Ricorso proposto il 15 giugno 2011 - Mastercard e altri/Commissione
(Causa T-330/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: MasterCard Inc. (Wilmington, Stati Uniti), MasterCard International Inc. (Wilmington, Stati Uniti) e MasterCard Europe SPRL (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy e S. McInnes, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
annullare nella sua interezza la decisione negativa della Commissione fondata sull'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);
dichiarare che l'interpretazione, da parte della Commissione, dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è giuridicamente infondato; e
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
Primo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli artt. 4, n. 3 e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto:
la Commissione non ha dimostrato che le condizioni di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 fossero soddisfatte;
gli elementi su cui si basa la Commissione sono erronei in fatto; e
sussiste un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti forniti dall'EIM Business and Policy Research nell'ambito dello studio sui "Costi e benefici per i commercianti nell'accettare diversi metodi di pagamento" (COMP/2009/D1/020).
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto violando l'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché l'art. 2 dell'allegato della sua decisione recante modifica del suo regolamento interno (GU 2010 L 55, pag. 60) in quanto:
La Commissione ha illegittimamente messo nuovamente a decorrere il termine di riesame; e
La Commissione ha illegittimamente prorogato di quindici giorni lavorativi il termine di riesame.
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