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Ricorso proposto il 5 marzo 2023 – UJ e a. / Commissione

(Causa T-120/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: UJ e altri 12 ricorrenti (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare i provvedimenti del 5 maggio 2022 con i quali i ricorrenti non sono stati inclusi nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/380/19-AD7 ed EPSO AD/380/19-AD9;

Annullare i provvedimenti in data 7 luglio 2022, con i quali è stata respinta la richiesta di riesame della non inclusione nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/380/19-AD7 ed EPSO AD/380/19-AD9 per i ricorrenti UJ, UL, UM e UU;

Annullare i provvedimenti dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del 5 novembre 2022, formatisi fittiziamente a seguito del silenzio serbato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per oltre quattro mesi, con i quali è stato rigettato il ricorso presentato congiuntamente dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 90, II, dello Statuto dei funzionari (“Statuto”); e

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni di legge che regolano il regime linguistico nelle istituzioni europee. Lo svolgimento della prova scritta e orale in una lingua diversa (inglese e francese) dalla loro lingua madre ha impedito una valutazione corretta delle loro competenze, poiché il risultato delle loro prove è stato condizionato anche dal loro livello di conoscenza linguistica. Ne è risultato altresì violato l’articolo 27 dello Statuto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, l'assenza di valutazione obiettiva dei candidati (giurisprudenza Glantenay) e violazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 dell’allegato III dello Statuto. Alcuni di loro, infatti, hanno ripetuto le prove scritte, che presentavano un livello di difficoltà nettamente inferiore. La comparazione tra i candidati durante lo svolgimento delle prove presso l'assessment center è stata alterata perché la commissione giudicatrice non aveva preventivamente verificato la veridicità delle dichiarazioni contenute nel Talent Screener.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali), perché i ricorrenti non sono stati in grado di conoscere la motivazione completa della loro esclusione dal concorso, prima dell'introduzione del ricorso. Questo ha comportato altresì la violazione del principio della parità delle armi nel processo.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, V, VI, allegato III dello Statuto, in quanto la commissione esaminatrice non ha incluso nella lista di riserva almeno il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a concorso.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso, articolo 5, I, allegato III dello Statuto e conseguente errore manifesto di valutazione, perché nel concorso AD7 è stata valutata anche la leadership dei candidati, laddove tale parametro era riservato solo agli AD9.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cui alla giurisprudenza Di Prospero contro Commissione e violazione dell'articolo 27 dello Statuto e del principio di uguaglianza, in quanto il bando di concorso non ha consentito la partecipazione ad entrambi i concorsi per AD7 e AD9, pur ricollocando d'ufficio nella lista di riserva AD7, alcuni candidati che avevano presentato domanda per AD9.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice, a causa delle frequenti fluttuazioni nella composizione della commissione esaminatrice e dell’assenza dello "shadowing" da parte del Presidente.

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