Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 – Pangyrus / UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND)
(Causa T-257/11) 1
[«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo COLOURBLIND – Segno denominativo COLOURBLIND – Impedimento assoluto alla registrazione – Insussistenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Mancato utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentanti: S. Clubb, solicitor, e M. Lindsay, QC)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: RSVP Design Ltd (Brookfield, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Blair, successivamente J. MacKenzie, solicitors)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 751/2009-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pangyrus Ltd e la RSVP Design Ltd.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Pangyrus Ltd è condannata alle spese.
________________________1 GU C 211 del 16.7.2011.