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Impugnazione proposta il 24 aprile 2023 dalla UPL Europe Ltd e dalla Indofil Industries (Netherlands) BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 febbraio 2023, causa T-742/20, UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands)/Commissione

(Causa C-262/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: UPL Europe Ltd e Indofil Industries (Netherlands) BV (rappresentante: C. Mereu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione del 14 dicembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione1 e condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione nonché del procedimento dinanzi al Tribunale; o

condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione e rinviare la causa al Tribunale per un riesame.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha snaturato gli elementi di prova agli atti e di conseguenza ha privato la ricorrente dell’effettivo diritto di difesa, quando ha ritenuto che la censura consistente nell’aver omesso di prendere in considerazione i dati sulle interferenze con il sistema endocrino fosse infondata;

ha omesso di pronunciarsi sulla censura della ricorrente relativa alla mancata valutazione dei dati sul rischio per gli uccelli e per i mammiferi, per gli artropodi non bersaglio, per gli organismi del suolo nonché dei valori tossicologici di riferimento;

ha snaturato gli elementi di prova, commesso un errore di diritto, effettuato un’interpretazione e/o un’applicazione errate del regolamento 844/20121 e/o della giurisprudenza relativa all’ampliamento dei motivi di ricorso;

ha omesso di pronunciarsi e fornire una motivazione in merito al motivo di ricorso della ricorrente attinente ai criteri provvisori e ai nuovi criteri di interferenza sul sistema endocrino e/o non lo ha sollevato d’ufficio;

ha commesso un errore di diritto, effettuato un’interpretazione e/o un’applicazione errate della procedura di cui al regolamento 844/2012 relativa alle consultazioni pubbliche;

effettuato un’interpretazione e/o un’applicazione errate della procedura di cui al regolamento n. 844/2012 relativamente alla presentazione, da parte della convenuta, del progetto di rapporto di rinnovo prima che il nuovo Stato membro relatore (in prosieguo: lo "SMR") Grecia avesse ultimato la propria valutazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha motivato chiaramente il rigetto del secondo motivo.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato le prove e commesso un errore di valutazione quando ha stabilito che la convenuta non era stata parziale nel proporre di non rinnovare la sostanza attiva mancozeb senza attendere le conclusioni scientifiche definitive dello SMR Grecia.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il ragionamento del Tribunale relativo (i) al peso del parere del Comitato di valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche è errato, illogico, incoerente e contrario al principio della certezza del diritto, (ii) alla mancata presa in considerazione da parte della convenuta di nuovi elementi sulla classificazione del mancozeb è errato, illogico e contraddittorio, e (iii) all’indebita influenza del metabolita etilene tiourea è illogico, contraddittorio e non supportato dalle prove disponibili.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova ed errata interpretazione del principio del legittimo affidamento.

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1 GU 2020, L 423, pag. 50

1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2012, L 252, pag. 26)