Language of document : ECLI:EU:C:2021:1031

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

16 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Restrizioni all’installazione di impianti di telefonia mobile imposte dalle autorità locali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia principale – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑467/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2021, nel procedimento

Comune di Venezia

contro

Telecom Italia SpA,

Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA,

nei confronti di:

Regione Veneto,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Comune di Venezia (Italia), da un lato, e la Telecom Italia SpA e la Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA, dall’altro, in merito a un’istanza di autorizzazione alla installazione di una stazione radiobase per la telefonia mobile sopra il lastrico solare di un hotel a Mestre (Italia).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva «autorizzazioni»

3        La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), all’articolo 9 prevede quanto segue:

«Su richiesta di un’impresa, le autorità nazionali di regolamentazione rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l’impresa ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell’autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l’interconnessione, e/o ad ottenere l’accesso e l’interconnessione allo scopo di agevolare l’esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2».

4        L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva «autorizzazioni» così recita:

«Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate (...)».

5        Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva medesima:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)]».

 Direttiva quadro

6        La direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva quadro»), all’articolo 1 così dispone:

«1.      La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

(...)

3 bis.      I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario.

Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. (...)».

7        L’articolo 8 della direttiva quadro dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

(...)

2.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

a)      assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b)      garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

d)      incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3.      Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro:

a)      rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;

b)      incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);

(...)

d)      collaborando tra loro, con la Commissione e con [l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)] per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

4.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:

a)      garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51)];

(...)

5.      Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro:

a)      promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione;

b)      garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)      salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d)      promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e)      tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro;

f)      imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione».

 Direttiva «servizio universale»

8        La direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva “servizio universale”»), all’articolo 3, così dispone:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile.

2.      Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l’attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico».

9        L’articolo 4 della direttiva «servizio universale», intitolato «Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un’impresa.

2.      La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

(...)».

10      L’articolo 8 di tale direttiva è così formulato:

«1.      Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l’intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

2.      Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consenta di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 12.

(...)».

 Diritto italiano

11      La legge del 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (GURI n. 55, del 7 marzo 2001; in prosieguo: la «legge quadro»), all’articolo 4, comma 1, lettera a), dispone che lo Stato determina i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

12      Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge quadro, la gestione dei siti di trasmissione e per l’installazione di antenne di telefonia mobile rientra nella competenza delle regioni.

13      L’articolo 8, comma 6, della legge quadro prevede che i comuni possano adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

14      Il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003; in prosieguo: il «codice delle telecomunicazioni»), all’articolo 86, comma 3, stabilisce che le opere di infrastrutturazione realizzate per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.

15      L’articolo 87, comma 1, del codice delle telecomunicazioni prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete, l’installazione di impianti di telefonia mobile è autorizzata dagli enti locali, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici stabiliti dallo Stato.

16      Ai sensi dell’articolo 87, comma 9, di tale codice, l’autorizzazione all’installazione degli impianti si considera concessa se, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’operatore, non gli è stato comunicato alcun provvedimento di diniego.

17      L’articolo 87 bis di detto codice prevede procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e il suo articolo 90, comma 1, dispone che gli impianti di reti di comunicazione elettronica gestite dallo Stato hanno carattere di pubblica utilità.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Le convenute nel procedimento principale hanno presentato un’istanza di autorizzazione all’installazione di un’antenna per le telecomunicazioni sopra il lastrico solare di un hotel a Mestre. Con decisione del 18 luglio 2017, il Comune di Venezia ha respinto tale istanza.

19      Le convenute nel procedimento principale hanno pertanto presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) un ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento di tale decisione. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto tale ricorso con sentenza del 22 maggio 2018, contro la quale il Comune di Venezia ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia).

20      Secondo il Consiglio di Stato, il diritto dell’Unione applicabile, e in particolare l’articolo 1, paragrafo 3 bis, e l’articolo 8 della direttiva quadro, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 4, e l’articolo 8 della direttiva «servizio universale», nonché l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva «autorizzazioni», sembrano favorire l’accesso degli utenti finali ai servizi e alle applicazioni, nonché alla loro utilizzazione, mediante reti di comunicazioni elettronica, limitando la possibilità di assoggettare l’autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad obblighi diversi da quelli previsti da tali direttive.

21      Il giudice del rinvio deduce dalla sentenza del 17 febbraio 2011, The Number (UK) e Conduit Enterprises (C‑16/10, EU:C:2011:92), che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» non consente ad uno Stato membro di imporre ad un’impresa, designata per fornire un servizio universale, obblighi diversi da quelli previsti da tale direttiva.

22      Peraltro, il giudice del rinvio deduce dalla sentenza del 12 luglio 2012, Vodafone España e France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446), che l’articolo 13 della direttiva «autorizzazioni» osta all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture, utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia mobile.

23      A tale riguardo, il giudice del rinvio si interroga in merito alla questione se l’articolo 8, comma 6, della legge quadro, come interpretato dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, sia compatibile con le direttive applicabili in materia e con la giurisprudenza dell’Unione menzionata ai punti 21 e 22 della presente ordinanza.

24      In particolare, il giudice del rinvio ritiene che permangano dubbi quanto alla conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale, in particolare per quanto riguarda l’articolo 8, comma 6, della legge quadro. Infatti, nella sua sentenza n. 1592 del 13 marzo 2018, esso aveva interpretato la disposizione nazionale di cui sopra nel senso che le regioni e i comuni possono individuare, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di interdizioni, quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici. Per contro, secondo il giudice del rinvio, alle regioni e ai comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione di impianti di telefonia mobile, stabilendo criteri distanziali generali ed eterogenei.

25      In tale contesto, il giudice del rinvio osserva altresì che il meccanismo di autorizzazione tacita alla scadenza del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 87, paragrafo 9, del codice delle telecomunicazioni, che rifletterebbe l’intento di favorire l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, si scontra con l’orientamento che in generale limita l’operatività di tale meccanismo alle sole situazioni in cui la relativa istanza soddisfi tutte le condizioni previste dalla normativa.

26      Il giudice del rinvio fa infine riferimento alla necessità di bilanciare, da un lato, i diritti e gli interessi dei consumatori di utilizzare pienamente i servizi di telecomunicazione elettronica e, dall’altro, il diritto alla tutela dell’ambiente, il diritto alla salute nonché «[il diritto al] corretto assetto del territorio». Il diritto alla comunicazione troverebbe pertanto il suo limite nella tutela della salute, che assumerebbe la forma di un divieto di emissioni provenienti da antenne di telecomunicazione al di là dei limiti stabiliti conformemente ai dati scientifici pertinenti e tenuto conto del principio di proporzionalità.

27      Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8, comma 6, [della legge quadro]) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

28      Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

29      Occorre applicare tale disposizione nella presente causa.

30      A questo scopo, si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che sono chiamati a dirimere (v., segnatamente, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

32      Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, proposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

33      Così, dato che la decisione di rinvio costituisce il fondamento del procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che il giudice nazionale illustri, in tale decisione, il contesto di fatto e di diritto nel quale si iscrive la controversia principale, e fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia sottopostagli (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6, nonché del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 73).

34      Tali requisiti cumulativi riguardanti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono indicati in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, e sono stati ripresi, in particolare, nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), il cui punto 15, terzo trattino, indica che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale».

35      Infine, occorre ricordare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, bensì anche a offrire ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di detto articolo, vengono notificate alle parti interessate solo le decisioni di rinvio (v., segnatamente, sentenze del 1° aprile 1982, Holdijk e a., da 141/81 a 143/81, EU:C:1982:122, punto 6, nonché del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 25).

36      Nel caso di specie, occorre rilevare che, sebbene il tenore letterale della questione sollevata verta sul «diritto dell’Unione» in generale, risulta dall’ordinanza di rinvio che il Consiglio di Stato si riferisce, in particolare, all’articolo 1, paragrafo 3 bis, e all’articolo 8 della direttiva quadro, all’articolo 9, all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 13 della direttiva «autorizzazioni» nonché all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, all’articolo 4 e all’articolo 8 della direttiva «servizio universale».

37      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 3 bis, e l’articolo 8 della direttiva quadro nonché l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva «autorizzazioni», il giudice del rinvio non precisa né i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni, né il collegamento che esso stabilisce tra queste ultime e la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale.

38      È vero che tali disposizioni si inseriscono in un contesto che ha lo scopo, in particolare, di istituire e sviluppare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, promuovere la concorrenza e sostenere gli interessi degli utenti, assicurando al contempo il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali. Tuttavia, un riferimento generico al fatto che la definizione di criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile può influenzare il modo in cui gli utenti beneficiano dei servizi in questione non contiene elementi che consentano di cogliere l’influenza delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione sulla risoluzione della controversia principale.

39      Inoltre, la sentenza del 12 luglio 2012, Vodafone España e France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446, punto 35), menzionata dal giudice del rinvio, riguarda l’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva «autorizzazioni» con riferimento all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali risorse, utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia. Orbene, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione relativa al nesso che esso stabilisce tra tale disposizione della direttiva «autorizzazioni» e la normativa nazionale di cui al procedimento principale.

40      Di conseguenza, occorre considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale, nella parte in cui verte sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva quadro e della direttiva «autorizzazioni», non soddisfa i requisiti fissati all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

41      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la direttiva «servizio universale», il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 17 febbraio 2011, The Number (UK) e Conduit Enterprises (C‑16/10, EU:C:2011:92, punto 38), nella quale la Corte ha statuito che l’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva non può essere interpretato in modo tale da ampliare la portata della designazione di imprese prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, al punto da consentire ad uno Stato membro di imporre ad un’impresa, così designata, obblighi diversi da quelli previsti dalle disposizioni della direttiva medesima.

42      Tenuto conto di tale sentenza, il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi riguardo alla questione se la direttiva «servizio universale», e in particolare gli articoli 3, 4 e 8 di quest’ultima, possa ostare ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che permette alle diverse amministrazioni locali di individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche sotto forma di divieti, come quello di installare antenne per le comunicazioni in determinate zone o ad una certa distanza da immobili rientranti in una determinata categoria.

43      A questo proposito, da un lato, come risulta dall’articolo 8 della direttiva «servizio universale», quest’ultima riguarda unicamente la designazione, da parte degli Stati membri, di imprese che forniscono un servizio universale. Dall’altro lato, i servizi di comunicazione mobile sono, per definizione, esclusi dall’«insieme minimo di servizi» definito nel capo II di tale direttiva, in quanto la loro fornitura non presuppone un accesso e una connessione in postazione fissa ad una rete di comunicazioni pubblica (sentenza dell’11 giugno 2015, Base Company e Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378, punto 37, nonché ordinanza del 16 gennaio 2020, Telecom Italia e a., C‑368/19, non pubblicata, EU:C:2020:21, punto 45).

44      Orbene, nel caso di specie, da un lato, la decisione di rinvio non indica in alcun modo che le convenute nel procedimento principale siano state designate dalla Repubblica italiana come fornitrici di un servizio universale, ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva.

45      Dall’altro lato, risulta dalla formulazione stessa della questione sollevata dal giudice del rinvio che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale si applica proprio alla localizzazione di impianti dedicati ai servizi di telefonia mobile, i quali sono, in via di principio, esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva «servizio universale».

46      Di conseguenza, il giudice del rinvio non ha illustrato i motivi per i quali una decisione resa dalla Corte, riguardante l’interpretazione degli articoli 3, 4 e 8 della direttiva «servizio universale», sarebbe utile ai fini della soluzione della controversia che esso è chiamato a dirimere, in conformità dell’articolo 267 TFUE.

47      Pertanto, occorre considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti fissati all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

48      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre concludere, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

49      Ciò premesso, il giudice del rinvio potrà in qualunque momento presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale contenente le indicazioni che consentano alla Corte di fornire una risposta utile alla questione sollevata (ordinanza del 16 gennaio 2020, Telecom Italia e a., C‑368/19, non pubblicata, EU:C:2020:21, punto 51).

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 luglio 2021, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 16 dicembre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente della Decima Sezione

A. Calot Escobar

 

I. Jarukaitis


*      Lingua processuale: l’italiano.