Ricorso presentato il 26 settembre 2006 - Buckingham e a./Commissione
(Causa F- 116/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anne Buckingham (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentante: sig. N. Lhoëst, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
annullare la decisione che la Commissione ha adottato il 23 novembre 2005, pubblicata nelle Informations Administratives n. 85-2005, nella parte in cui non concede ai ricorrenti, dipendi di grado A*12, alcun punto di priorità che riconosca il lavoro compiuto nell'interesse dell'istituzione per l'esercizio 2004;
ove occorra, annullare le decisioni esplicite della Commissione che respingono i reclami che le ricorrenti hanno depositato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su una violazione degli artt. 9 e 13 delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello statuto (DGE) e, in via subordinata, su un'illegittimità di dette DGE in quanto creano una discriminazione e violano l'art. 5, n. 5, dello statuto.
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