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Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 – JingAo Solar e a./Consiglio

(Causa T-157/14)1

[«Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Impegni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Paese esportatore – Campo di applicazione dell’inchiesta – Campionamento – Valore normale – Definizione del prodotto di cui trattasi – Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni – Pregiudizio – Nesso di causalità »]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina) e le altre 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems et S. De Knop, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La JingAo Solar Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 159 del 26.5.2014.