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Ricorso proposto il 20 maggio 2011 - Ezz e a. / Consiglio

(Causa T-256/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londra, Regno Unito), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra, Regno Unito) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egitto) (rappresentanti: M. Lester, Barrister, e J. Binns, Solicitor)

Convenuto : Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73), nonché il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.

Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, nonché del regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, secondo il quale il criterio per l'adozione di misure restrittive nei confronti dei ricorrenti, come stabilito dall'art. 1 della decisione del Consiglio 2011/172/PESC e dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 270/2011, non risulta soddisfatto. Essi sostengono inoltre che gli argomenti utilizzati dal Consiglio per giustificare l'adozione delle misure restrittive nei loro confronti sono totalmente vaghi, generici, privi di fondamento, ingiustificati e insufficienti ai fini della motivazione dell'applicazione di tali misure.

Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato i loro diritti della difesa e il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in quanto:

le misure restrittive non prevedono alcun procedimento che consenta la comunicazione ai ricorrenti degli elementi probatori su cui si è basata la decisione di congelamento dei loro capitali, né che consenta loro di presentare validamente le loro osservazioni in merito a tali elementi probatori;

le motivazioni addotte a sostegno delle misure impugnate contengono indicazioni generiche, infondate e vaghe in merito all'esistenza di procedimenti giudiziari, e

il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti per consentire ai ricorrenti di manifestare validamente il loro punto di vista, non consentendo in tal modo al Tribunale di verificare se la decisione del Consiglio e la sua valutazione siano effettivamente fondate e basate su prove inequivocabili.

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha adeguatamente motivato il loro coinvolgimento nelle misure contestate, in violazione del suo obbligo di fornire una chiara indicazione delle ragioni effettive e specifiche che hanno giustificato la sua decisione, ivi incluse le ragioni specifiche individuali che l'hanno condotto a ritenere che i ricorrenti fossero responsabili di appropriazione indebita di fondi statali egiziani.

Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che il convenuto abbia violato il loro diritto alla proprietà e alla reputazione, al di fuori di ogni giustificazione o proporzionalità, in quanto:

le misure di congelamento dei capitali incidono in maniera rilevante e a lungo termine sui loro diritti fondamentali;

la loro applicazione ai ricorrenti non è giustificata, e

il Consiglio non ha dimostrato che un totale congelamento dei beni rappresenti il mezzo meno oneroso per giungere ad un siffatto risultato, né ha dimostrato che il danno assai rilevante cagionato ai ricorrenti sia giustificato e proporzionato.

Quinto motivo, secondo il quale l'inclusione dei ricorrenti, effettuata dal convenuto, nell'elenco delle persone cui si applicano le misure restrittive è basata su un manifesto errore di valutazione.

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