Language of document : ECLI:EU:T:2012:76

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 febbraio 2012 (*)

«Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione a favore di un fabbricante di grandi elettrodomestici notificato dalla Repubblica francese — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni — Errori manifesti di valutazione — Orientamenti per gli aiuti di Stato diretti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà»

Nelle cause riunite T‑115/09 e T‑116/09,

Electrolux AB, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentata da F. Wijckmans e H. Burez, avvocati,

ricorrente nella causa T‑115/09,

Whirlpool Europe BV, con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente da F. Tuytschaever e B. Bellen, avvocati, successivamente da H. Burez e F. Wijckmans, avvocati,

ricorrente nella causa T‑116/09,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e C. Giolito, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da G. de Bergues e A.‑L. Vendrolini, successivamente da De Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,

e da

Fagor France SA, con sede in Rueil‑Malmaison (Francia), rappresentata da J. Derenne e A. Müller‑Rappard, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2009/485/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2009, L 160, pag. 11),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra V. Nagy, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente nella causa T‑115/09, Electrolux AB, e la ricorrente nella causa T‑116/09, Whirlpool Europe BV (in prosieguo: la «Whirlpool»), operano entrambe nel settore della produzione e della commercializzazione di grandi elettrodomestici. La Electrolux e la Whirlpool (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») sono concorrenti della Fagor France SA (in prosieguo: la «FagorBrandt»).

2        Il 21 ottobre 2008 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione 2009/485/CE, relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende[va] dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2009, L 160, pag. 11; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

3        La decisione impugnata è divisa in sette parti. Nella prima parte, intitolata «Procedimento», la Commissione rammenta innanzitutto che, il 6 agosto 2007, la Repubblica francese le aveva notificato un aiuto in favore della FagorBrandt (in prosieguo: l’«aiuto in questione»). La Commissione sottolinea poi che, il 10 ottobre 2007, essa ha informato la Repubblica francese che avrebbe avviato il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE. La decisione di avvio del procedimento (in prosieguo: la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2007, C 275, pag. 18), le parti interessate erano quindi invitate a presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto in questione. Oltre alle osservazioni della FagorBrandt, la Commissione avrebbe ricevuto le osservazioni di due concorrenti della stessa, una era la Electrolux e l’altra era un’impresa che ha preferito non essere identificata (in prosieguo: la «seconda denunciante») (dal primo al quinto punto della decisione impugnata).

4        Nella seconda parte della decisione impugnata, intitolata «Descrizione», la Commissione constata in particolare che l’aiuto in questione è un aiuto alla ristrutturazione di importo pari a EUR 31 milioni, che verrà concesso dal Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro. Essa sottolinea altresì, da un lato, che la FagorBrandt appartiene indirettamente ad una cooperativa di diritto spagnolo, la Fagor Electrodomésticos S. Coop. (in prosieguo: la «Fagor»), che, a sua volta, fa parte di un gruppo di cooperative, la Mondragón Corporación Cooperativa. Secondo la Commissione, nel 2007 la Fagorbrandt ha realizzato un fatturato di EUR 903 milioni ed è presente nelle tre grandi famiglie di prodotti del settore dei grandi elettrodomestici, vale a dire il lavaggio, il freddo e la cottura (dal sesto al nono punto della decisione impugnata).

5        Nella terza parte della decisione impugnata, intitolata «Ragioni che hanno determinato l’avvio del procedimento», la Commissione elenca le cinque ragioni che l’hanno portata ad adottare la decisione di avvio. In primo luogo, essa ha constatato che poteva esistere un rischio di elusione del divieto di aiuto alla ristrutturazione per le imprese di nuova costituzione previsto al punto 12 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»), in considerazione del fatto che la FagorBrandt era stata costituita nel gennaio 2002. In secondo luogo, sarebbe esistito il rischio di elusione dell’obbligo di rimborso dell’aiuto concesso alla FagorBrandt sotto forma di regime di esenzione fiscale sugli utili delle società, di cui essa aveva goduto in forza dell’articolo 44 septies del codice generale delle imposte francese (in prosieguo: l’«aiuto 44 septies») e di cui la Commissione aveva ordinato il recupero nella decisione 2004/343/CE, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuti attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU 2004, L 108, pag. 38). In terzo luogo, la Commissione ha espresso dubbi circa la redditività nel lungo periodo della FagorBrandt. A tal riguardo, da un lato, essa avrebbe preferito avere precisazioni in merito alle previsioni di crescita del 20% del fatturato della FagorBrandt nel 2007 rispetto al 2006. Dall’altro, la Commissione avrebbe chiesto alla FagorBrandt di dimostrare come quest’ultima avrebbe rimborsato l’aiuto incompatibile che la sua affiliata italiana, la FagorBrandt Italia, aveva percepito (in prosieguo: l’«aiuto incompatibile italiano»). In quarto luogo, la Commissione avrebbe nutrito dubbi anche sulla sufficienza delle misure compensative previste nell’ambito del piano di ristrutturazione. In quinto luogo, la Commissione avrebbe dubitato che il contributo proprio della FagorBrandt abbia potuto soddisfare le condizioni previste dai punti 43 e 44 degli orientamenti. Da un lato, essa precisa a tal proposito che le autorità francesi non avevano incluso il rimborso dell’aiuto 44 septies nei costi di ristrutturazione. Dall’altro, le autorità francesi non avrebbero spiegato la provenienza di determinati importi conteggiati come contributi propri della FagorBrandt (dall’undicesimo al sedicesimo punto della decisione impugnata).

6        Nella quarta e quinta parte della decisione impugnata, intitolate rispettivamente «Osservazioni degli interessati» e «Commenti della Francia», da un lato, la Commissione enuclea le ragioni per cui la Electrolux e la seconda denunciante ritengono che le condizioni richieste dagli orientamenti non siano soddisfatte nel caso di specie, in particolare dal momento che l’aiuto in questione avrebbe falsato la concorrenza, non sarebbe stato limitato al minimo e sarebbe servito ad eludere l’obbligo di rimborso degli aiuti precedenti che la Commissione ha dichiarato illegali. Dall’altro lato, la Commissione osserva che la Repubblica francese e la FagorBrandt hanno dimostrato che quest’ultima soddisfaceva tutte le condizioni poste dagli orientamenti per beneficiare dell’aiuto in questione (dal diciassettesimo al trentatreesimo punto della decisione impugnata).

7        Nella sesta parte della decisione impugnata, intitolata «Valutazione dell’aiuto», in primo luogo, la Commissione dimostra che nessuna delle parti ha contestato che l’aiuto in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (trentaquattresimo punto della decisione impugnata).

8        In secondo luogo, la Commissione afferma che l’aiuto in questione può essere valutato solo alla luce degli orientamenti, il che non sarebbe stato contestato né dalla Repubblica francese, né dalle parti interessate al procedimento amministrativo (trentacinquesimo e trentaseiesimo punto della decisione impugnata).

9        In terzo luogo, la Commissione esamina l’ammissibilità della FagorBrandt agli aiuti alla ristrutturazione, alla luce delle disposizioni degli orientamenti. In tale contesto, da una parte, essa ritiene che la FagorBrandt soddisfi le condizioni previste ai punti 11 e 13 degli orientamenti, dato che le sue difficoltà finanziarie erano divenute troppo gravi per poter essere finanziata dalla Fagor. Dall’altra, dall’analisi finanziaria della FagorBrandt, che è stata costituita nel gennaio 2002, risulterebbe che essa non poteva essere considerata in difficoltà nel corso dei suoi primi tre anni di esistenza (dal trentasettesimo al quarantatreesimo punto della decisione impugnata).

10      In quarto luogo, da un lato, la Commissione osserva che le difficoltà finanziarie della FagorBrandt non derivano principalmente dal rimborso dell’aiuto 44 septies e che, pertanto, detta impresa è idonea a percepire aiuti alla ristrutturazione. Dall’altro, essa rileva che, in conformità alla sentenza della Corte del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C‑355/95 P, Racc. pag. I‑2549; in prosieguo: la «sentenza Deggendorf», punti 25 e 26), nulla osta a che la concessione dell’aiuto in questione sia sospesa fino al recupero dell’aiuto 44 septies (dal quarantaquattresimo al cinquantesimo punto della decisione impugnata).

11      In quinto luogo, la Commissione analizza il piano di ristrutturazione e dichiara che lo stesso consente di ristabilire la redditività dell’impresa nel lungo periodo. In tale contesto, da una parte, essa evidenzia segnatamente che, nel 2007, il fatturato della FagorBrandt è cresciuto non del 20% come previsto da quest’ultima nel suo piano di ristrutturazione, bensì del 16%. Dall’altra, relativamente al fatto che il piano di ristrutturazione non indicava come la FagorBrandt avrebbe sopportato il rimborso dell’aiuto incompatibile italiano, la Commissione osserva che le autorità francesi hanno spiegato come il recupero di detto aiuto non inciderebbe sulla situazione finanziaria del gruppo, rilevando, sostanzialmente, che il rimborso di tale aiuto dovrebbe verosimilmente essere inferiore ad un milione di euro. A tal proposito, la Commissione, respingendo gli argomenti presentati dalla seconda denunciante nel corso del procedimento amministrativo, considera che le misure compensative addizionali proposte dalla Repubblica francese in seguito all’adozione della decisione di avvio, anche se indeboliranno la FagorBrandt, non ostacoleranno il ritorno alla redditività della stessa (dal cinquantunesimo al settantunesimo punto della decisione impugnata).

12      In sesto luogo, la Commissione sottolinea in sostanza che, nonostante l’aiuto in questione dia origine ad una distorsione della concorrenza, molteplici fattori ne circoscrivono le conseguenze negative. Innanzitutto, in Europa la FagorBrandt avrebbe solamente, al massimo, una quota di mercato del 5%. In Europa le quote di mercato combinate della Fagor e della FagorBrandt rappresenterebbero, al massimo, l’8%. Inoltre, quattro delle sue concorrenti avrebbero quote di mercato del 10% o oltre. Ancora, l’aiuto in questione rappresenterebbe meno del 4% del fatturato europeo della FagorBrandt. In considerazione poi del fatto che l’aiuto in questione avrebbe effetti sfavorevoli sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri, sarebbero state necessarie misure compensative reali non trascurabili, ma di dimensioni limitate. A tal riguardo, la Commissione sostiene che le misure di chiusura degli stabilimenti ubicati in due siti in Francia non possono essere considerate misure compensative. Invece, la cessione nel marzo 2004 della affiliata della FagorBrandt, la FagorBrandt Components, secondo la Commissione può essere considerata come misura compensativa. Tuttavia, poiché questa sola misura dovrebbe essere considerata insufficiente, la Commissione osserva che è necessario valutare le misure compensative addizionali proposte dalle autorità francesi. Essa sostiene che la misura consistente nella sospensione per un periodo di cinque anni della commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo e cottura, nonché delle lavastoviglie del marchio Vedette, deve essere preferita con riguardo a quella consistente nella cessione di tale marchio. Essa conclude, a tal riguardo, che la sospensione della commercializzazione, per un periodo di cinque anni, di detti prodotti e la cessione della sua affiliata Brandt Components consentono di evitare distorsioni di concorrenza eccessive ai sensi dei punti 38‑40 degli orientamenti (dal settantaduesimo al novantacinquesimo punto della decisione impugnata).

13      In settimo luogo, relativamente all’obbligo di limitare al minimo l’importo e l’intensità dell’aiuto in applicazione dei punti 43‑45 degli orientamenti, la Commissione ricorda che essa ha sollevato due dubbi a tal proposito nel considerando 44 della decisione di avvio. Le autorità francesi avrebbero sollevato questi dubbi nelle loro osservazioni in risposta alla decisione di avvio. Da un lato, il contributo proprio del beneficiario dell’aiuto in questione consisterebbe in prestiti bancari contratti sul mercato, di importo compreso tra EUR 30 e 35 milioni e garantiti da scorte di prodotti finiti. Dall’altro, il rimborso dell’aiuto 44 septies, che ammonterebbe ad un importo compreso tra i 25 e i 30 milioni di EUR, ivi compresi gli interessi, sarebbe stato conteggiato nel piano di ristrutturazione. Sebbene il rimborso dell’aiuto maggiorato di interessi fosse compreso come costo di ristrutturazione, ciò non avrebbe comportato la diminuzione del contributo proprio del beneficiario al di sotto del limite del 50% richiesto dal punto 44 degli orientamenti. La Commissione sostiene altresì che, in seguito alla concessione dell’aiuto in questione e al termine della ristrutturazione, il gruppo sarà ancora considerevolmente indebitato (dal novantaseiesimo al centoquattresimo punto della decisione impugnata).

14      Nella settima parte della decisione impugnata, intitolata «Conclusione», la Commissione afferma che l’aiuto in questione, a certe condizioni, può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

15      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

L’aiuto cui la Francia intende dare esecuzione a favore dell’impresa FagorBrandt per un importo di 31 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune alle condizioni stabilite all’articolo 2.

Articolo 2

1. Le autorità francesi sono tenute a sospendere il versamento a favore dell’impresa FagorBrandt dell’aiuto di cui all’articolo 1 della presente decisione fintantoché il recupero presso FagorBrandt dell’aiuto incompatibile oggetto della decisione 2004/343/CE non sarà effettivo.

2. Il piano di ristrutturazione di FagorBrandt, quale comunicato alla Commissione dalla Francia il 6 agosto 200[7], è eseguito integralmente.

3. FagorBrandt sospende la commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di cinque anni a decorrere, al più tardi, sette mesi dopo la data di notifica della presente decisione.

4. Per garantire il rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 1‑3 del presente articolo, la Francia informa la Commissione, mediante relazioni annuali, in merito all’andamento nella ristrutturazione di FagorBrandt, al recupero dell’aiuto incompatibile descritto al paragrafo 1, al pagamento dell’aiuto compatibile e all’attuazione delle misure compensative.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro il termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2009, le ricorrenti hanno proposto ricorsi di annullamento contro la decisione impugnata, rispettivamente nelle cause T‑115/09 e T‑116/09.

17      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2009, le ricorrenti hanno richiesto che venisse ordinato alla Commissione, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre nove documenti o categorie di documenti ai quali quest’ultima fa riferimento nei suoi controricorsi nelle cause T‑115/09 e T‑116/09.

18      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2009, la Repubblica francese e la FagorBrandt hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione nelle cause T‑115/09 e T‑116/09.

19      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2009, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulle domande di produzione di documenti delle ricorrenti citate supra al punto 17, opponendosi alle suddette domande.

20      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2009, nelle proprie osservazioni sulle domande di intervento citate supra al punto 18, la Electrolux ha chiesto al Tribunale, nei confronti della FagorBrandt e della Repubblica francese, il trattamento riservato di determinate informazioni numeriche che figurano all’allegato 15 del suo ricorso, dal momento che si tratterebbe sostanzialmente di informazioni non pubbliche che hanno interesse strategico per la medesima.

21      Con ordinanze del 22 settembre 2009, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha accolto le domande di intervento depositate dalla Repubblica francese e dalla FagorBrandt nelle cause T‑115/09 e T‑116/09. Nelle suddette ordinanze viene dichiarato che, poiché dette domande sono state proposte dopo la scadenza del termine di sei settimane stabilito all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i diritti della Repubblica francese e della FagorBrandt sono quelli previsti all’articolo 116, paragrafo 6, di detto regolamento.

22      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2009, la FagorBrandt ha chiesto al Tribunale di accedere ai fascicoli delle cause T‑115/09 e T‑116/09 e di avere copie o estratti di documenti contenuti nei fascicoli stessi, fatto salvo il trattamento riservato che sarebbe destinato ad alcuni di essi.

23      Con decisione del 7 ottobre 2009, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha deciso di non accogliere le domande citate supra al punto 22, in conformità all’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

24      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2010, le ricorrenti hanno addotto un nuovo elemento di fatto rappresentato da un comunicato stampa della Commissione del 5 maggio 2010, nel quale quest’ultima dichiarava in particolare di non aver ricevuto «elementi di prova sufficienti» che le consentissero di dichiarare che, a quella data, la FagorBrandt aveva rimborsato l’aiuto 44 septies. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito alla suddetta lettera il 22 giugno 2010.

25      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, cui la presente causa è stata, conseguentemente, attribuita.

26      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione, resa il 5 maggio 2011 dopo aver sentito le parti, da un lato, le cause T‑115/09 e T‑116/09 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura. Dall’altro, è stata accolta la domanda di trattamento riservato di determinati documenti presentata dalla Electrolux nei confronti della Whirlpool.

27      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto quesiti scritti alle parti e ha chiesto alla Commissione di produrre determinati documenti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine stabilito.

28      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 giugno 2011.

29      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla FagorBrandt, conclude che il Tribunale voglia :

–        respingere i ricorsi in quanto infondati;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

31      A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono due motivi.

32      Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere sostanzialmente che, nel caso di specie, le condizioni perché un aiuto alla ristrutturazione sia dichiarato compatibile con il mercato comune non sono soddisfatte. Esse suddividono tale motivo in otto capi. Secondo le ricorrenti, non vengono rispettati, in primo luogo, il principio dell’aiuto una tantum, quale previsto ai punti 5 e 72‑77 degli orientamenti, secondo il quale in sostanza un aiuto alla ristrutturazione non può essere concesso nei dieci anni successivi alla concessione di un siffatto aiuto; in secondo luogo, la condizione secondo cui, conformemente al punto 8 degli orientamenti, un aiuto alla ristrutturazione non può servire a mantenere in vita artificialmente le imprese in un settore che registra una sovracapacità strutturale; in terzo luogo, la condizione posta al punto 23 degli orientamenti, secondo cui la Commissione deve tenere conto degli aiuti precedenti concessi illegittimamente e non recuperati nel contesto della valutazione della concessione di un aiuto alla ristrutturazione; in quarto luogo la condizione stabilita al punto 33 degli orientamenti, secondo cui il beneficiario di un aiuto alla ristrutturazione deve essere un’impresa in difficoltà; in quinto luogo, la condizione menzionata al punto 12 degli orientamenti, secondo cui il beneficiario dell’aiuto non deve essere un’impresa di nuova costituzione; in sesto luogo, la condizione per cui, in forza dei punti 34 e 35 degli orientamenti, il piano di ristrutturazione deve consentire di ristabilire la redditività nel lungo periodo del beneficiario dell’aiuto; in settimo luogo, la condizione, prevista ai punti 38‑40 degli orientamenti, secondo cui le misure compensative devono essere proporzionate alla distorsione della concorrenza generata dall’aiuto in questione; in ottavo luogo, la condizione stabilita al punto 43 degli orientamenti secondo cui un aiuto alla ristrutturazione deve essere limitato al minimo e deve essere apportato un reale contributo del gruppo cui partecipa la FagorBrandt.

33      Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione, nella decisione impugnata, è venuta meno al suo obbligo di motivazione previsto all’articolo 253 CE, sotto molteplici aspetti. Esse suddividono tale motivo in tre capi. In primo luogo, secondo la Electrolux, la Commissione ha omesso di trattare la questione dell’esistenza di una sovracapacità strutturale sul mercato, nonostante la stessa Electrolux l’avesse informata dell’esistenza di una siffatta sovracapacità nel corso del procedimento amministrativo. Secondo la Whirlpool, invece, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui essa non aveva reputato necessario ridurre la distorsione di concorrenza in Stati membri diversi dalla Francia. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso di indicare le ragioni per cui essa ha reputato che il contributo del gruppo al quale apparteneva la FagorBrandt era di livello soddisfacente in quanto era il più elevato possibile. In terzo luogo, esse sostengono che la Commissione, nella decisione impugnata, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non era necessario valutare l’impatto del rimborso dell’aiuto 44 septies sul ripristino della redditività della FagorBrandt nel lungo periodo.

34      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla FagorBrandt, si oppone a questi due motivi.

35      Da una parte, il Tribunale reputa opportuno sottolineare che, come ha affermato la Commissione al trentaseiesimo punto della decisione impugnata, è pacifico che la compatibilità con il mercato comune di un aiuto alla ristrutturazione deve essere analizzata alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE. A tal riguardo, il Tribunale ricorderà, in via preliminare, il contesto giuridico relativo al potere discrezionale della Commissione in tema di valutazione della compatibilità di un aiuto alla ristrutturazione con il mercato comune, nonché il potere di controllo del Tribunale sul tema. Dall’altra parte, esso avvierà l’esame dei motivi dedotti dalle ricorrenti mediante il settimo capo del primo motivo.

 Sul contesto normativo rilevante concernente il controllo della concessione degli aiuti alla ristrutturazione

36      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

37      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (sentenze della Corte del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione, 310/85, Racc. pag. 901, punto 18, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc. pag. I‑3679, punto 83, e sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commissione, T‑349/03, Racc. pag. II‑2197, punto 137).

38      Inoltre, la Commissione può imporsi indirizzi per l’esercizio del suo potere discrezionale mediante atti come gli orientamenti sulle imprese in difficoltà se essi contengono regole indicative sulla condotta che l’istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato (v. sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2002, Keller e Keller Meccanica/Commissione, T‑35/99, Racc. pag. II‑261, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).

39      In tale contesto, riguardo alla nozione di aiuto alla ristrutturazione, occorre evidenziare che dai punti 16 e 17 degli orientamenti risulta sostanzialmente che la Commissione sostiene che un siffatto aiuto ha ad oggetto il ristabilimento della redditività di un’impresa nel lungo periodo, a differenza di un aiuto al salvataggio che consiste in un’assistenza temporanea e che è destinato all’attuazione di misure immediate.

40      In secondo luogo, è confermato da giurisprudenza costante che il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio del potere discrezionale di cui gode la Commissione ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C‑409/00, Racc. pag. I‑1487, punto 93, e sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 37, punto 138 e la giurisprudenza ivi citata). Per contro, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella dell’autore della decisione (sentenza del Tribunale del 25 giugno 1998, British Airways e a./Commissione, T‑371/94 e T‑394/94, Racc. pag. II‑2405, punto 79 e Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 37, punto 138)

41      D’altronde, il Tribunale deve altresì accertare se i requisiti che la Commissione si è imposta in detti orientamenti siano stati rispettati (v. in tal senso, la sentenza Keller e Keller Meccanica/Commissione, cit. supra al punto 38, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).

42      Per contro, non spetta al giudice dell’Unione sostituirsi alla Commissione procedendo al suo posto ad un esame che essa non ha mai effettuato e congetturando in merito alle conclusioni cui essa sarebbe pervenuta al termine di tale esame (sentenza del Tribunale del 1° luglio 2008, Deutsche Post/Commissione, T‑266/02, Racc. pag. II‑1233, punto 95: v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2004, Valmont/Commissione, T‑274/01, Racc. pag. II‑3145, punto 136).

43      È alla luce di tali principi che occorre esaminare i presenti ricorsi.

 Sul settimo capo del primo motivo, relativo alla violazione dei punti 38-40 degli orientamenti, riguardanti il fatto che le misure compensative adottate non sono proporzionate alla distorsione della concorrenza provocata dall’aiuto in questione

44      Relativamente all’adozione di misure compensative nel contesto della concessione di un aiuto alla ristrutturazione, occorre rilevare che i punti 38‑40 degli orientamenti riguardano la «prevenzione di distorsioni eccessive della concorrenza». Ai sensi di tali disposizioni, e come ricorda anche la Commissione nelle sue memorie, in primo luogo, le misure compensative devono essere adottate al fine di circoscrivere gli effetti negativi della concessione di un aiuto alla ristrutturazione sulla concorrenza e sugli scambi (punto 38 degli orientamenti). In secondo luogo, tali misure devono essere «adeguate» nel senso che non devono implicare un deterioramento della struttura del mercato (paragrafo 39 degli orientamenti). In terzo luogo, le stesse devono essere «proporzionate» agli effetti distorsivi determinati dall’aiuto. A tal riguardo, in primo luogo, esse devono vertere sui mercati nei quali l’impresa in causa deterrà una posizione importante in seguito alla ristrutturazione. In secondo luogo, sebbene tali misure possano intervenire prima o dopo la concessione dell’aiuto, esse devono comunque essere parte integrante del piano di ristrutturazione. In terzo luogo, esse non devono consistere in mere cancellazioni di debiti o chiusure di attività in perdita, dato che così non determinerebbero una riduzione della capacità o della presenza sul mercato dell’impresa in questione (punto 40 degli orientamenti).

45      Le ricorrenti sottolineano che, ai sensi dei punti 38 e 40 degli orientamenti, le misure compensative devono sostanzialmente, da una parte, essere proporzionate agli effetti distorsivi determinati da un aiuto alla ristrutturazione e, dall’altra, vertere sui mercati nei quali l’impresa deterrà una posizione importante a seguito della ristrutturazione. Esse deducono tre censure principali a tal proposito. Con la prima censura, sostengono che le misure compensative adottate dalla Commissione sono insufficienti in considerazione della posizione importante che la FagorBrandt occupa sul mercato. Con la seconda censura, esse fanno valere che la cessione della Brandt Components non rappresenta una misura compensativa appropriata. Con la terza censura, esse affermano che la sospensione della commercializzazione di frigoriferi, piani cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di cinque anni non è una misura compensativa proporzionata, in considerazione degli effetti distorsivi provocati dall’aiuto in questione.

46      La Commissione si oppone a ciascuna delle tre censure.

47      Nel caso di specie, occorre constatare che, dopo aver osservato all’ottantesimo e ottantunesimo punto della decisione impugnata che le misure di chiusura dei due stabilimenti della FagorBrandt non costituivano misure compensative, poiché erano consistite in chiusure di attività in perdita, la Commissione, con riguardo alla cessione della Brandt Components, all’ottantaduesimo e ottantatreesimo punto della decisione impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«(82) Invece, nel marzo del 2004, l’impresa ha ceduto la sua affilata Brandt Components (stabilimento di Nevers) al gruppo austriaco ATB per un importo di [2-5] milioni di [euro]. Non si tratta pertanto di una cancellazione contabile (...) né di una chiusura di attività. Questa misura non può quindi essere esclusa dal disposto del (...) punto 40 degli orientamenti (...). L’attività ceduta nel marzo 2004 (...) aveva realizzato, nel 2003, un fatturato di [25-45] milioni di EUR — equivalente al [2‑5]% del fatturato [del] 2003 dell’impresa — con un organico di [250‑500] dipendenti — equivalente al [5‑10]% dei dipendenti dell’impresa. Essa era coinvolta nella concezione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di motori elettrici per lavatrici. Tale cessione ha quindi ridotto la presenza dell’impresa sul mercato dei componenti per lavatrici.

(83) Pur accettando che la misura in questione costituisce una misura compensativa, la Commissione ritiene che non possa da sola controbilanciare gli effetti sfavorevoli dell’aiuto [in questione]. La Commissione osserva in particolare che la misura non riduce la presenza di FagorBrandt sul mercato dei grandi elettrodomestici (...), che è il principale mercato sul quale la FagorBrandt resterà presente».

48      La nota a piè di pagina n. 32 della decisione impugnata, a cui si rinvia nell’ottantatreesimo punto della suddetta decisione, è formulata come segue:

«Le autorità francesi indicano che l’attività di Brandt Components permetteva all’impresa di beneficiare di una forte integrazione della produzione di lavatrici top, che è, da sempre, una posizione forte del gruppo FagorBrandt. Secondo le autorità francesi, questo tipo d’integrazione è particolarmente ricercato per i prodotti innovativi o che richiedono un know-how specifico ed è praticato dai principali operatori del settore (per esempio BSH oppure Miele). La Commissione osserva tuttavia che, al di là delle affermazioni precedenti, le autorità francesi non hanno apportato elementi che le permettano di accertare senza ombra di dubbio — e ancor meno di quantificare tale effetto — che la cessione di Brandt Components contribuirà a ridurre la possibilità di FagorBrandt di sviluppare lavatrici competitive e di conseguenza ridurrà la presenza di FagorBrandt sul mercato delle lavatrici. La Commissione non può pertanto concludere che la cessione di Brandt Components abbia un effetto reale sul mercato dei grandi elettrodomestici».

49      Da un lato, dall’ottantaduesimo e dall’ottantatreesimo punto della decisione impugnata nonché dalla nota a pié di pagina n. 32 della stessa decisione risulta pertanto che la Commissione ha affermato che la cessione della Brandt Components poteva essere qualificata come misura compensativa, dato che non si trattava di una mera «cancellazione contabile» né di una «chiusura di attività» e che essa «ha ridotto la presenza dell’impresa sul mercato dei componenti per lavatrici». D’altro lato, e contestualmente, la Commissione ha ritenuto che detta misura compensativa non riducesse la presenza della FagorBrandt sul principale mercato nel quale interveniva tale impresa, vale a dire quello dei grandi elettrodomestici, di modo tale che la citata misura era di per sé sola insufficiente a limitare la distorsione della concorrenza risultante dalla concessione dell’aiuto in questione.

50      È alla luce degli accertamenti effettuati supra ai punti 47‑49 che il Tribunale ritiene opportuno analizzare innanzitutto la seconda censura delle ricorrenti, secondo la quale la Commissione ha erroneamente ritenuto che la cessione della Brandt Components costituisse una misura compensativa appropriata.

51      In primo luogo, è pacifico che la cessione della Brandt Components si è verificata nel marzo 2004 e che la Repubblica francese ha notificato alla Commissione l’aiuto in questione il 6 agosto 2007, ovvero quasi tre anni e mezzo dopo la suddetta cessione. A tal riguardo, si può perciò rilevare che anche se, come osserva la Commissione, la Repubblica francese riteneva che la cessione della Brandt Components fosse parte integrante del piano di ristrutturazione da essa notificato alla Commissione, questa stessa misura, quando è stata adottata nel marzo 2004, secondo quanto affermano le ricorrenti, non aveva ad oggetto né poteva avere come effetto l’attenuazione delle distorsioni della concorrenza che sarebbero state determinate dalla concessione dell’aiuto previsto dalla Repubblica francese nella sua notifica del 6 agosto 2007.

52      A tal riguardo, l’argomento della Commissione, sostenuto dalla FagorBrandt, secondo il quale dalla sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 37 (punto 225), risulta che una misura compensativa può essere adottata prima dell’attuazione di un piano di ristrutturazione deve essere respinto in quanto infondato. Difatti, come correttamente osservano le ricorrenti, se il Tribunale nella suddetta sentenza ha considerato che una misura compensativa poteva essere adottata prima dell’attuazione di un piano di ristrutturazione, lo stesso ha tenuto conto delle circostanze specifiche in cui la misura in questione era stata decisa quasi un mese prima dell’adozione del menzionato piano di ristrutturazione e del fatto che la misura stessa era stata attuata quasi un mese dopo che questo stesso piano era stato notificato alla Commissione. Le circostanze nella causa che hanno portato all’adozione di tale sentenza non sono quindi comparabili a quelle della presente causa in cui la cessione della Brandt Components si è verificata quasi tre anni e mezzo prima che l’aiuto alla ristrutturazione nonché il piano di ristrutturazione della FagorBrandt fossero stati notificati alla Commissione.

53      In secondo luogo, anche se non viene contestato che, come rilevato dalla Commissione all’ottantaduesimo punto della decisione impugnata, la cessione della Brandt Components ha comportato la riduzione della presenza della FagorBrandt sul mercato dei componenti per lavatrici, occorre tuttavia rilevare che nessuna delle parti ha sostenuto o dimostrato nel corso del procedimento amministrativo oppure dinanzi al Tribunale che la suddetta cessione aveva comportato l’attenuazione, anche se in misura minima, degli effetti sfavorevoli, derivanti dall’aiuto in questione, sulla concorrenza presente nel mercato principale in cui interveniva la FagorBrandt. Per contro, come risulta esplicitamente dall’ottantatreesimo punto e dalla nota a piè di pagina n. 32 della decisione impugnata (v. supra punti 47 e 48), la Commissione ha escluso che la cessione della Brandt Components abbia avuto un «effetto reale» sul mercato delle lavatrici, che appartiene al settore dei grandi elettrodomestici, il quale, secondo la Commissione, rappresenta il «principale mercato» su cui interveniva la FagorBrandt.

54      In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione all’ottantaduesimo punto della decisione impugnata, il fatto che la cessione della Brandt Components non costituiva né una mera cancellazione contabile, né una chiusura di attività non comportava che si trattasse necessariamente di una misura compensativa tale da ridurre gli effetti negativi sulla concorrenza, provocati dalla concessione dell’aiuto in questione. Invero, come è stato dimostrato supra ai punti 52 e 53, dal momento che la citata misura non aveva per oggetto, e comunque non aveva avuto come effetto la limitazione delle conseguenze negative della concessione dell’aiuto in questione sugli scambi e sulla concorrenza, essa non avrebbe potuto essere validamente qualificata come misura compensativa.

55      Alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 51‑54, occorre constatare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione affermando, all’ottantatreesimo punto della decisione impugnata, che la cessione della Brandt Components costituiva una misura compensativa a termini dei punti 38‑40 degli orientamenti. Pertanto, occorre analizzare le conseguenze di un siffatto errore sulla fondatezza dell’analisi della Commissione secondo cui le misure compensative adottate nel caso di specie consentivano di ridurre gli effetti negativi sulla concorrenza risultanti dalla concessione dell’aiuto in questione.

56      Innanzitutto, si deve notare che, al novantaquattresimo punto della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

«Le misure compensative consistono nella sospensione della commercializzazione per un periodo di cinque anni di taluni prodotti (cottura, freddo e lavastoviglie) del marchio Vedette (...) e nella cessione di Brandt Components. Si tratta di una vera riduzione della presenza [della FagorBrandt] sul mercato reale (ossia non trascurabile), ma di dimensione ridotta. Tale riduzione è quindi commisurata all’ampiezza della distorsione della concorrenza e degli scambi, quale analizzata in precedenza».

57      La Commissione termina la sua analisi a tal riguardo, al novantacinquesimo punto della decisione impugnata, affermando quanto segue:

«La Commissione ritiene pertanto che queste misure [compensative] permettano di evitare distorsioni della concorrenza eccessive ai sensi dei punti 38‑40 degli orientamenti (...)».

58      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che, come è stato sottolineato supra al punto 53, dato che la cessione della Brandt Components non aveva alcun effetto reale sul principale mercato in cui FagorBrandt operava, la conclusione della Commissione per cui, in sostanza, il cumulo di detta misura compensativa con quella consistente nella sospensione per un periodo di cinque anni della commercializzazione di alcuni di questi prodotti del marchio Vedette consentiva di limitare in modo proporzionato gli effetti negativi sulla concorrenza provocati dalla concessione dell’aiuto in questione è necessariamente erronea. Da una parte, a tal proposito occorre rilevare che la Commissione non ha né considerato né dimostrato nella decisione impugnata, e neppure dinanzi al Tribunale, che l’adozione di quest’ultima misura compensativa era di per sé sola sufficiente a ridurre in modo proporzionato, conformemente alle necessità imposte dai punti 38‑40 degli orientamenti, gli effetti negativi sulla concorrenza risultanti dalla concessione dell’aiuto in questione. Dall’altra, ed in ogni caso, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 42, non spetta al Tribunale sostituirsi alla Commissione nel procedere ad un esame della questione se quest’ultima misura compensativa fosse di per sé sola sufficiente a limitare gli effetti negativi della concorrenza risultanti dalla concessione dell’aiuto in questione e nel valutare le conclusioni che la Commissione avrebbe dovuto trarre da detto esame.

59      Ciò premesso, senza che sia necessario pronunciarsi sulla prima e sulla terza censura del settimo capo del primo motivo, occorre accogliere il secondo addebito dello stesso capo quale dedotto dalle ricorrenti, considerando che la cessione della Brandt Components non costituisce una misura compensativa appropriata.

60      Fatta salva tale conclusione, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anche, ad abundantiam, il terzo capo del primo motivo dedotto dalle ricorrenti.

 Sul terzo capo del primo motivo, relativo alla mancata presa in considerazione degli aiuti precedenti concessi e non recuperati

61      Nel contesto del terzo capo del primo motivo, le ricorrenti fanno valere due censure principali, concernenti la violazione del punto 23 degli orientamenti, come attuato dalla Commissione riferendosi alla sentenza Deggendorf, cit. supra al punto 10. Le medesime fanno valere che la Commissione ha omesso di analizzare l’effetto cumulato dell’aiuto in questione, in primo luogo, con l’aiuto 44 septies e, in secondo luogo, con l’aiuto incompatibile italiano, poiché questi ultimi due aiuti non sono ancora stati recuperati.

62      La Commissione si oppone a tali due censure.

63      Il Tribunale esaminerà, in limine, la seconda censura delle ricorrenti secondo la quale la Commissione ha omesso di prendere in considerazione l’effetto cumulato dell’aiuto in questione con l’aiuto incompatibile italiano.

64      Innanzitutto, occorre ricordare che nella sentenza Deggendorf, cit. supra al punto 10, la Corte ha dedotto che la Commissione non abusava del potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune, ma a condizione che l’impresa abbia previamente rimborsato un precedente aiuto illegale, e questo a motivo dell’effetto cumulato degli aiuti in questione (v. sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2009, AceaElectrabel/Commissione, T‑303/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 166 e giurisprudenza ivi citata).

65      Si deve poi ricordare che il punto 23 degli orientamenti, in cui la Commissione rinvia alla sentenza Deggendorf, cit. supra al punto 10, nella sua nota a pié di pagina n. 14, è formulato come segue:

«Qualora all’impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], nell’esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell’effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non siano stati rimborsati (...)».

66      Da un lato, dalla sentenza Deggendorf, cit. supra al punto 10, nonché dal punto 23 degli orientamenti, deriva pertanto che, nel contesto del suo esame della compatibilità con il mercato comune di un aiuto alla ristrutturazione, la Commissione deve, in linea di principio, procedere all’esame dell’effetto cumulato di detto aiuto con eventuali aiuti precedenti che non sono ancora stati recuperati. Un siffatto esame si giustifica alla luce del fatto che i vantaggi conferiti dalla concessione dei precedenti aiuti incompatibili non ancora recuperati continuano a produrre i propri effetti sulla concorrenza.

67      Dall’altro, nel caso in cui la Commissione subordini la concessione dell’aiuto previsto al previo recupero di uno o più aiuti precedenti, essa non è tenuta a procedere all’esame dell’effetto cumulato sulla concorrenza di detti aiuti. Una subordinazione del genere consente di evitare che il vantaggio conferito dall’aiuto previsto si cumuli con quello conferito dagli aiuti precedenti, dato che gli effetti negativi sulla concorrenza risultanti dalla concessione degli aiuti precedenti sono stati eliminati dal rimborso del loro importo maggiorato degli interessi. Invero, secondo la giurisprudenza, il rimborso di un aiuto maggiorato degli interessi consente di azzerare il vantaggio indebito consistente nel mancato versamento degli interessi che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere sull’importo in questione dell’aiuto compatibile se avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione, nonché nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato nel periodo in cui si è protratta la situazione illegale (sentenza della Corte del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Racc. pag. I‑469, punto 51).

68      Nel caso di specie, occorre rilevare che, dopo aver constatato al quarantottesimo punto della decisione impugnata che «nessun elemento sembra[va] opporsi all’applicazione dell’approccio [tratto dalla sentenza] Deggendorf, ossia di ritenere [l’aiuto in questione] compatibile, a condizione che il suo pagamento sia sospeso fino al recupero dell’aiuto versato ex articolo 44 septies», la Commissione ha dichiarato, al cinquantesimo punto della suddetta decisione, quanto segue:

«[...] Il punto 23 degli orientamenti (...) impone alla Commissione, nell’ambito dell’esame di un aiuto alla ristrutturazione, l’obbligo “di tener conto, in primo luogo, dell’effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non siano stati rimborsati”. Come indicato alla nota a piè di pagina [n. 14] corrispondente agli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, tale disposizione si basa sulla sentenza Deggendorf testé citata. Nel caso di specie la Francia si è impegnata a recuperare l’aiuto versato ex articolo 44 septies prima di procedere al pagamento del nuovo aiuto. Nella presente decisione, la Commissione è tenuta, in virtù della [sentenza] Deggendorf (...) a trasformare tale impegno in condizione di compatibilità dell’aiuto notificato. Pertanto, [la Commissione] verificherà che l’aiuto precedente non sia cumulato con il nuovo aiuto e che sia rimborsato. In tal modo non sarà più necessario tenere conto dell’effetto cumulativo degli aiuti né dell’assenza di rimborso nel resto della valutazione del nuovo aiuto».

69      In tale contesto, con riguardo in particolare all’aiuto incompatibile italiano, occorre osservare che è pacifico, come risulta sostanzialmente dal sessantunesimo punto della decisione impugnata, che l’affiliata italiana della FagorBrandt rimaneva debitrice di una parte di detto aiuto alla data dell’adozione della decisione impugnata, a concorrenza di un importo inferiore ad un milione di euro.

70      In secondo luogo, è giocoforza constatare che, come risulta dal cinquantesimo punto della decisione impugnata menzionato supra al punto 68, da un lato, a differenza dell’aiuto 44 septies, la Commissione nella decisione impugnata non ha assoggettato la concessione dell’aiuto in questione al previo rimborso dell’aiuto incompatibile italiano. Dall’altro, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha tenuto conto dell’effetto cumulato sulla concorrenza del suddetto vantaggio con quello risultante dalla concessione dell’aiuto in questione. Invero, nel contesto del punto «6.6 Prevenzione di distorsioni eccessive della concorrenza» della decisione impugnata e, in particolare, al settantaseiesimo punto della suddetta decisione, la Commissione ha proceduto unicamente all’esame degli elementi «che tendono a limitare le conseguenze negative d[ella] distorsione di concorrenza» provocate dalla concessione del solo aiuto in questione. Inoltre, va rilevato che le misure compensative a cui essa ha subordinato la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune, come risulta dal novantaquattresimo punto della decisione impugnata, sono in rapporto con la distorsione della concorrenza provocata dalla concessione di questo unico aiuto, senza che sia stato tenuto conto dell’effetto cumulato di quest’ultimo con l’aiuto incompatibile italiano.

71      Dato che la Commissione non ha subordinato la concessione dell’aiuto in questione al recupero dell’aiuto incompatibile italiano, essa avrebbe allora dovuto necessariamente esaminare l’effetto cumulato di tali due aiuti, ciò che ha invece omesso di fare nel caso di specie. Tale constatazione è valida anche nel caso in cui, come in sostanza ha ritenuto la Commissione al trentunesimo considerando della decisione di avvio ed ha sostenuto in udienza, assieme alla Repubblica francese e alla FagorBrandt, si sarebbe dovuto considerare che non le era stato possibile, in forza della sentenza Deggendorf, cit. supra al punto 10, assoggettare la concessione dell’aiuto in questione da parte della Repubblica francese al previo recupero dell’aiuto incompatibile italiano da parte della Repubblica italiana.

72      Alla luce di quanto precede, occorre pertanto constatare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame della distorsione della concorrenza che essa ha realizzato nel caso di specie.

73      Gli argomenti fatti valere a tal riguardo dalla Commissione, nonché dalla FagorBrandt e dalla Repubblica francese, non rimettono in discussione tale conclusione.

74      In primo luogo, quanto all’argomento, sollevato dalla Commissione nelle sue memorie ed in risposta ai quesiti del Tribunale in udienza, secondo cui la Commissione stessa ha esaminato l’incidenza del rimborso dell’importo di cui trattasi sulla redditività della ristrutturazione, esso deve essere respinto in quanto inefficace. Invero, il fatto che la Commissione abbia dimostrato, al sessantunesimo punto della decisione impugnata, che, secondo le autorità francesi, il rimborso del suddetto aiuto non avrebbe dovuto «avere alcuna incidenza sulla situazione finanziaria del gruppo» è diverso dall’esame, a cui peraltro la Commissione avrebbe dovuto procedere, relativo all’effetto cumulato degli aiuti in questione sulla concorrenza, nonché sulle misure compensative che occorreva adottare di conseguenza ed è su questo ininfluente.

75      In secondo luogo, in quanto la Commissione nelle sue memorie fa valere che «il vero effetto economico [dell’aiuto incompatibile italiano] era minimo», un siffatto argomento non può tuttavia giustificare la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulato dell’aiuto in questione con l’aiuto incompatibile italiano.

76      Invero, se come risulta dalla giurisprudenza citata supra al punto 37, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell’ambito dell’esame della compatibilità di un aiuto alla ristrutturazione con il mercato comune, il fatto che l’importo di un aiuto precedente che resta da rimborsare sia proporzionalmente poco rilevante con riguardo all’aiuto previsto, non la esenta dall’effettuare l’analisi dell’effetto cumulato dei due aiuti sulla concorrenza, conformemente alla sentenza Deggendorf, cit. supra al punto 10. A tal riguardo, occorre ricordare che non spetta al Tribunale, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 42, effettuare un esame del genere e valutare le conclusioni che avrebbe dovuto trarne la Commissione.

77      Perciò si deve accogliere la seconda censura del terzo capo del primo motivo, senza che sia necessario esaminare la prima censura del suddetto capo.

78      Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata senza che si debba decidere sugli altri sei capi del primo motivo, né sul secondo motivo, in particolare, sul primo capo di tale ultimo motivo, vertente sull’assenza di motivazione della decisione impugnata relativa all’esistenza della sovracapacità strutturale sul mercato (v. cit. supra al punto 33).

 Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento

79      Come è stato sottolineato supra ai punti 17 e 19, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di intimare alla Commissione, che vi si è opposta, di produrre determinati documenti o categorie di documenti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento.

80      Orbene, dal momento che, come è stato dichiarato supra al punto 78, la decisione impugnata deve essere annullata senza che sia necessario esaminare la fondatezza delle domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalle ricorrenti, non occorre decidere su dette domande che sono divenute prive di oggetto.

 Sulle spese

81      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai termini dell’articolo 87, paragrafo 4, primo e terzo comma, del suddetto regolamento, da un lato, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese e, dall’altro, il Tribunale può ordinare che la parte interveniente, diversa dagli Stati membri, dagli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dalle istituzioni e dall’autorità di sorveglianza dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), sopporterà le proprie spese.

82      La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti, in conformità alle conclusioni di queste ultime.

83      La Repubblica francese e la FagorBrandt, che non hanno presentato memorie, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2009/485/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt, è annullata.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Electrolux AB e dalla Whirlpool Europe BV.

3)      La Repubblica francese e la Fagor France SA sopporteranno le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2012.

Firme


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Lingua processuale: l'inglese.