Language of document :

Ricorso proposto l'8 luglio 2011 - Polonia / Commissione

(Causa T-370/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia [rappresentante: M. Szpunar, Podsekretarz Stanu (Sottosegretario di Stato)]

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare nella sua integralità la decisione della Commissione 27 aprile 2001, 2011/278/UE [notificata con il numero C(2011)2772], che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17 maggio 2011, pag. 1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti addebiti:

Primo addebito riguardante

la violazione dell'art. 194, n. 2, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art. 192, n. 2, lett. c) (TFUE), per non aver preso in considerazione la specificità dei singoli Stati membri riguardo ai combustibili nonché per aver definito i parametri di riferimento dei prodotti utilizzando come misura l'efficienza di rendimento del gas naturale ed aver adottato questo combustibile quale riferimento;

secondo addebito riguardante

la violazione del principio della parità di trattamento nonché dell'art. 191, n. 2, in combinato disposto col n. 3, TFUE per non aver tenuto conto nell'elaborazione della decisione impugnata della molteplicità di situazioni nelle singole regioni dell'Unione europea;

terzo addebito riguardante

la violazione dell'art. 5, n. 4, TUE (principio di proporzionalità) per aver fissato nella decisione impugnata i parametri di riferimento al livello più restrittivo, al di là di quanto esige la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE;

quarto addebito concernente

la violazione dell'art. 10 bis in combinato disposto con l'art. 1 della direttiva 2003/87/CE ed incompetenza della Commissione europea per l'adozione della misura impugnata.

____________