Language of document : ECLI:EU:T:2010:280

Causa T‑342/07

Ryanair Holdings plc

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Concentrazioni — Trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune — Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza — Barriere all’ingresso — Incrementi di efficienza — Impegni»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante — Analisi prospettica

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, n. 3, e 8, n. 3)

2.      Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune — Obbligo della Commissione di esaminare la concentrazione come modificata dagli impegni

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

3.      Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Valutazioni di ordine economico — Potere di valutazione discrezionale — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2)

4.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Concentrazione tra due compagnie aeree

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

5.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante — Indizi — Quote di mercato elevate — Concentrazione tra due compagnie aeree

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

6.      Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Definizione del mercato rilevante — Concentrazione tra due compagnie aeree

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

7.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Criteri — Valutazione globale — Valutazione fondata su indizi

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

8.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Presa in considerazione della concorrenza attuale e potenziale — Esistenza di barriere all’ingresso sul mercato

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

9.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Presa in considerazione della concorrenza attuale e potenziale — Esistenza di barriere all’ingresso sul mercato

(Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 74)

10.    Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante — Presa in considerazione degli incrementi di efficienza — Criteri — Carattere cumulativo

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, ventinovesimo ‘considerando’; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 78)

11.    Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante — Presa in considerazione degli incrementi di efficienza — Criteri — Verificabilità

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 86)

12.    Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante — Presa in considerazione degli incrementi di efficienza — Criteri — Carattere proprio della concentrazione

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 85)

13.    Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante — Presa in considerazione degli incrementi di efficienza — Criteri — Vantaggio per i consumatori

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 79, 80 e 84)

14.    Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune — Presa in considerazione di impegni presentati dopo la data limite — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, n. 2, 6, n. 2, 8, n. 2, e 18, n. 3; comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 43)

15.    Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune — Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

1.      Per dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, la Commissione deve provare, conformemente all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, che la realizzazione della concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Una decisione siffatta, adottata sul fondamento dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 139/2004, poggia sul risultato di un’analisi prospettica effettuata dalla Commissione. Quest’analisi prospettica consiste nel verificare in che modo una concentrazione notificata potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un determinato mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo a una concorrenza effettiva. Tale analisi impone di ipotizzare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili.

(v. punti 26-27)

2.      Nell’ipotesi in cui dalle parti di un’operazione di concentrazione sono stati validamente proposti impegni in occasione del procedimento amministrativo al fine di ottenere una decisione di compatibilità con il mercato comune, la Commissione è tenuta ad esaminare un’operazione di concentrazione come modificata da tali impegni. Spetta allora alla Commissione dimostrare che tali impegni non rendono la concentrazione, così modificata, compatibile con il mercato comune.

(v. punto 28)

3.      Le norme sostanziali del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare l’art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, segnatamente per quanto concerne valutazioni di ordine economico. Di conseguenza il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del potere discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni.

Sebbene il giudice dell’Unione europea riconosca alla Commissione un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti tale giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono.

(v. punti 29-30)

4.      Al fine di analizzare il rapporto concorrenziale tra due compagnie aeree parti di un’operazione di concentrazione, l’una che offre servizi a basso costo ed a prestazioni minime, l’altra che propone un’offerta a prestazioni medie, la Commissione può considerare che tali due compagnie sono, fra tutti i concorrenti sui vari collegamenti aerei interessati dall’operazione, i «concorrenti più immediati» anche se sono diversi i costi di esercizio ed i prezzi da esse praticati, dal momento che sono vicini i rispettivi costi di esercizio e prezzi, distinguendosi da quelli delle compagnie aeree in rete presenti sui suddetti collegamenti.

Il fatto di avere il medesimo aeroporto di immatricolazione permette segnatamente alle due compagnie aeree di fruire di vantaggi simili e può quindi corroborare la valutazione secondo cui le due compagnie sono «i concorrenti più immediati».

La Commissione può anche avvalersi dell’esistenza di sistemi di gestione del rendimento simili, del controllo del comportamento concorrenziale dei concorrenti, delle reazioni di una delle parti della concentrazione alle promozioni effettuate dall’altra o degli effetti del comportamento concorrenziale di una parte attestati dall’altra. Tali elementi possono invero essere presi in considerazione dalla Commissione nel contesto del fascio di indizi da essa utilizzato per valutare la situazione della concorrenza.

(v. punti 35, 79, 83, 85, 94, 124, 133)

5.      Benché l’importanza delle quote di mercato possa variare da un mercato all’altro, si può legittimamente considerare che quote molto elevate costituiscano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante. Tale può essere il caso di una quota di mercato del 50% o più.

La Commissione, quando constata che la realizzazione di una concentrazione comporterebbe quote di mercato molto importanti su un elevato numero di mercati interessati nonché un forte livello di concentrazione, non pone in non cale l’onere della prova considerando che quote di mercato del genere costituiscono di per sé la prova di una posizione dominante. Una prova siffatta può essere disattesa se esistono circostanze idonee ad escludere una posizione dominante nonostante le quote di mercato elevate.

Per quanto riguarda un’operazione di concentrazione tra due compagnie aeree, la Commissione può decidere, esaminando gli effetti della concentrazione su ciascun collegamento aereo interessato, che l’operazione ostacolerebbe considerevolmente su vari collegamenti una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante. Tali posizioni, essendo vuoi monopolistiche, vuoi quasi monopolistiche o molto importanti, sono sufficienti, in quanto tali, per concludere che la concentrazione deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune, con riserva dell’analisi di eventuali impegni e guadagni di efficienza.

(v. punti 41, 53-56, 336, 383-385, 445)

6.      La Commissione non va oltre i limiti del suo potere discrezionale definendo, ai fini dell’esame di un’operazione di concentrazione tra due compagnie aeree, i mercati del trasporto aereo di passeggeri sulla base di collegamenti aerei fra due città o di gruppi di collegamenti aerei, dal momento in cui vi sia intercambiabilità fra i medesimi, secondo le caratteristiche specifiche dell’operazione, ed utilizzando vari criteri per caratterizzare l’intercambiabilità dei collegamenti, segnatamente la distanza ed il tempo di percorrenza tra gli aeroporti, l’apprezzamento da parte dei passeggeri in «viaggio di piacere» su un collegamento, la nozione di «sistema aeroportuale» e le pratiche commerciali di una delle parti dell’operazione di concentrazione, esaminati con l’ausilio della tecnica del fascio di indizi.

Una siffatta tecnica può naturalmente comportare effetti positivi e negativi. La conclusione raggiunta dalla Commissione non può quindi essere rimessa in discussione unicamente per il fatto che dall’inchiesta risulta un elemento negativo, allorché esso sia debitamente riferito e la sua decisione ne abbia tenuto conto, senza snaturarlo.

In particolare, quanto alla distanza ed al tempo di percorrenza tra gli aeroporti, non si può addebitare alla Commissione di utilizzare una «regola», di cui riconosce espressamente il carattere approssimativo, in base alla quale la zona di utenza di un aeroporto può essere definita come la zona in cui l’aeroporto può essere raggiunto percorrendo più di 100 km o effettuando al massimo 1 ora di tragitto, pur indicando che si tratta unicamente di un primo valore rappresentativo e la zona di utenza può variare a causa delle specificità di ogni aeroporto considerato.

Parimenti un’analisi empirica della correlazione dei prezzi, pur non dimostrando che due aeroporti fanno capo allo stesso mercato, costituisce, associato ad altri, un elemento pertinente che la Commissione può prendere in considerazione ai fini della definizione dei mercati rilevanti.

(v. punti 99, 102-103, 108, 110, 112-113, 115-117, 119)

7.      Nell’ambito del controllo di un’operazione di concentrazione, la Commissione può utilizzare un fascio di indizi per valutare la situazione della concorrenza e le spetta di valutare globalmente il risultato di un siffatto fascio di indirizzi. È possibile al riguardo che taluni elementi siano privilegiati ed altri disattesi. Non occorre in proposito stabilire una gerarchia tra «elementi di prova tecnici» ed «elementi di prova non tecnici». Non si può quindi accogliere l’asserzione secondo cui questi ultimi non potrebbero essere presi in considerazione se non corroborati da «elementi di prova tecnici».

Siffatto esame e la motivazione che esso implica sono oggetto di un controllo di legittimità esercitato dal Tribunale sulle decisioni della Commissione in materia di concentrazioni.

(v. punti 133, 136)

8.      La Commissione, quando esamina la questione dell’ingresso di nuovi concorrenti sui mercati rilevanti dopo aver valutato la concorrenza esistente tra le parti di una concentrazione e gli effetti della concentrazione sulla concorrenza in parola ed aver ritenuto che l’entità risultante dalla concentrazione eliminerebbe la concorrenza tra le parti a detrimento dei clienti, prende le mosse dall’ipotesi di un nuovo operatore che cerca di accedere ad un mercato ove sia presente l’entità risultante dalla concentrazione. Essa esamina quindi se l’ingresso di nuovi concorrenti possa considerarsi come un vincolo concorrenziale sufficiente a prevenire o controbilanciare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell’operazione.

Per contestare l’analisi della Commissione, occorre quindi caratterizzare una prospettiva di ingresso che compensi gli effetti anticoncorrenziali concretamente definiti. Di conseguenza non è sufficiente la semplice «minaccia» di un ingresso di un concorrente. Neppure può accogliersi l’argomento secondo cui l’assenza di ingresso si spiegherebbe grazie all’efficienza attuale di una delle parti dell’operazione sui mercati in questione ed alla soddisfazione della clientela che eliminerebbero qualsiasi prospettiva di redditività per un nuovo operatore.

Parimenti l’asserzione secondo cui una delle parti di una concentrazione non intende applicare prezzi superiori al livello risultante dal gioco della concorrenza in seguito all’operazione, non è idonea a rimettere in questione l’analisi della Commissione relativa alle barriere all’ingresso. Infatti il controllo delle concentrazioni si distingue dal controllo degli abusi di posizione dominante nel senso che si ricollega al controllo delle strutture di mercato e non al controllo del comportamento delle imprese. Il controllo delle concentrazioni ha per obiettivo di evitare, sulla base di un’analisi prospettica delle strutture del mercato, la realizzazione di un’operazione che ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest’ultimo, segnatamente in seguito alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. Quanto ai prezzi, il criterio pertinente è quindi quello che permette di determinare se l’ingresso sul mercato di un nuovo concorrente sarebbe idoneo ad impedire un aumento dei prezzi oltre il livello prevalente prima dell’operazione. Il criterio dei prezzi non è l’unico criterio da prendere in considerazione, giacché la realizzazione dell’operazione può incidere anche sulla capacità disponibile, sulla scelta o sulla qualità dei servizi, o persino sull’innovazione.

(v. punti 237-239, 248-250, 279)

9.      Nell’ambito dell’analisi della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune, la valutazione degli ostacoli all’ingresso sul mercato dipende dalle caratteristiche di quest’ultimo nonché dalle capacità dei nuovi concorrenti potenziali. Quanto alla tempestività, al punto 74 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, la Commissione ha menzionato un termine che non deve di norma superare due anni. Tuttavia il suddetto termine dipende dalla situazione esaminata. Negli orientamenti in parola, la Commissione si limita in ogni caso a fornire una cornice di analisi idonea ad essere applicata e ulteriormente perfezionata e sviluppata dalla medesima nei casi che sarà chiamata ad esaminare.

(v. punti 293-295)

10.    Ai sensi del ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, per determinare l’impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. È possibile che l’incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. Il punto 78 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali adottati dalla Commissione indica che, perché la Commissione possa tener conto delle considerazioni di efficienza, fatte valere nell’ambito della sua valutazione di una concentrazione, e giungere alla conclusione che, grazie ad esse, non vi è motivo di dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, i miglioramenti di efficienza devono andare a beneficio dei consumatori, essere specificamente legati alla concentrazione ed essere verificabili. Queste condizioni sono cumulative.

La prova del fatto che gli asseriti incrementi di efficienza sono idonei a controbilanciare gli effetti negativi che l’operazione potrebbe, in assenza dei medesimi, causare alla concorrenza, incombe alle parti notificanti.

(v. punti 386-387, 412)

11.    Risulta dal punto 86 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali adottati dalla Commissione che i miglioramenti di efficienza devono essere verificabili in modo che la Commissione possa essere ragionevolmente certa che essi si realizzino e siano di entità sufficiente a controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori. Quanto più precisi e convincenti saranno gli argomenti addotti per sostanziare i miglioramenti di efficienza, tanto meglio la Commissione sarà in grado di valutarli. Quando è ragionevolmente possibile, gli incrementi di efficienza ed i benefici che ne derivano per i consumatori dovranno essere quantificati e, se i dati necessari per una precisa analisi quantitativa non sono disponibili, dovrà essere possibile prevedere un effetto positivo per i consumatori chiaro ed identificabile, e non solamente marginale.

La condizione relativa al carattere verificabile degli incrementi di efficienza non impone dunque che la parte notificante produca dati idonei ad essere verificati in maniera indipendente da un terzo o documenti precedenti alla concentrazione che permettano di valutare in maniera oggettiva e indipendente l’ampiezza degli incrementi di efficienza prodotti dall’acquisizione.

Risulta infatti dai suddetti orientamenti che la maggior parte delle informazioni che consentirebbero alla Commissione di valutare gli incrementi di efficienza sono in possesso unicamente delle imprese partecipanti alla concentrazione e che spetta dunque alle parti notificanti comunicare tempestivamente tutte le informazioni necessarie. Parimenti l’elenco non tassativo degli elementi di prova utili per la valutazione degli incrementi di efficienza comprende elementi probatori di vario genere, senza che si ponga l’accento sulla necessità che siano idonei ad essere oggetto di una verifica indipendente o precedenti alla concentrazione.

Pertanto un’impresa parte di una concentrazione ha il diritto di presentare alla Commissione i propri dati in merito agli incrementi di efficienza attesi dalla concentrazione, senza dover necessariamente ricorrere ad una valutazione atta ad essere verificata in maniera indipendente da un terzo o già realizzata prima dell’annuncio della concentrazione. Il ritmo degli affari non permette necessariamente la produzione tempestiva di siffatti documenti e, in particolare, i documenti utilizzati da un’impresa per avviare un’offerta pubblica di acquisto, provenienti sia dalla stessa impresa che dai suoi consulenti, possono in quanto tali presentare una certa pertinenza nel corroborare il contenuto delle asserzioni relative agli incrementi di efficienza.

(v. punti 406-408, 410)

12.    Risulta dal punto 85 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali adottati dalla Commissione che gli incrementi di efficienza sono rilevanti nella valutazione concorrenziale quando sono una diretta conseguenza della concentrazione notificata e non possono essere prodotti, nella stessa misura, da pratiche meno anticoncorrenziali. In tal caso la Commissione considera che i miglioramenti di efficienza sono prodotti dalla concentrazione ed hanno quindi un nesso specifico con la concentrazione stessa. Spetta alle parti della concentrazione fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per dimostrare che non esistono mezzi realistici e realizzabili meno anticoncorrenziali rispetto alla concentrazione notificata. La Commissione prende in considerazione solamente mezzi che siano ragionevolmente praticabili con riferimento alla situazione commerciale in cui si trovano le imprese partecipanti alla concentrazione, tenuto conto della prassi consolidata del settore economico interessato.

(v. punto 427)

13.    Per quanto concerne il vantaggio per i consumatori, gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali adottati dalla Commissione indicano che, in occasione della valutazione delle considerazioni di efficienza, occorre verificare che i consumatori non devono ritrovarsi in una situazione peggiore in seguito alla concentrazione. A tal fine i miglioramenti di efficienza devono essere considerevoli e tempestivi e, in linea di principio, apportare dei vantaggi ai consumatori in quei mercati rilevanti nei quali sarebbero altrimenti probabili problemi sotto il profilo della concorrenza. Le concentrazioni possono produrre diversi tipi di miglioramenti dell’efficienza suscettibili di tradursi in prezzi più bassi o altri vantaggi per i consumatori. Per esempio, le riduzioni dei costi di produzione o di distribuzione possono dare all’entità risultante dalla concentrazione la possibilità e l’incentivo a praticare prezzi più bassi dopo la concentrazione. In linea con la necessità di accertare se l’incremento di efficienza porterà ad un beneficio netto per i consumatori, nella valutazione delle efficienze dal lato dei costi sarà presumibilmente più importante il miglioramento di efficienza che rende possibile una diminuzione dei costi variabili o marginali rispetto a quello che permette una riduzione dei costi fissi, poiché è il calo dei primi che, in linea di massima, ha maggiori probabilità di tradursi in una diminuzione dei prezzi al consumo. Le riduzioni dei costi che risultano esclusivamente da limitazioni anticoncorrenziali della produzione non possono essere considerate come miglioramenti di efficienza a vantaggio dei consumatori.

Peraltro l’incentivo per la nuova impresa risultante dalla concentrazione a trasferire ai consumatori gli incrementi di efficienza è spesso legato all’esistenza di una pressione concorrenziale da parte delle altre imprese presenti sul mercato e di potenziali nuovi ingressi. Quanto maggiori sono i possibili effetti negativi per la concorrenza, tanto più la Commissione deve essere certa che i miglioramenti dell’efficienza indicati siano di sostanziale entità, che vi sia un’elevata probabilità che essi si materializzino e che siano trasferiti, in misura sufficiente, ai consumatori. Su tale aspetto gli orientamenti precisano che è altamente improbabile che una concentrazione che dia luogo ad una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti ad un analogo livello di potere di mercato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune sulla base del fatto che il miglioramento dell’efficienza sarebbe sufficiente a controbilanciare i suoi potenziali effetti anticoncorrenziali.

(v. punti 434-436)

14.    Nell’ambito del controllo di un’operazione di concentrazione, le imprese interessate possono proporre impegni alla Commissione per ottenere una decisione che constati la compatibilità della loro operazione con il mercato comune. A seconda dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo, gli impegni proposti devono consentire alla Commissione di concludere che l’operazione notificata non solleva più gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune nella fase dell’indagine preliminare o di rispondere alle obiezioni sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita. Pertanto tali impegni permettono anzitutto di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita o, in seguito, di evitare l’adozione di una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune. L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, consente infatti alla Commissione di subordinare una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune, in base al criterio definito all’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento, a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Vista sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo tipo di operazioni, sia i poteri di cui dispone la Commissione in tale materia, ci si può attendere che le imprese interessate facciano di tutto per agevolare il lavoro dell’amministrazione. Per gli stessi motivi la Commissione è tenuta a dare prova della massima diligenza nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni.

Nel caso di impegni sottoposti tardivamente, dalla comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98, le cui soluzioni possono essere riprese dalla Commissione relativamente al regolamento n. 139/2004 ed al regolamento n. 802/2004, risulta che le parti di un’operazione di concentrazione notificata possono ottenere che tali impegni vengano presi in considerazione subordinatamente a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che essi risolvano chiaramente e senza necessità di indagini supplementari i problemi concorrenziali preventivamente individuati e, dall’altro, che sussista tempo sufficiente per consultare gli Stati membri in merito a tali impegni.

(v. punti 448-451, 455)

15.    Nel contesto del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo sulle concentrazioni tra imprese, la Commissione è autorizzata ad accettare solo impegni idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune. A questo riguardo impegni proposti da una delle parti della concentrazione rispondono al detto criterio solo se la Commissione può concludere, con certezza, che sarà possibile eseguirli e che le nuove strutture commerciali che ne derivano saranno sufficientemente affidabili e durature per impedire la creazione o il rafforzamento, in un futuro relativamente prossimo, di una posizione dominante o degli ostacoli ad una concorrenza effettiva che gli impegni stessi mirano ad impedire.

(v. punti 452-453)