pag. 20 della sua memoria di intervento, la Commissione ha implicitamente riconosciuto l'esattezza della definizione di mercato del prodotto proposta dalle ricorrenti.

100.
    Parimenti, le ricorrenti rilevano che la Commissione ha commesso un errore di valutazione relativamente alla definizione del mercato geografico dei nastri larghi a caldo. A loro avviso, infatti, da una serie di elementi si evince che il mercato geografico dei nastri larghi a caldo non si estende a tutta la Comunità, ma è limitato ai mercati nazionali: in primo luogo, solamente una piccola parte della produzione di nastri larghi a caldo nella Comunità verrebbe poi commercializzata a livello intracomunitario, in secondo luogo, le importazioni di nastri larghi a caldo provenienti da paesi terzi sarebbero state limitate dall'imposizione di dazi antidumping molto elevati [decisione della Commissione 4 febbraio 2000, 283/2000/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran (GU L 31, pag. 15); decisione della Commissione 9 agosto 2000, 1758/2000/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, che accetta un impegno in relazione all'India e alla Romania e che riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti (GU L 202, pag. 21)], in terzo luogo, nel corso del 2000, i prezzi fatturati dalla Salzgitter per la fornitura di nastri larghi a caldo sarebbero aumentati del 74% e, infine, vi sarebbe una notevole disparità a livello di prezzi praticati nei diversi Stati membri per i nastri larghi a caldo e per le lamiere quarto.

101.
    Inoltre, le ricorrenti ritengono che, nel calcolo delle quote di mercato relative ai nastri larghi a caldo, la Commissione avrebbe dovuto anche tener conto della produzione di nastri larghi a caldo della MRW, benché quest'ultima subappalti tale attività alla TKS. A loro parere, il solo fatto che la MRW non sia autorizzata a vendere nastri larghi a caldo a terzi a causa dei vincoli pubblici che le sono stati imposti dalla Commissione non incide su tale conclusione in quanto, qualora tali vincoli venissero annullati, la MRW sarebbe, in ogni caso, un potenziale venditore di nastri larghi a caldo e, pertanto, anche un potenziale concorrente della Salzgitter e delle altre imprese.

102.
    Peraltro, le ricorrenti rilevano che, al punto 14 della decisione CECA, la Commissione ha lasciato aperta la questione dell'esistenza di sovrapposizioni tra il mercato dei nastri larghi a caldo e quello delle lamiere quarto. Ora, secondo loro, non sussiste il minimo dubbio che, anche in base al ragionamento della Commissione, l'offerta di nastri larghi a caldo e quella di lamiere quarto si incontrano sullo stesso mercato, di modo che, ai fini del calcolo delle quote del mercato delle lamiere quarto, la Commissione avrebbe dovuto considerare i quantitativi di nastri larghi a caldo venduti dalla Salzgitter. Pertanto, esse sostengono che, dato che la Commissione non ha svolto alcuna considerazione in merito al mercato dei nastri larghi a caldo, la sua valutazione del mercato delle lamiere quarto è viziata. A loro avviso, tale conclusione è tanto più esatta in quanto, al punto 24 della decisione CECA, la Commissione ha dichiarato che le partecipanti alla concentrazione detenevano una quota di mercato pari al 28% solo per quanto riguarda le vendite di lamiere quarto e quindi tale quota di mercato sarebbe stata ancora più rilevante se la Commissione avesse tenuto conto delle vendite di nastri larghi a caldo effettuate dalla Salzgitter.

103.
    Infine, le ricorrenti ritengono che la dichiarazione di non discriminazione non sia sufficiente per sanare i vizi della decisione sotto il profilo della valutazione degli effetti verticali della concentrazione controversa, se non altro per il carattere non vincolante di tale dichiarazione e per il trattamento differenziato degli interessi che ne deriva. Esse osservano altresì che le critiche da esse formulate suscitano talmente tante perplessità sull'accertamento dei fatti e sulla loro valutazione giuridica contenuti nella decisione CE che si può dubitare dell'esistenza stessa di tale decisione.

104.
    La Commissione, sostenuta a tal proposito dalle intervenienti, contesta il complesso degli argomenti delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe commesso un errore di valutazione degli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.

2. Giudizio del Tribunale

105.
    In via preliminare, occorre ricordare che, poiché le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, ed in particolare l'art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale potere, essenziale per la determinazione delle norme in materia di concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punti 223 e 224, sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punto 165, e 28 aprile 1999, causa T-221/95, Racc. pag. II-1299, punto 106).

106.
    E' alla luce di tali principi che occorre valutare, innanzi tutto, l'argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni e, in seguito, l'argomento secondo il quale essa avrebbe commesso un errore di valutazione in ordine agli effetti verticali della concentrazione controversa su tale mercato.

a) Sugli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

107.
    Occorre ricordare che, ai punti 11 e segg. della decisione CE, la Commissione ha esaminato il mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale. A tale riguardo, essa ha sostenuto che le questioni se i tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e i tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale formino un unico mercato o costituiscano mercati differenti, nonché se il mercato geografico pertinente sia il mercato dello Spazio economico europeo (SEE) o il mercato mondiale, potevano restare irrisolte in quanto, nel caso di specie, nessuna di tali definizioni di mercato avrebbe consentito di accertare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante a seguito della concentrazione.

108.
    In particolare, essa ha dichiarato che, anche definendo il mercato in questione come il mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale a livello mondiale o a livello del SEE, la concentrazione controversa non avrebbe comunque l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante. Infatti, se si ammette che tale mercato è mondiale, essa ha messo in evidenza che, benché le partecipanti alla concentrazione vi occupino una quota di mercato pari al 17%, in primo luogo, le altre concorrenti detengono una quota di mercato superiore all'80%, in secondo luogo, nel corso del periodo 1997-1999 la capacità di produzione di tubi di grandi dimensioni a livello mondiale è stata utilizzata, in media, solo fino al 36%, in terzo luogo, le società petrolifere e le società produttrici di gas di dimensioni internazionali occupano una posizione molto rilevante per quanto riguarda la domanda. Essa ha inoltre spiegato che nemmeno se si ritiene che tale mercato si limiti al SEE la concentrazione determinerebbe la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, nonostante il fatto che le partecipanti alla concentrazione occupino una posizione di leader con una quota di mercato pari al 30,5%. Infatti, in primo luogo, le altre concorrenti riuniscono una quota di mercato pari a circa il 70%, in secondo luogo, nel periodo 1997-1999 la capacità di produzione di tubi di grandi dimensioni nel SEE è stata utilizzata solo, in media, al 51%, in terzo luogo, l'ipotesi esaminata, secondo cui il mercato si limita al SEE, si fonda sostanzialmente su determinati segmenti, come quello dell'acqua e della costruzione, che rappresentano solamente un'attività secondaria delle partecipanti alla concentrazione e nei quali esse competono con molti concorrenti e, in quarto luogo, le società petrolifere e produttrici di gas di livello internazionale occupano una posizione molto rilevante anche per quanto riguarda la domanda su tale mercato.

109.
    Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione controversa non sortisca l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante sul mercato, più limitato, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale a livello mondiale o del SEE. Infatti, a livello mondiale, la quota di mercato complessiva delle partecipanti alla concentrazione rappresenta solamente l'8,6%. La concentrazione non produce l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante neppure se si considera tale mercato a livello del SEE, benché le partecipanti alla concentrazione occupino una posizione leader su tale mercato, con una quota pari al 21,2%. Infatti, in primo luogo, esse detengono una quota di mercato relativamente limitata e devono confrontarsi con importanti concorrenti, in secondo luogo, nel periodo 1997-1999 la capacità di produzione di tubi di grandi dimensioni nel SEE è stata utilizzata solo, in media, al 51%, in terzo luogo, l'ipotesi esaminata, secondo cui il mercato si limita al SEE, si fonda sostanzialmente su determinati segmenti, come quello dell'acqua e della costruzione, che rappresentano solamente un'attività secondaria delle partecipanti alla concentrazione e nei quali esse competono con molti concorrenti e, in quarto luogo, le società petrolifere e produttrici di gas di livello internazionale occupano anche su tale mercato una posizione molto rilevante per quanto riguarda la domanda.

110.
    Tutti questi motivi dimostrano, in maniera chiara ed univoca, che, per quanto riguarda gli effetti orizzontali sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni, la concentrazione controversa non poteva suscitare seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune.

111.
    Questa conclusione non può essere inficiata da nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti a tale riguardo.

112.
    Pertanto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il solo fatto che, come emerge dal punto 36 della decisione CE, le partecipanti alla concentrazione dispongano complessivamente di una quota pari al 30,5% sul mercato SEE dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e a spirale non significa che, di per sé, la concentrazione sortisca l'effetto di creare o di rafforzare una posizione dominante su tale mercato. Infatti, è vero che il rapporto tra le quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti alla concentrazione e dai loro concorrenti, in particolare quelli che immediatamente le seguono, costituisce un indizio valido dell'esistenza di una posizione dominante (sentenza Gencor/Commissione, cit. al punto 105, punto 202), tuttavia, nel caso di specie, la Commissione ha specificato, in maniera chiara ed univoca, le ragioni che l'avevano spinta ad escludere l'esistenza di una tale posizione (v. supra, punto 108). Ora, le ricorrenti non hanno fatto valere alcun elemento che consenta di sminuire tali ragioni.

113.
    Occorre, inoltre, respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'esattezza della quantità di quote detenute dalle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale sarebbe da mettere in dubbio in quanto, per il calcolo di tali quote, la Commissione avrebbe tenuto conto dei volumi delle operazioni di vendita dell'impresa Linde, che non è mai stata attiva su tale mercato, dell'impresa Gräbener, che non è più presente su tale mercato dal 1993 e, infine, dell'impresa Klöckner Muldenstein, che era oggetto di una procedura fallimentare al momento della notificazione.

114.
    Infatti, ad eccezione del caso della Gräbener, la quale, con lettera 7 settembre 2001, ha confermato di avere posto fine alla propria produzione di tubi nel 1997, le affermazioni delle ricorrenti sulle società Linde e Klöckner Muldenstein non si basano su alcuna prova concreta e sono peraltro smentite dai dati forniti dalla Commissione. Lo studio Tube Mills of the World, infatti, nell'edizione del 2000, della quale vari estratti sono stati prodotti dalla Commissione, menziona chiaramente il nome di tali società descrivendo con precisione la natura e l'importanza delle loro attività nel settore della produzione di tubi. Inoltre, se è vero che la società Klöckner Muldenstein, la quale ha peraltro risposto al questionario della Commissione, era oggetto di una procedura fallimentare al momento dell'adozione della decisione CE, ciò non vietava alla Commissione di tener conto della sua posizione sul mercato. Infatti, nulla escludeva che una parte o il complesso delle attività di produzione di tubi della detta società potesse continuare, in particolare sotto forma di una ripresa delle attività da parte di un'impresa terza.

115.
    In ogni caso, occorre constatare che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha dimostrato, in modo chiaro e convincente, che anche ammettendo che non si debbano considerare le quote di mercato detenute da queste tre imprese, la situazione delle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni non sarebbe sostanzialmente differente e tale circostanza non avrebbe inciso sulla sua valutazione in merito alla compatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune. Ora, tale dimostrazione non è stata contestata dalle ricorrenti.

116.
    Pertanto, occorre respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.

b) Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

117.
    Occorre esaminare separatamente gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale da una parte, e per quanto riguarda gli effetti verticali di tale operazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale dall'altra. Come emerge dai punti 12 e 13 della decisione CE, infatti, diversamente dai tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale, che sono ricavati da lamiere quarto, i tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale sono ricavati da nastri larghi a caldo.

Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale

118.
    Secondo le ricorrenti, la Commissione ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale in quanto, dai punti 17-19 della decisione CECA, emergerebbe che le partecipanti alla concentrazione occupano una posizione molto rilevante sul mercato, situato a monte, delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale, il che rafforzerebbe la loro posizione su quest'ultimo mercato. Infatti, con l'Usinor/DH e la Riva, esse deterrebbero una quota pari al 96% del mercato delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale, il che farebbe d'altronde supporre che esse formino un oligopolio su tale mercato.

119.
    Occorre tuttavia rilevare che, sia nelle sue memorie che in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha sottolineato che le quote di mercato menzionate ai punti 17-19 della decisione CECA non erano quote di mercato nel senso tecnico del termine in quanto, oltre alle forniture di lamiere quarto a terzi, esse includevano anche forniture di lamiere quarto interne al gruppo. Secondo la Commissione, le quote di mercato delle partecipanti alla concentrazione sul mercato libero delle lamiere quarto idonee a tutti gli usi, nonché sul mercato, più limitato, delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale, erano molto inferiori poiché oscillavano tra il 6,2% ed il 7,3% per quanto riguarda le lamiere quarto idonee a tutti gi usi ed erano pari al 10,6% per il 1997 ed al 9,1% per il 1999 per quanto riguarda le lamiere destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale.

120.
    Ora, alla luce di tali dati, che non sono stati contestati dalle ricorrenti, la Commissione poteva ritenere, senza commettere alcun errore di valutazione, che la posizione occupata dalle partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a monte, delle lamiere quarto, non fosse idonea a creare o a rafforzare una qualche posizione dominante sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e, pertanto, a suscitare alcun serio dubbio in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

121.
    Inoltre, occorre rilevare che, anche se si ammettesse che le quote di mercato indicate ai punti 17-19 della decisione CECA fossero quote del mercato libero, il solo fatto che tre imprese dispongano insieme di una quota di mercato molto rilevante su un determinato mercato non rappresenta, di per sé, la prova che esse formano un oligopolio. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza, per l'esistenza di una posizione dominante collettiva è necessario che siano presenti tre requisiti: in primo luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione; in secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato; in terzo luogo, la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati attesi dalla comune linea d'azione (sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours/Commissione, Racc. pag. II-2585, punto 62). Ora, occorre constatare che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che consenta di stabilire se tali requisiti fossero soddisfatti nel caso di specie.

122.
    Occorre infine ricordare che, ai punti 20-22 della decisione CECA, la Commissione ha esposto le ragioni per cui essa ha ritenuto che la concentrazione controversa non avrebbe sortito l'effetto di mettere a rischio l'approvvigionamento di lamiere quarto delle imprese concorrenti con le partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. Essa ha ricordato, in primo luogo, che la partecipazione della Salzgitter all'approvvigionamento del mercato libero delle lamiere quarto era eccessivamente esigua perché un suo eventuale ritiro dal mercato potesse suscitare preoccupazioni, in secondo luogo, che i produttori di tubi si rifornivano di lamiere quarto presso numerosi altri produttori come la DH, in terzo luogo, che ogni riduzione, da parte della DH, delle forniture a terzi di lamiere quarto al fine di favorire l'Europipe produrrebbe effetti sulla redditività dei suoi laminatoi e, di conseguenza, inciderebbe automaticamente sulla posizione concorrenziale dell'Europipe sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e, in quarto luogo, che lo sfruttamento delle capacità dei laminatoi a lamiere quarto in Europa era molto esiguo e quindi gli altri produttori di lamiere quarto per tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale potrebbero agevolmente approvvigionare i produttori di tubi che attualmente si riforniscono presso la Salzgitter.

123.
    Ora, occorre constatare che tali motivazioni fanno parte del contesto in cui è stata adottata la decisione CE. Infatti, secondo la giurisprudenza, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto, in quanto l'accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punto 150, e giurisprudenza ivi citata). Ciò implica che, quando un'autorità con potere decisionale è competente ad adottare, nell'ambito di procedimenti paralleli, due distinte decisioni vertenti sullo stesso insieme di circostanze e quando essa porta queste decisioni a conoscenza dello stesso soggetto interessato in un breve lasso di tempo, ciascuna delle due decisioni può essere considerata, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione a favore di tale soggetto, come facente parte del contesto dell'altra e, pertanto, può fungere da complemento della motivazione a tale riguardo.

124.
    Ne consegue che, in un caso come quello di specie - in cui la Commissione adotta, nell'ambito di procedimenti paralleli, due distinte decisioni per autorizzare un'unica operazione di concentrazione e in cui tali decisioni vengono portate contemporaneamente a conoscenza delle ricorrenti - la motivazione fornita in una di tali decisioni deve necessariamente essere valutata alla luce della motivazione esposta nell'altra decisione. Infatti, in un caso del genere, benché il controllo svolto dalla Commissione nell'ambito di tali decisioni si fondi su differenti norme sostanziali e procedurali, tali decisioni distinte riguardano comunque un'unica concentrazione, di modo che, sotto certi aspetti, la valutazione della Commissione può coincidere.

125.
    In base a quanto precede, occorre quindi respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale.

Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale

126.
    Secondo le ricorrenti, la Commissione ha commesso un errore di valutazione in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che la concentrazione controversa ha modificato la situazione delle partecipanti alla concentrazione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni a spirale poiché, grazie alla produzione di nastri larghi a caldo della Salzgitter, la MRW disporrebbe ormai di una fonte di approvvigionamento sicura, il che rafforzerebbe la sua posizione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni a spirale a scapito dei produttori indipendenti come la Ferndorf.

127.
    Occorre tuttavia rilevare che, sia nelle sue memorie che in risposta ai quesiti del Tribunale, la Commissione ha evidenziato come emergesse dalla notifica nonché da varie informazioni di cui essa disponeva al momento della notifica che, da un lato, la MRW non vendeva nastri larghi a caldo a terzi e, dall'altro che la Salzgitter occupava una quota di mercato nettamente inferiore al 25%, in quanto essa vendeva a terzi solo una quota esigua dei nastri larghi a caldo che produceva. Tali dati sono stati confermati dalle intervenienti che hanno precisato, sia nei loro scritti che in udienza, che la quota della Salzgitter sul mercato dei nastri larghi a caldo era pari al 4,2% per il 1999.

128.
    Ora, alla luce di questi dati, la Commissione poteva ritenere, senza commettere alcun manifesto errore di valutazione, che la posizione occupata dalle partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a monte, dei nastri larghi a caldo, non era idonea a creare o a rafforzare una qualche posizione dominante sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale e, pertanto, a suscitare alcun serio dubbio in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

129.
    Nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti è idoneo ad inficiare tale conclusione.

130.
    Infatti, in primo luogo, le ricorrenti affermano a torto che, oltre ai quantitativi di nastri larghi a caldo venduti dalla Salzgitter a terzi, la Commissione avrebbe dovuto tener conto di quelli prodotti dalla MRW.

131.
    Come le ricorrenti stesse riconoscono, infatti, al momento della notifica, la MRW non produceva nastri larghi a caldo ma subappaltava tale attività alla Thyssen. Ora, la Commissione ha evidenziato, senza essere contraddetta a tale proposito dalle ricorrenti, che risulta estremamente improbabile che un operatore economico che non possiede impianti per la produzione autonoma di nastri larghi a caldo possa essere un concorrente importante su tale mercato. Inoltre, occorre sottolineare che le ricorrenti, benché avessero ricevuto copia della decisione della Commissione 20 gennaio 1970, COM(70)25, relativa all'acquisizione di determinate quote della Mannesmann AG da parte della August Thyssen-Hütte AG e la creazione dell'impresa comune Mannesmannröhren-Werke e di un'altra impresa comune da parte della Thyssen-Hütte AG e della Mannesmann AG, cui esse si sono riferite nei loro scritti e che è stata prodotta prima dell'udienza dalla Commissione, le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare in che misura tale decisione confermasse la loro tesi secondo la quale la Commissione avrebbe imposto alla MRW di non vendere nastri larghi a caldo a terzi. Pertanto, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione ritenendo che, per quanto riguarda i nastri larghi a caldo, non occorreva tener conto della MRW, neppure come potenziale concorrente.

132.
    In secondo luogo, occorre respingere l'argomento delle ricorrenti diretto a dimostrare che l'affermazione della Commissione e delle intervenienti secondo cui le partecipanti alla concentrazione detenevano una quota molto limitata del mercato dei nastri larghi a caldo si fonda su una errata delimitazione del mercato del prodotto di riferimento. Infatti, anche se, contrariamente a quanto ha affermato la Commissione, tale argomento non può essere considerato tardivo in quanto era già stato richiamato con sufficiente precisione ai punti 61 e 62 del ricorso, esso risulta, cionondimeno, privo di fondamento.

133.
    Occorre infatti osservare che, nelle sue memorie, la Commissione ha sottolineato come, nella sua costante prassi decisionale [v., in particolare, decisioni della Commissione che autorizzano una concentrazione 28 luglio 1997 (Caso IV/CECA.1243 - Krupp Hoesch/Thyssen, punto 19); 4 febbraio 1999 (Caso IV/CECA.1268 - Usinor/Cockerill Sambre, punto 16) e 15 luglio 1999 (Caso IV/CECA.1310 - British Steel/Hoogovens, punto 13)], essa ha dichiarato che i nastri larghi a caldo e gli altri prodotti piatti laminati a caldo appartengono al medesimo mercato in quanto la loro produzione è caratterizzata da alta flessibilità e da una capacità di adattamento che consente ai produttori di proporre e di vendere diversi tipi e qualità di nastri larghi a caldo senza aumentare i loro costi in maniera sensibile. Ora, le ricorrenti non hanno proposto alcun argomento per contestare tale dichiarazione. Diversamente da quanto esse sostengono, il semplice fatto che i consumatori finali non considerino interscambiabili le differenti qualità e le differenti tipologie di nastri larghi a caldo non consente di dimostrare che tali tipologie e tali qualità appartengano a mercati differenti, in quanto la mancanza di interscambiabilità a livello di domanda è compensata dall'interscambiabilità a livello di offerta.

134.
    Si deve peraltro evidenziare che taluni passaggi del ricorso confermano l'esattezza della dichiarazione della Commissione. Così, al punto 21 del ricorso, le ricorrenti hanno affermato che, quando la congiuntura nel settore automobilistico è buona, le capacità dei produttori di nastri larghi a caldo sono utilizzate pienamente, così che la domanda da parte dei produttori indipendenti di tubi va incontro a notevoli strozzature presso i principali fornitori europei. Inoltre, benché la definizione dei mercati di riferimento sia stata richiamata nel questionario che la Commissione ha inviato nell'ambito del procedimento amministrativo, né la Ferndorf né alcuna altra parte hanno sostenuto che i nastri larghi a caldo destinati alla produzione di tubi formerebbero un mercato distinto da quelli destinati ad altri usi.

135.
    A tale riguardo, deve essere respinto l'argomento delle ricorrenti secondo cui, alla nota della pag. 20 della memoria di intervento, la Commissione avrebbe implicitamente riconosciuto che la definizione di mercato che esse sostengono corrisponde alla sua prassi amministrativa. In tale nota, infatti, la Commissione ha semplicemente precisato di essere stata a conoscenza del fatto che «esiste una domanda di prodotti a maggiore valore aggiunto nell'industria automobilistica, in particolare una domanda di lamiere laminate a freddo. Queste ultime sono, per parte loro, ricavate da nastri larghi a caldo. La Commissione ha costantemente ritenuto, e ritiene anche nel caso di specie, che tali lamiere non debbano essere incluse nel mercato dei nastri larghi a caldo». Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tale passaggio non conferma per nulla la definizione di mercato che esse sostengono per quanto riguarda i nastri larghi a caldo. La Commissione, infatti, non vi afferma che i nastri larghi a caldo destinati alla produzione di tubi e i nastri larghi a caldo destinati ad altri utilizzi formano due distinti mercati, ma piuttosto che i nastri larghi a caldo da una parte, e le lamiere laminate a freddo ottenute dai nastri larghi a caldo e che si situano pertanto su un mercato collocato a valle rispetto ad essi, dall'altra, non fanno parte dello stesso mercato.

136.
    Per la stessa ragione di deve respingere anche l'argomento delle ricorrenti secondo cui i confronti tra i prezzi che esse hanno presentato ai punti 52-54 della replica confermano l'esistenza di distinti mercati a seconda della destinazione dei nastri larghi a caldo. Occorre infatti rilevare che, in tali confronti, le ricorrenti non paragonano i prezzi delle diverse tipologie e qualità di nastri larghi a caldo in base ai loro utilizzi, ma si limitano a paragonare, da una parte, i prezzi praticati per i nastri larghi a caldo con i prezzi praticati per i laminati a freddo o senza stagnatura e, dall'altra, i prezzi dei prodotti laminati a freddo con o senza stagnatura nei vari Stati membri. Ora, questo genere di confronti non consente in alcun caso di confermare le affermazioni delle ricorrenti in merito alla definizione del mercato dei nastri larghi a caldo.

137.
    Da ultimo, occorre sottolineare che, anche se si dovesse accettare la definizione più limitata del mercato dei prodotti proposta dalle ricorrenti, essa non avrebbe le ripercussioni che queste ultime le attribuiscono. In particolare, l'affermazione delle ricorrenti, secondo cui il volume totale delle vendite a terzi di nastri larghi a caldo destinati alla produzione di tubi sarebbe pari a 300 000 t all'anno, è inesatta. Infatti, come sottolineano le intervenienti - e come emerge altresì dalla tabella n. 6, intitolata «quota delle vendite della Comunità, nel 1999, di prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo», riportata a pag. 29 della decisione della Commissione 21 novembre 2001, COMP/CECA.1351 - Usinor/Arbed/Aceralia, che autorizza una concentrazione, prodotta dalla Commissione - il volume totale delle vendite di nastri larghi a caldo a livello comunitario era di circa 21,26 milioni di tonnellate nel 1999 e la Salzgitter disponeva di una quota inferiore al 5% su tale mercato. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tale cifra si riferisce solamente alle vendite di nastri larghi a caldo a terzi e non include le vendite di nastri larghi a caldo effettuate all'interno dei gruppi. Pertanto, anche ammettendo che, come sostengono le ricorrenti, nel 1999 fosse stato utilizzato solo il 28% del volume totale dei nastri larghi a caldo a livello della Comunità per la produzione di tubi, resta il fatto che il volume totale di tale mercato, nel 1999, era di 6 050 000 t, e non di 300 000 t.

138.
    A tale riguardo, occorre peraltro osservare che il volume di 300 000 t menzionato dalle ricorrenti non è credibile alla luce del metodo di calcolo utilizzato, che consiste nel sommare il volume dei nastri larghi a caldo acquistati dalle società Ferndorf e Flender al presunto volume dei nastri larghi a caldo acquistati dagli altri quattro produttori indipendenti di tubi che, secondo le ricorrenti, sono ancora attivi nella Comunità, vale a dire la Technotubi, la Tubemeuse, la De Boer Buizen e la Wilson Byard. Come emerge dai documenti prodotti dalla Commissione e dalle intervenienti, infatti, nella Comunità vi sono ben più di sei imprese che producono tubi ricavati da nastri larghi a caldo senza appartenere ad un grande gruppo siderurgico integrato.

139.
    Allo stesso modo, occorre respingere le affermazione delle ricorrenti secondo cui non si dovrebbero prendere in considerazione gli acquisti di nastri larghi a caldo effettuati da grandi gruppi siderurgici integrati. Infatti, benché questi ultimi dispongano di una rilevante produzione interna di tali materie prime, essi sono comunque indotti ad acquistare nastri larghi a caldo presso i loro concorrenti per soddisfare esigenze temporanee. A tale riguardo, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui non occorrerebbe tener conto di tali acquisti in quanto essi sono effettuati al di fuori del mercato e seguendo procedure che non dipendono dalla domanda e dall'offerta, non è fondato su alcuna prova concreta.

140.
    In terzo luogo, va respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la valutazione della Commissione riguardo alla posizione delle partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a monte, dei nastri larghi a caldo, si baserebbe anch'essa su un'errata definizione del mercato geografico di riferimento.

141.
    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante è una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee per tutti gli operatori economici in modo da consentire di valutare adeguatamente gli effetti sulla concorrenza della concentrazione d'impresa notificata (sentenze della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti 11 e 44, e Francia/Commissione, cit. al punto 105, punto 143).

142.
    Nel caso di specie, la Commissione ha addotto vari elementi per dimostrare che, come si evince peraltro dalla sua costante prassi decisionale (v., in particolare, punto 25 della decisione IV/CECA.1243, punto 26 della decisione IV/COMP.1268 e punto 20 della decisione IV/CECA.1310, cit. al punto 133), il mercato geografico di riferimento per quanto riguarda i nastri larghi a caldo comprende, come minimo, il territorio di tutta la Comunità. In particolare, essa ha evidenziato che i costi per il trasporto non sono molto rilevanti, che non sussistono ostacoli all'entrata e che i clienti accordano solo in pochi casi preferenze a determinati produttori della Comunità.

143.
    Tale opinione è confermata dallo studio sulla situazione dell'industria dell'acciaio realizzato dalla Commissione nel 2001 (in prosieguo: lo «Studio sull'industria dell'acciaio») e di cui essa ha prodotto alcuni estratti in allegato alla propria controreplica. Dalla tabella sinottica del consumo apparente negli Stati membri e delle importazioni in ognuno di essi riportata alla pag. 23 e segg. di tale studio, risulta che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, le importazioni hanno una rilevanza del tutto particolare rispetto al volume totale del consumo di nastri larghi a caldo nella Comunità.

144.
    Inoltre, l'esistenza di un mercato comunitario di nastri larghi a caldo è confermata da vari passaggi dell'argomentazione delle ricorrenti. Ad esempio, al punto 21 del ricorso, le ricorrenti hanno precisato che la Flender si riforniva di nastri larghi a caldo presso «fonti europee» e aveva domandato ad «affermati fornitori europei» di rifornirla. Inoltre, le ricorrenti hanno affermato, ai punti 74 e 75 della replica, che circa dal 25 al 30% delle loro importazioni di nastri larghi a caldo provenivano da produttori stabiliti in altri Stati membri, il che conferma l'ipotesi dell'esistenza di un mercato comunitario di nastri larghi a caldo.

145.
    A tale riguardo, le ricorrenti affermano, a torto, che dal confronto dei prezzi che esse hanno presentato nella replica risulterebbe che il mercato geografico di riferimento sarebbe nazionale piuttosto che comunitario. Occorre infatti sottolineare che, al punto 80 della replica, le ricorrenti effettuano un confronto tra i prezzi delle lamiere quarto e quelli dei nastri larghi a caldo, il che non è pertinente ai fini della valutazione del mercato geografico di riferimento dei nastri larghi a caldo. E' vero che, al punto 81 della replica, le ricorrenti confrontano i prezzi dei nastri larghi a caldo praticati nella Comunità, tuttavia si deve rilevare che tale confronto riguarda esclusivamente i prezzi minimi e massimi di tale prodotto, il che fornisce un'immagine distorta della realtà. Inoltre, anche se ci si attenesse a tale confronto, le ricorrenti spiegano che le differenze di prezzo sono dell'ordine del 10-15%. Ora, come la Commissione mette giustamente in luce, una grandezza di questo genere non esclude l'esistenza di un mercato comunitario.

146.
    Peraltro, occorre respingere anche l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale, al punto 16 della decisione CECA, la Commissione si sarebbe erroneamente riferita all'importanza delle importazioni da paesi terzi per sostenere l'ipotesi dell'esistenza di un mercato comunitario dei nastri larghi a caldo. Infatti, dal contesto generale della decisione risulta che tale indicazione non riguardava i nastri larghi a caldo, ma esclusivamente le lamiere quarto ed i prodotti semilavorati. Nella frase precedente si sostiene quindi chiaramente che la definizione del mercato geografico rilevante riguarda le lamiere quarto e i prodotti semilavorati, il che sembrerebbe logico in quanto la Commissione ha osservato, al punto 13, che le attività delle partecipanti alla concentrazione si sovrapponevano solo per quanto riguarda tali prodotti. Inoltre, alla lettura di tale passaggio, sembra evidente che, riferendosi alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la Commissione non ha voluto dimostrare che il mercato geografico comprendeva il territorio della Comunità, quanto piuttosto che tale mercato poteva eventualmente avere dimensione mondiale. Peraltro, dallo Studio sull'industria dell'acciaio prodotto dalla Commissione emerge che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, l'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni di nastri larghi a caldo provenienti da paesi terzi nell'ambito delle decisioni 283/2000/CECA e 1758/2000/CECA non ha fatto diminuire tali importazioni. Come emerge dalla pag. 7 di tale studio, infatti, tali importazioni, al contrario, sono ancora aumentate.

147.
    In quarto luogo, occorre dichiarare che l'affermazione delle ricorrenti sulla politica asseritamente seguita dalla Salzgitter nei confronti della Flender quanto alle forniture e ai prezzi praticati per i nastri larghi a caldo non si fonda su alcuna prova concreta. Dai documenti prodotti dalle parti risulta peraltro che gli aumenti di prezzo richiamati dalle ricorrenti non riguardavano solo i nastri larghi a caldo forniti a queste ultime, ma l'insieme dei prodotti in acciaio e che essi erano attribuibili, per lo meno in parte, alla congiuntura favorevole che caratterizzava il complesso di tale mercato durante gli anni 1999 e 2000. Inoltre, anche ammettendo che le informazioni menzionate dalle ricorrenti siano esatte, resta il fatto che esse non hanno per nulla dimostrato sotto che profilo gli asseriti comportamenti della Salzgitter costituirebbero la prova di un manifesto errore di valutazione della Commissione relativamente agli effetti della concentrazione controversa.

148.
    Da ultimo, occorre respingere l'affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto considerare una sovrapposizione delle attività delle partecipanti alla concentrazione per quanto riguarda la produzione di nastri larghi a caldo e di lamiere quarto e includere, ai fini del calcolo delle quote di mercato, i quantitativi di nastri larghi a caldo venduti dalla Salzgitter sul mercato libero. Occorre, innanzi tutto, rilevare che tale argomento contraddice quello che le ricorrenti hanno presentato riguardo alla definizione di mercato del prodotto di riferimento per i nastri larghi a caldo. E' infatti contraddittorio sostenere, da una parte, che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che i nastri larghi a caldo destinati alla produzione di tubi e i nastri larghi a caldo destinati ad altri usi formano mercati distinti e, dall'altra, che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza di un mercato di dimensioni maggiori che raggruppa sia i nastri larghi a caldo che le lamiere quarto. La Commissione ha poi giustamente sottolineato, nei suoi scritti, di non aver escluso, al punto 14 della decisione CECA, la possibilità di sostituire, per determinati utilizzi, le lamiere quarto con lamiere ritagliate in nastri larghi a caldo, proprio perché riteneva che, anche in base alla definizione meno ampia del mercato, la concentrazione non suscitasse problemi di concorrenza. Infatti, come evidenziato sopra, sia per il mercato delle lamiere quarto che per il mercato dei nastri larghi a caldo separatamente considerati, le quote di mercato detenute dalle partecipanti alla concentrazione erano molto esigue.

Conclusione sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

149.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.

150.
    Allo stesso modo, dalle considerazioni svolte sopra risulta inoltre che le ricorrenti lamentano a torto pretese carenze della dichiarazione di non discriminazione effettuata dalla Salzgitter. Infatti, una volta accertato che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione considerando che gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni non erano idonei a suscitare seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune, la questione di accertare se la dichiarazione fatta dalla Salzgitter fosse o meno sufficiente a riparare a tali effetti è priva di pertinenza. In un'ipotesi del genere non era neppure necessario prevedere un tale impegno da parte della Salzgitter. A fortiori, non era necessario prevedere che la concentrazione controversa fosse condizionata da tale impegno.

c) Conclusione generale

151.
    Alla luce di quanto precede, il motivo vertente sul preteso errore di valutazione relativamente agli effetti della concentrazione sui mercati dei tubi saldati di grandi dimensioni deve essere interamente respinto.

B - Sul motivo relativo all'errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale

1. Argomenti delle parti

152.
    Le ricorrenti ritengono che la decisione CE contenga un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale. A loro avviso, la Commissione non può far valere, a tale riguardo, che essa non doveva valutare gli effetti della concentrazione su tale mercato poiché le attività delle parti non si sovrapponevano. Esse sottolineano, infatti, che un comportamento del genere, che si limita agli effetti meramente orizzontali di una concentrazione, è in contrasto con il principio espresso nel formulario CO annesso al regolamento n. 447/98, nonché all'art. 2, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 4064/89, secondo il quale, ai fini del controllo delle concentrazioni, occorre altresì tener conto degli effetti verticali. A loro avviso, tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'operazione di concentrazione rappresenta una minaccia per l'esistenza dei produttori indipendenti di tubi di piccole dimensioni i quali, da una parte, dipendono dalla Salzgitter quanto al loro approvvigionamento di materie prime e, dall'altra, sono in concorrenza con essa sul mercato, situato a valle, della produzione di tubi di piccole dimensioni. A tale riguardo, le ricorrenti contestano l'affermazione della Commissione secondo cui le quote di mercato che le partecipanti alla concentrazione detengono sui mercati, situati a monte, delle materie prime, non erano idonee a suscitare dubbi in ordine ad un rafforzamento della loro posizione sul mercato, situato a valle, dei tubi di piccole dimensioni. A loro avviso, tale affermazione si fonda in particolare su una errata delimitazione del mercato dei nastri larghi a caldo nonché su un calcolo errato del volume del mercato.

153.
    Le ricorrenti rilevano, peraltro, che il fatto che la Commissione abbia valutato gli effetti della concentrazione sul mercato della produzione di tubi di grandi dimensioni senza prendere in considerazione la situazione sul mercato dei tubi di piccole dimensioni è tanto più sorprendente in quanto, nel contesto della sua valutazione del mercato della distribuzione di tubi (punti 18-20 della decisione CE), la Commissione non ha distinto tra il commercio dei tubi di grandi dimensioni e quello dei tubi di piccole dimensioni, mentre una distinzione del genere era indispensabile, dato che la distribuzione di tubi e la loro produzione coesistono sullo stesso mercato. Esse ritengono altresì che, nella decisione CE, la Commissione ha a torto considerato la distribuzione di tubi «come un mercato di riferimento indipendente, da distinguere da quello della produzione di tubi», basandosi su una sua precedente decisione del 7 aprile 1999, che dichiarava la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune (Caso IV/M.1369 - Thyssen/Mannesmann, cit. al punto 18 della decisione CE).

154.
    La Commissione, sostenuta a tale riguardo dalle intervenienti, respinge l'addebito secondo cui essa avrebbe commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale.

2. Giudizio del Tribunale

155.
    Per quanto riguarda gli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale, ci si può limitare a constatare che, come hanno riconosciuto le stesse ricorrenti al punto 70 del ricorso, le attività delle partecipanti alla concentrazione non si sovrapponevano su tale mercato, in quanto solo la MRW era in esso attiva tramite due delle sue consociate, la Mannesmann Präzisrohr GmbH e la Röhrwerk Gebrüder Fuchs GmbH.

156.
    Quanto agli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale, dal momento che, come emerge dal precedente punto 127, le partecipanti alla concentrazione detenevano una quota inferiore al 5% del mercato, situato a monte, dei nastri larghi a caldo, la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che tali effetti non fossero idonei a suscitare seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Inoltre, va ricordato che, come si evince dai precedenti punti 132 e segg., le ricorrenti fanno valere a torto che, per quanto concerne i nastri larghi a caldo, il calcolo del volume e la definizione del mercato di riferimento accolti dalla Commissione e dalle intervenienti sarebbero errati.

157.
    Peraltro, occorre respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'esclusione dei tubi di piccole dimensioni, ai fini della valutazione degli effetti della concentrazione sul mercato della produzione di tubi, si porrebbe in contrasto con la circostanza che, nell'ambito della sua valutazione del mercato della distribuzione di tubi contenuta ai punti 18-20 della decisione CE, la Commissione non ha distinto tra il commercio dei tubi di grandi dimensioni e quello dei tubi di piccole dimensioni.

158.
    Occorre infatti constatare che tale argomento si fonda sull'erronea premessa secondo cui la produzione di tubi e la distribuzione di tubi rientrano nello stesso mercato e sarebbero pertanto oggetto della stesse considerazioni quanto alla definizione di mercati più limitati. La Commissione ha infatti sottolineato che, nella sua prassi decisionale, e, in particolare, al punto 7 della decisione IV/M.1369, citata al punto 153, essa ha dichiarato che il mercato della produzione di tubi costituisce un mercato distinto dal mercato della loro distribuzione a causa della diversa struttura della clientela, delle differenze nei quantitativi smerciati e delle diverse capacità di reazione alle esigenze dei clienti. Ora, le ricorrenti non hanno addotto alcun valido argomento per dimostrare l'infondatezza di questa tesi. A tal proposito, la sola circostanza che, come fanno valere le ricorrenti, il distributore di tubi venda lo stesso prodotto del produttore, non è atta a dimostrare che l'attività di produzione di tubi e quella di vendita rientrino in un unico mercato.

159.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre affermare che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione escludendo che gli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale potessero suscitare seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

160.
    Pertanto, il motivo in esame dev'essere respinto.

C - Sul motivo vertente sulla mancata considerazione dei collegamenti, risultanti dalla concentrazione controversa, tra la Salzgitter e varie altre imprese terze

1. Argomenti delle parti

161.
    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione, in quanto, nell'ambito dell'esame della concentrazione notificata, essa ha omesso di verificare, in relazione all'art. 81 CE e all'art. 2 del regolamento n. 4064/89, le conseguenze nefaste sulla concorrenza del rapporto di interdipendenza, risultante dalla concentrazione controversa, tra la Salzgitter e varie imprese terze. Esse si riferiscono in particolare al fatto che, in seguito a tale operazione, da una parte, la Salzgitter controlla, insieme all'Usinor/DH, l'impresa comune Europipe, che produce tubi saldati di grandi dimensioni ricavati da lamiere quarto e da nastri larghi a caldo e, dall'altra, alla circostanza che la Salzgitter controlla, con la Thyssen/TKS, l'impresa comune HKM, che produce acciaio grezzo, bramme e lamiere quarto. Esse, infatti, ritengono che, in forza dell'art. 81 CE, la Commissione debba prendere in considerazione le reciproche relazioni delle partecipanti interessate e verificare quali siano le implicazioni rilevanti per la concorrenza su ogni mercato coinvolto. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, la Commissione, nell'ambito del controllo delle concentrazioni, è tenuta a considerare l'intensità dell'eventuale pericolo, per l'effettività della concorrenza, risultante dal fatto che produttori concorrenti formino un'impresa comune per il perseguimento di interessi comuni, che rischiano di incidere sulle loro azioni commerciali nel settore di attività comuni o vicini.

162.
    La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, ritiene che tale motivo non sia fondato (difesa, punti 54-75; memoria di intervento, punti 32-35; relazione d'udienza, punti 96-108).

2. Giudizio del Tribunale

163.
    Occorre ricordare che, nell'ambito della concentrazione controversa, la Salzgitter ha acquisito il controllo della MRW che, a sua volta, esercitava, con la società DH - partecipante al gruppo Usinor - il controllo congiunto sull'impresa Europipe. Come emerge dal punto 30 della decisione CE, quest'ultima è il leader mondiale nella produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale e con saldatura a spirale.

164.
    Inoltre, come risulta dal punto 6 della decisione CE, la Salzgitter, assumendo il controllo dalla MRW, ha acquisito indirettamente anche il controllo dell'impresa HKM. Infatti, prima della concentrazione controversa, la MRW deteneva già direttamente il 20% ed indirettamente il 30% tramite la società Vallourec & Mannesmann Tubes, che essa controlla congiuntamente, delle quote di tale impresa comune. La Salzgitter condivide ormai tale controllo con la società TKS, che fa parte del gruppo Thyssen. La HKM produce essenzialmente prodotti semilavorati.

165.
    Ne consegue che, tramite il controllo congiunto esercitato sulle imprese comuni Europipe e HKM, la concentrazione controversa ha sortito l'effetto di creare dei collegamenti indiretti tra la Salzgitter e, rispettivamente, l'Usinor/DH e la Thyssen/TKS.

166.
    Occorre pertanto esaminare se, come fanno valere le ricorrenti, la Commissione ha commesso un errore di valutazione omettendo di considerare le conseguenze di tali collegamenti indiretti alla luce dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89.

a) Giudizio alla luce dell'art. 81 CE

167.
    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha omesso di considerare, alla luce dell'art. 81 CE, il fatto che, in seguito all'acquisizione indiretta del controllo congiunto delle imprese comuni Europipe e HKM, sussiste il rischio che le società capogruppo di tali imprese comuni coordinino le loro attività sui mercati sui quali tali imprese comuni sono attive, o su mercati vicini.

168.
    Occorre, tuttavia, rilevare che, come ha giustamente messo in evidenza la Commissione, il 1° agosto 2000 la concentrazione è stata notificata ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 4064/89, e non ai sensi dell'art. 81 CE.

169.
    Vero è che, come ricordato sopra, al punto 77, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la Commissione deve, per principio, evitare le eventuali incoerenze che insorgano nell'applicazione delle varie disposizioni di diritto comunitario (sentenze Matra/Commissione, cit. al punto 61, punti 41-47, e DIR International Film e a./Commissione, cit. al punto 61, punti 21 e 30), e che il Tribunale ha dedotto da tale principio che, adottando una decisione sulla compatibilità di una concentrazione tra imprese con il mercato comune, la Commissione non può ignorare le conseguenze della concessione di un aiuto di Stato a tali imprese sulla salvaguardia di una concorrenza effettiva nel mercato interessato (sentenza RJB Mining/Commissione, cit. al punto 61, punto 114). Secondo le ricorrenti, da tale giurisprudenza risulta che la Commissione è tenuta ad osservare lo stesso obbligo se, nell'ambito della valutazione della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, essa viene informata dell'esistenza di un'intesa che collega una delle partecipanti alla concentrazione.

170.
    Occorre tuttavia osservare che, nel caso di specie, la Commissione non disponeva di alcuna informazione in merito ad un'intesa di tal genere e che le ricorrenti non hanno dimostrato - né tanto meno affermato - che le partecipanti alla concentrazione avrebbero concluso accordi restrittivi con l'Usinor e/o con la Thyssen. Queste ultime si limitano, infatti, a richiamare il rischio che, a causa della loro partecipazione in Europipe e in HKM, tali società possano essere tentate di agire in tal senso. Ora, è chiaro che, nell'ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di una concentrazione notificata, la Commissione non potrebbe essere obbligata, ai sensi dell'art. 81 CE, ad esaminare il rischio ipotetico che le partecipanti alla concentrazione possano essere indotte a concludere accordi ristrettivi di questo tipo in seguito a questa concentrazione. Infatti, secondo l'univoco disposto dell'art. 81, n. 1, CE, il divieto ivi contemplato si applica solo quando sono stati effettivamente conclusi accordi anticoncorrenziali. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione da parte della Commissione della compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione tra imprese deve essere effettuata esclusivamente in riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della notifica di detta operazione e non in base ad elementi ipotetici la cui portata economica non è valutabile al momento in cui viene adottata la decisione (sentenza 19 maggio 1994, Air France/Commissione, cit. al punto 41, punto 70).

171.
    Da quanto precede, emerge che la Commissione non aveva alcun obbligo di valutare, alla luce del divieto introdotto dall'art. 81, n. 1, CE, le eventuali conseguenze dei collegamenti indiretti tra la Salzgitter e varie altre imprese terze e che, pertanto, essa non ha commesso alcun errore di valutazione a tale riguardo.

b) Giudizio alla luce dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89

172.
    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha omesso di considerare, alla luce dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89, l'intensità del pericolo potenziale, per l'effettività della concorrenza, risultante dal fatto che produttori concorrenti partecipino ad un'impresa comune per il perseguimento di interessi comuni che rischiano di incidere sulle loro azioni commerciali in settori di attività comuni o vicini.

173.
    A tale riguardo, occorre sottolineare come, in generale, non si possa escludere che collegamenti indiretti, come quelli messi in discussione dalle ricorrenti nella causa in esame, possano produrre effetti sui comportamenti concorrenziali delle imprese in tal modo collegate su determinati mercati. Infatti, nel contesto dell'esercizio del controllo congiunto di un'impresa comune, le società capogruppo di tale impresa dovranno necessariamente accordarsi sulla gestione commerciale di quest'ultima e, in una certa misura, sulla loro posizione nei confronti dell'impresa comune su certi mercati.

174.
    Ne consegue che l'esistenza di tali legami indiretti, di ordine economico e strutturale, costituisce un elemento di cui occorre tener conto nell'ambito della valutazione di una concentrazione alla luce delle condizioni poste dall'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4064/89 (v., in tal senso, nel caso di posizioni dominanti collettive, sentenza Gencor/Commissione, cit. al punto 105, punti 277 e segg.).

175.
    Tuttavia, nel caso di specie, non è dimostrato che i collegamenti indiretti, richiamati dalle ricorrenti, tra la Salzgitter e varie imprese terze, fossero idonei a suscitare seri dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

176.
    Occorre, infatti, rilevare che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che dimostrerebbe come l'esistenza di collegamenti indiretti tra la Salzgitter e la Thyssen/TKS, conseguenti al controllo esercitato sull'impresa comune HKM, potesse produrre un qualsiasi effetto sui mercati delle bramme, delle lamiere quarto e dei nastri larghi a caldo, e, dunque, suscitare seri dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Come giustamente evidenziato dalla Commissione, va d'altronde escluso che ciò possa essersi verificato nel caso di specie in quanto, al momento della notifica, l'impresa comune HKM non produceva lamiere quarto o nastri larghi a caldo e non vendeva bramme a terzi.

177.
    Allo stesso modo, le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che dimostrerebbe come l'esistenza di collegamenti indiretti tra la Salzgitter e l'Usinor/DH, derivanti dal controllo esercitato sull'impresa comune Europipe, potesse produrre un qualsiasi effetto sui mercati delle lamiere quarto e dei nastri larghi a caldo e fosse quindi idonea a suscitare seri dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Come sottolinea la Commissione, è d'altronde poco probabile che ciò possa essersi verificato, in quanto le quote detenute dalle partecipanti alla concentrazione su tali mercati erano molto esigue (v. i precedenti punti 119 e 127).

178.
    Inoltre, occorre sottolineare che, replicando alle riserve espresse da terzi, i quali temevano che, a causa dei collegamenti tra la Salzgitter e l'Usinor/DH derivanti dalla concentrazione controversa, tali imprese fossero tentate di limitare le loro forniture di lamiere quarto a concorrenti di Europipe, la Commissione, ai punti 20-22 della decisione CECA, ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto di escludere che tali collegamenti potessero avere questo genere di effetto. In primo luogo, essa ha sottolineato come, dato che le forniture di lamiere quarto da parte della Salzgitter ammontavano solo a 33 000 t nel 1999, il completo ritiro di tale impresa non avrebbe, in ogni caso, effetti notevoli sul mercato delle lamiere quarto e/o su quello, più limitato, delle lamiere quarto destinate alla produzione di tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. In secondo luogo, essa ha osservato che, benché l'Usinor/DH esercitasse già un controllo congiunto sull'Europipe prima della concentrazione controversa, tale società ha continuato a fornire lamiere quarto a produttori in concorrenza con l'Europipe. Inoltre, se l'Usinor/DH smettesse di rifornire tali produttori, ciò sortirebbe l'effetto di aumentare i costi di produzione delle lamiere quarto e, pertanto, nuocerebbe alla competitività dell'Europipe. Pertanto, non vi è motivo di temere che l'Usinor/DH agisca in tal modo. In terzo luogo, essa ha sottolineato che le capacità di produzione di lamiere in Europa sono ampiamente sottoutilizzate, di modo che altri produttori di lamiere quarto destinate alla produzione di tubi potrebbero fornire lamiere quarto a produttori precedentemente riforniti dalla Salzgitter. Da ultimo, essa ha osservato che non sussistono ostacoli all'entrata che impedirebbero a produttori di lamiere di passare alla produzione di lamiere quarto.

179.
    Ora, questi diversi motivi, non contestati dalle ricorrenti e rientranti nella decisione CE (v. supra, punto 123) dimostrano, in modo chiaro ed univoco, che i collegamenti tra la Salzgitter e l'Usinor/DH che deriverebbero dalla concentrazione controversa non erano idonei, in ogni caso, a produrre gli effetti verticali disastrosi che le ricorrenti hanno attribuito loro.

180.
    Di conseguenza, occorre dichiarare che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione escludendo che i collegamenti tra la Salzgitter e varie imprese terze potessero suscitare dubbi in ordine alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

c) Conclusione

181.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo in esame dev'essere dichiarato infondato.

D - Sul motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

1. Argomenti delle parti

182.
    Le ricorrenti affermano che, adottando la decisione CE, la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione in quanto non avrebbe motivato la propria valutazione degli effetti verticali della concentrazione controversa sui mercati dei tubi saldati di grandi dimensioni e degli effetti, sia orizzontali che verticali, di tale operazione sui mercati dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale. Inoltre, esse sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione in quanto la decisione CE non contiene argomenti in merito alla sua valutazione degli effetti derivanti dai collegamenti tra la Salzgitter e varie imprese terze.

183.
    La Commissione, sostenuta a questo proposito dalle intervenienti, respinge l'addebito di aver violato l'obbligo di motivazione adottando la decisione CE.

2. Giudizio del Tribunale

184.
    Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione, si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).

185.
    Ne consegue che, quando la Commissione dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune in forza dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, è condizione necessaria e sufficiente per rispetto del dovere di motivazione il fatto che tale decisione esponga in maniera chiara e univoca le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto che la concentrazione controversa non sollevi seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, non si può dedurre da tale obbligo che, in un caso del genere, la Commissione sia obbligata a motivare la sua valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono eventualmente presentare un collegamento con l'operazione di concentrazione notificata e/o sono stati sollevati durante il procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1994, Air France/Commissione, cit. al punto 41, punto 192).

186.
    Non solo tale condizione sarebbe difficilmente compatibile con il dovere di procedere rapidamente che incombe alla Commissione quando esercita il suo potere di controllo sulle operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b, del regolamento n. 4064/89, ma, per di più, esso sarebbe difficilmente giustificabile dal punto di vista della stessa natura di tale competenza. Occorre, infatti, rilevare che, nell'ambito del regime stabilito dal regolamento n. 4064/89, la Commissione è tenuta a valutare se, in prospettiva, sui mercati di riferimento l'operazione di concentrazione sottoposta al suo vaglio dia origine o rafforzi una posizione dominante che ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Tale impostazione richiede un attento esame in particolare delle circostanze che, a seconda di ciascun caso, si rivelano pertinenti per valutare gli effetti dell'operazione di concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante (sentenza Francia e a./Commissione, cit. al punto 105, punto 222). Ne consegue che, se una concentrazione non modifica, oppure modifica solo in maniera limitata, la situazione concorrenziale su un determinato mercato, non si può esigere dalla Commissione che fornisca una motivazione particolare su tale punto. Per le stesse ragioni, la Commissione non viene meno al suo obbligo di motivazione qualora, nella sua decisione, essa non fornisce una motivazione precisa in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che le sembrano manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari per la valutazione di quest'ultima (v. in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, cit. al punto 184, punto 64).

187.
    Da quanto precede, risulta che il semplice fatto che una decisione con cui si dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 non contenga motivazioni su un certo numero di elementi di fatto o di diritto non implica, di per sé, che la Commissione abbia violato l'obbligo di motivazione che le incombe quando adotta una decisione di questo tipo (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1994, Air France/Commissione, cit. al punto 41, punto 92, e Kayserberg/Commissione, cit. al punto 123, punto 150). La mancanza di motivazione può infatti essere interpretata nel senso che, secondo la Commissione, andava escluso che tali elementi potessero suscitare seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

188.
    E' alla luce di tali principi che occorre verificare se, come affermano le ricorrenti, la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione non includendo nella decisione CE l'esplicita motivazione della sua valutazione degli effetti verticali della concentrazione controversa sui mercati dei tubi saldati di grandi dimensioni, dei suoi effetti sia orizzontali che verticali sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale e dei collegamenti tra la Salzgitter e varie imprese terze.

189.
    A tale riguardo, in via preliminare occorre constatare che, come emerge in particolare dall'esame dei vari motivi relativi agli asseriti errori di valutazione esaminati sopra, nella decisione CE la Commissione ha esposto, in maniera chiara e univoca, le ragioni per le quali essa riteneva che la concentrazione controversa non suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune.

190.
    E' vero che la decisione CE non contiene motivazioni in ordine alla valutazione della Commissione sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni, occorre tuttavia sottolineare che, come dichiarato ai punti 117 e segg., era escluso, principalmente a causa delle quote molto limitate delle partecipanti sui mercati, situati a monte, dei nastri larghi a caldo e delle lamiere quarto, che tali elementi potessero suscitare seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune.

191.
    Inoltre, occorre osservare che, rispondendo agli argomenti fatti valere in particolare dalla EBM e dalla Ferndorf nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione, ai punti 20-22 della decisione CECA - i quali fanno parte del contesto della decisione CE (v. supra, punto 123) - ha esposto le ragioni per cui essa riteneva che la concentrazione controversa non sortisse l'effetto di minacciare l'approvvigionamento di lamiere quarto delle imprese in concorrenza con le partecipanti alla concentrazione sul mercato, situato a valle, dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale. Oltre a ciò, al punto 23, essa ha preso atto della dichiarazione di non discriminazione della Salzgitter, diretta a rispondere alle preoccupazioni dei produttori indipendenti di tubi quanto al loro approvvigionamento di materie prime da parte della Salzgitter.

192.
    Pertanto, la Commissione non ha violato l'obbligo di motivazione per quanto riguarda gli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni.

193.
    Alla stessa maniera, occorre considerare che la Commissione non è venuta meno all'obbligo di motivazione non esponendo, nella sua decisione, motivi relativi alla valutazione, da una parte, degli effetti orizzontali e verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di piccole dimensioni e, dall'altra, dei collegamenti tra la Salzgitter e varie imprese terze. Infatti, come constatato sopra, rispettivamente ai punti 155 e segg. e 163 e segg., era escluso che tali elementi potessero suscitare seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. Inoltre, occorre evidenziare che, durante il procedimento amministrativo, né la EBM né la Ferndorf hanno sollevato obiezioni a tale riguardo.

194.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo in esame dev'essere respinto.

E - Sul motivo vertente sull'illegittimità dell'adozione di decisioni distinte

1. Argomenti delle parti

195.
    Basandosi sugli argomenti riassunti sopra, al punto 59 e segg., le ricorrenti sostengono che la Commissione ha agito in modo illegittimo adottando distinte decisioni per autorizzare la concentrazione controversa.

196.
    La Commissione respinge il complesso degli argomenti delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe agito illegittimamente adottando due decisioni distinte per autorizzare la concentrazione controversa.

2. Giudizio del Tribunale

197.
    Come emerge dai precedenti punti 67 e segg., la Commissione non ha agito illegittimamente adottando due decisioni distinte per autorizzare la concentrazione controversa. Pertanto, il presente motivo dev'essere respinto.

F - Sulla domanda di produzione di documenti

1. Argomenti delle parti

198.
    Le ricorrenti sostengono che la Salzgitter e la Commissione non sono legittimate a basarsi sulle affermazioni di fatto contenute nella notifica della concentrazione, in quanto né il Tribunale né le ricorrenti hanno avuto occasione di prendere conoscenza di tale documento. A loro parere, i riferimenti a tali affermazioni di fatto sono irricevibili ai sensi dell'art. 116, n. 4, secondo comma, lett. c), del regolamento di procedura. In via cautelare, nel caso in cui il Tribunale ritenesse tali riferimenti comunque ricevibili, le ricorrenti chiedono al Tribunale, in via principale, di ordinare, ai fini dell'amministrazione delle prove, che la Commissione produca il fascicolo amministrativo relativo alla concentrazione controversa o, per lo meno, di ordinare che la Commissione produca la notifica/le notifiche di tale concentrazione.

199.
    La Commissione ritiene inopportuno che il Tribunale adotti tali misure di organizzazione del procedimento, in quanto, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, esse rientrano in un ricorso che, a suo avviso, è manifestamente irricevibile.

2. Giudizio del Tribunale

200.
    In via preliminare, occorre osservare che la domanda di produzione della notificazione della concentrazione controversa è divenuta priva d'oggetto dato che, in allegato alla sua lettera 16 dicembre 2002, della quale è stata trasmessa copia alle ricorrenti, la Commissione ha prodotto una copia di tale notificazione.

201.
    Quanto alla domanda di produzione del fascicolo amministrativo della concentrazione controversa, è vero che, come fanno valere le ricorrenti, la Commissione e le intervenienti non possono fondarsi su documenti ai quali né il Tribunale né le ricorrenti hanno avuto accesso, occorre tuttavia rilevare che questa sola circostanza, di per sé, non giustifica che il Tribunale ordini la produzione di documenti in base all'art. 64 del regolamento di procedura. Una misura di organizzazione del procedimento può essere ordinata dal Tribunale solo se le ricorrenti argomentano in maniera plausibile che tali documenti sono necessari e pertinenti ai fini del giudizio. Ora, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento in tal senso. Inoltre, si deve rilevare che non solo le ricorrenti non precisano cosa esse intendano per «fascicolo amministrativo» della concentrazione, ma, per di più, la Commissione e le intervenienti non si sono mai riferite ad un tal fascicolo.

202.
    Pertanto, la domanda di produzione del fascicolo amministrativo formulata dalle ricorrenti non può essere accolta.

Sulle spese

203.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione e delle intervenienti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336;

2)    Il ricorso è ricevibile, ma infondato nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045;

3)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e quelle sostenute dalla Salzgitter e dalla Mannesmann.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts

Indice

    Contesto normativo

II - 2

        A - Contesto normativo della decisione CECA

II - 2

        B - Contesto giuridico della decisione CE

II - 4

    Cronologia dei fatti e del procedimento

II - 5

    Conclusioni delle parti

II - 8

    Sulla ricevibilità

II - 8

        A - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CECA

II - 8

            1. Argomenti delle parti

II - 8

            2. Giudizio del Tribunale

II - 9

        B - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione CE

II - 11

            1. Argomenti delle parti

II - 11

            2. Giudizio del Tribunale

II - 12

        C - Sull'argomento delle ricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe ricevibile nel suo complesso in quanto diretto all'annullamento di due decisioni che, in realtà, formano una decisione unica

II - 14

            1. Argomenti delle parti

II - 14

            2. Giudizio del Tribunale

II - 16

        D - Sulla ricevibilità della memoria di intervento della Mannesmann

II - 22

            1. Argomenti delle parti

II - 22

            2. Giudizio del Tribunale

II - 22

    Nel merito

II - 24

        A - Sul motivo vertente sull'errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

II - 24

            1. Argomenti delle parti

II - 24

            2. Giudizio del Tribunale

II - 27

                a) Sugli effetti orizzontali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

II - 27

                b) Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

II - 30

                    Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura longitudinale

II - 30

                    Sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi di grandi dimensioni con saldatura a spirale

II - 33

                    Conclusione sugli effetti verticali della concentrazione controversa sul mercato dei tubi saldati di grandi dimensioni

II - 39

                c) Conclusione generale

II - 39

        B - Sul motivo relativo all'errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sul mercato dei tubi di piccole dimensioni con saldatura longitudinale

II - 39

            1. Argomenti delle parti

II - 39

            2. Giudizio del Tribunale

II - 40

        C - Sul motivo vertente sulla mancata considerazione dei collegamenti, risultanti dalla concentrazione controversa, tra la Salzgitter e varie altre imprese terze

II - 41

            1. Argomenti delle parti

II - 41

            2. Giudizio del Tribunale

II - 42

                a) Giudizio alla luce dell'art. 81 CE

II - 43

                b) Giudizio alla luce dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89

II - 44

                c) Conclusione

II - 46

        D - Sul motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

II - 46

            1. Argomenti delle parti

II - 46

            2. Giudizio del Tribunale

II - 46

        E - Sul motivo vertente sull'illegittimità dell'adozione di decisioni distinte

II - 49

            1. Argomenti delle parti

II - 49

            2. Giudizio del Tribunale

II - 49

        F - Sulla domanda di produzione di documenti

II - 49

            1. Argomenti delle parti

II - 49

            2. Giudizio del Tribunale

II - 50

    Sulle spese

II - 50


1: Lingua processuale: il tedesco.