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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) il 24 aprile 2023 – SIBS-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA e a. / Autoridade da Concorrência

(Causa C-260/23, SIBS - Sociedade Gestora de Participações Sociais e a.)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: SIBS-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA, SIBS, Cartões – Produção e Processamento de Cartões SA, SIBS Processos – Serviços Interbancários de Processamento SA, SIBS International SA, SIBS Pagamentos SA, SIBS Gest SA, SIBS Forward Payment Solutions SA, SIBS MB SA

Convenuta: Autoridade da Concorrência

Questioni pregiudiziali

Se i documenti aziendali controversi, trasmessi mediante posta elettronica, costituiscano “corrispondenza” ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Se l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti al sequestro di documenti aziendali risultanti da comunicazioni effettuate tra amministratori e dipendenti di imprese mediante posta elettronica, qualora si tratti di indagini su accordi e pratiche vietate a norma dell’articolo 102 TFUE (ex articolo 82 TCE).

3)    Se l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti al sequestro di detti documenti aziendali previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nella fattispecie il Pubblico ministero, al quale spetta rappresentare lo Stato, difendere gli interessi determinati dalla legge, esercitare l’azione penale sulla base del principio di legalità e difendere la legalità democratica conformemente alla Costituzione, e che agisce in autonomia rispetto agli altri organi del potere centrale, regionale e locale.

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