SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
30 aprile 1998 (1)
«Ricorso d'annullamento Trasporti aerei Aiuti concessi dagli Stati Importo
di scarsa entità Distorsione della concorrenza Pregiudizio degli scambi fra
Stati membri Motivazione»
Nella causa T-214/95,
Het Vlaamse Gewest (Regione fiamminga), con l'avv. Alfred L. Merckx, del foro
di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Duro
e Lorang, 4, Boulevard Royal,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Pieter Van Nuffel
e Anders Christian Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro
del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione
26 luglio 1995, 95/466/CE concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga
alla compagnia aerea belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (GU L 267,
pag. 49),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),
composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora V. Tiili, dai
signori J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25
settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
- 1.
- L'art. 92, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il
«Trattato») così recita:
«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il
mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza».
- 2.
- L'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato consente alla Commissione, in via di deroga, di
dichiarare compatibili con il mercato comune:
«gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse».
- 3.
- Il 20 maggio 1992 la Commissione ha adottato una disciplina comunitaria in
materia di aiuti alle piccole e medie imprese (GU C 213, pag. 2). Il punto 3.2.
esonera dall'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato gli aiuti il cui
importo assoluto, per una categoria di spese, è inferiore a 50 000 ECU nell'arco
di un periodo di tre anni. Il punto 1.6. esclude tuttavia dal campo di applicazione
della disciplina gli aiuti concessi ad imprese appartenenti a settori disciplinati da
norme comunitarie speciali in materia di aiuti statali, in particolare al settore dei
trasporti.
- 4.
- La Commissione ha stabilito le disposizioni che si applicano agli aiuti di Stato ad
imprese del settore aereo nella comunicazione 94/C 350/07 intitolata «Applicazione
degli artt. 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo [sullo Spazio
economico europeo agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione» (GU 1994, C 350,
pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il punto 50 (capitolo IX), di questi
orientamenti conferma che la procedura di approvazione accelerata prevista per
i regimi di aiuto alle piccole e medie imprese non si applica agli aiuti nel settore
dei trasporti.
- 5.
- Gli orientamenti riguardano gli aiuti concessi dagli Stati membri ai vettori aerei
della Comunità (punto 10, capitolo II). Il punto 51 (capitolo X) precisa che la
Commissione li applicherà a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee e che deciderà, al momento opportuno, sul loro
aggiornamento.
- 6.
- Al punto 8 (sezione I.4.) si può leggere che la Commissione «intende creare
condizioni simili per tutti, in base alle quali i vettori comunitari possono operare
in una situazione di effettiva concorrenza».
- 7.
- Al punto 14 (capitolo III), si precisa che «[gli] aiuti diretti volti a coprire le perdite
di esercizio non sono di regola compatibili con il mercato comune e non possono
beneficiare di esenzioni».
- 8.
- Al capitolo V, relativo in particolare alle esenzioni per lo sviluppo di talune attività
economiche che possono essere concesse ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c) del
Trattato e dell'art. 61, n. 3, lett. c), dell'accordo sullo Spazio economico (in
prosieguo: l'«accordo SEE»), gli orientamenti prevedono che gli aiuti alla
ristrutturazione possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune solo
a talune condizioni. Una di queste condizioni richiede che l'aiuto deve rientrare in
un programma globale di ristrutturazione, approvato dalla Commissione (punto 38,
n. 1, degli orientamenti). Il programma oggetto del finanziamento dello Stato può
essere considerato «non contrario al comune interesse» soltanto se esclude
l'obiettivo di incrementare la capacità e l'offerta della compagnia aerea in causa
a danno dei suoi diretti concorrenti europei (punto 38, n. 4, degli orientamenti).
- 9.
- Infine, al punto 50 (capitolo IX), gli orientamenti introducono, a fini di
semplificazione amministrativa, una procedura di approvazione accelerata per gli
aiuti di importanza minore nel settore dell'aviazione. Si precisa che la Commissione
applicherà una più rapida procedura di approvazione nei riguardi di regimi di aiuti
nuovi o di modificazioni di regimi esistenti notificati a norma dell'art. 93, n. 3, del
Trattato se
l'importo dell'aiuto concesso allo stesso beneficiario non supera un milione
di ECU su un periodo di tre anni,
l'aiuto è connesso a obiettivi specifici d'investimento, ad esclusione degli
aiuti al funzionamento.
Fatti all'origine del ricorso
- 10.
- La Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la «VLM») è una
compagnia aerea privata con sede in Anversa. Essa è stata costituita il 21 febbraio
1992 con un capitale iniziale di 10 milioni di BFR. Il capitale è stato aumentato
successivamente più volte, raggiungendo 75 milioni di BFR alla fine del 1993 per
essere portato a 100 milioni di BFR nel corso del 1994. Dal 1993 essa offre voli
regolari in particolare tra Anversa e Londra (London City Airport) e tra
Rotterdam e Londra (London City Airport).
- 11.
- Al collegamento Anversa-Londra provvedono anche altre compagnie, in particolare,
l'impresa britannica Cityflyer Express Ltd (in prosieguo: la «Cityflyer»), con
partenza ed arrivo all'aeroporto di Gatwick.
- 12.
- Il 17 dicembre 1993 la Regione fiamminga ha concesso alla VLM, senza previa
notifica alla Commissione, un prestito senza interessi di 20 milioni di BFR, da
rimborsare con ratei annui di 4 milioni di BFR a decorrere dal secondo anno dopo
il versamento.
- 13.
- Il contratto con cui si concede il prestito prevede quanto segue:
«[...]
Artikel 1 : Voorwerp
De begunstigde verbindt zich tot de verdere uitbouw en exploitatie van meerdere
Europese vliegroutes.
Ter ondersteuning van deze activiteit verleent het Gewest de begunstigde een
terugbetaalbaar renteloos voorschot.
[...]
Artikel 3 : Voorwaarden
Voor de duur van het contract is voor de vervreemding of hypothekering van
onroerend en roerend patrimonium en het handelsfonds van de zaak alsook voor
de vervreemding van bepaalde activa van de begunstigde vooraf instemming nodig
van het Gewest.
Bij wijziging van de aandeelhoudersstructuur is vooraf de instemming van het
Gewest vereist.
Het kapitaal van de onderneming mag tijdens de duur van het contract niet worden
verlaagd zonder voorafgaande toestemming van het Gewest.
Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, is de overeenkomst onmiddellijk
opzegbaar en wordt het voorschot onmiddellijk opeisbaar.
[...]».
(«[...]
Articolo 1: oggetto
Il beneficiario s'impegna a perseguire lo sviluppo e lo sfruttamento di diverse linee
aeree europee.
La Regione fiamminga concede al beneficiario un prestito rimborsabile senza
interessi al fine di sostenere quest'attività.
[...]
Articolo 3: condizioni
Durante il periodo di validità del contratto, è richiesto il previo accordo della
regione fiamminga per l'eventuale cessione dei beni mobili e immobili e
dell'avviamento della società o l'iscrizione di ipoteca sugli stessi, nonché per la
cessione di taluni attivi della Vlamse Luchttransportmaatschappij NV.
Qualsiasi modifica della struttura dell'azionariato è sottoposta alla previa
autorizzazione della Regione.
Durante il periodo di validità del contratto, il capitale sociale dell'impresa non può
essere ridotto senza la previa autorizzazione della Regione.
In caso di inosservanza di queste condizioni, il contratto può essere
immediatamente risolto ed il prestito è immediatamente esigibile.
[...]»).
- 14.
- In seguito ad una denuncia della Cityflyer, il 16 novembre 1994 la Commissione ha
avviato il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato (GU 1994, C 359, pag. 2).
- 15.
- La Cityflyer e la compagnia aerea British Airways hanno presentato osservazioni.
Esse hanno chiesto alla Commissione di constatare che il prestito senza interessi
costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune.
- 16.
- Il 23 gennaio 1995 il governo belga ha anch'esso presentato osservazioni.
- 17.
- A conclusione del procedimento, il 26 luglio 1995 la Commissione ha emanato la
decisione 95/466/CE concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga alla
compagnia belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la
«decisione impugnata»). Questa decisione è stata notificata al governo belga il 25
settembre 1995 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 novembre 1995
(GU L 267, pag. 49).
- 18.
- Nella decisione la Commissione ha concluso che il prestito concesso dalla Regione
fiamminga alla VLM conteneva elementi di aiuto statale illegittimi, essendo stato
concesso all'impresa in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Essa ha anche
ritenuto che questi elementi di aiuto fossero incompatibili con il mercato comune
ai sensi dell'art. 92 del Trattato e dell'art. 61 dell'accordo SEE (art. 1 della
decisione impugnata). Di conseguenza, ha ingiunto al Belgio di disporre che questo
prestito producesse interessi al saggio del 9,3% (art. 2) e che venisse restituito
l'aiuto corrispondente all'applicazione degli interessi allo stesso tasso di interesse
sul prestito a decorrere dalla data di concessione del prestito stesso (art. 3). Tale
saggio del 9,3% si ottiene aggiungendo ad un tasso di base del 7,3% vigente per i
titoli di Stato in Belgio nel 1994 un premio di rischio del 2% (ultimo comma del
capitolo V della decisione impugnata).
Procedimento
- 19.
- L'atto introduttivo è stato depositato il 27 novembre 1995 e registrato il giorno
successivo.
- 20.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha avviato
la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno
risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 25 settembre 1997
Conclusioni
- 21.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare la convenuta alle spese.
- 22.
- La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 23.
- All'udienza, la convenuta ha concluso per l'irricevibilità del ricorso.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
- 24.
- Secondo la convenuta, il ricorso è irricevibile ai sensi dell'art. 173, secondo comma,
del Trattato CE, poiché la ricorrente non è uno Stato membro. Il ricorso sarebbe
irricevibile anche ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, poiché la
ricorrente, che non sarebbe destinataria della decisione controversa, non sarebbe
nemmeno direttamente e individualmente interessata da quest'ultima. Inoltre, essa
non avrebbe alcun interesse proprio ad agire contro la decisione impugnata. Infatti,
il suo interesse ad agire risulterebbe dal fatto che essa ha concesso l'aiuto
controverso e, in quanto tale, si confonderebbe con quello dello Stato belga
(sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag.
2469).
- 25.
- La ricorrente ritiene che, nella sua qualità di persona giuridica autonoma
competente a concedere il prestito controverso, essa sia direttamente e
individualmente interessata ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, allo
stesso titolo del Regno del Belgio al quale è rivolta la decisione impugnata(sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional
wallon e Glaverbel/Commissione, Racc. pag. 1573).
Giudizio del Tribunale
- 26.
- Occorre ricordare innanzi tutto che il Tribunale è competente a statuire, in primo
grado, solo sui ricorsi d'annullamento che rientrano nel quarto comma dell'art. 173
del Trattato [decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE recante
modifica della decisione 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica
la decisione 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 66, pag. 29)]. Per contro,
il Tribunale non è competente a statuire su ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 173,
secondo comma, del Trattato, da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla
Commissione.
- 27.
- Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o
giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una
decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e
individualmente.
- 28.
- Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata presa nei confronti del Regno del
Belgio. A tal riguardo, occorre sottolineare che emerge con chiarezza dal sistema
generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme
istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende
le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può
estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente
dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi (ordinanze della Corte 21
marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. I-1787,
punto 6, e 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc.
pag. I-5245, punto 6). La Regione fiamminga non è quindi legittimata ad agire ai
sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato. Per contro, essendo dotata di
personalità giuridica in forza del diritto nazionale belga, essa va pertanto
considerata come una persona giuridica ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del
Trattato (ordinanze Région wallonne/Commissione, sopra citata, punto 11, e
Regione Toscana/Commissione, già citata, punto 11; v. anche le conclusioni
dell'avvocato generale Lenz per la sentenza Exécutif régional wallone
Glaverbel/Commissione, citata supra al punto 25, Racc. pag. 1573, in particolare
pagg. 1581 e 1582).
- 29.
- La decisione impugnata incide direttamente e individualmente sulla posizione
giuridica della Regione fiamminga. Infatti, essa le impedisce direttamente di
esercitare come essa intende le sue competenze, consistenti nella fattispecie nella
concessione dell'aiuto controverso, e l'obbliga a modificare il contratto di prestito
che essa aveva concluso con la VLM.
- 30.
- Ne deriva che essa è titolare di un interesse proprio ad impugnare la decisione. La
sua situazione non può essere paragonata a quella del Comité de développement
et de promotion du textile et de l'habillement di cui trattasi nella causa che ha dato
luogo alla sentenza DEFI/Commissione, soprammenzionata, punto 24. In quella
causa, il governo francese disponeva del potere di determinare la gestione e la
politica di tale comitato e quindi di definire anche gli interessi che quest'ultimo
doveva tutelare (punto 18). Nel caso di specie, invece, non risulta che il governo
federale belga sia in grado di determinare l'esercizio da parte della Regione
fiamminga delle sue competenze, in particolare di quelle che le conferiscono la
facoltà di concedere aiuti ad imprese.
- 31.
- Da quanto precede deriva che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
- 32.
- La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso relativi
alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato;
alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato;
alla violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato.
Questo motivo si articola in tre parti:
lacuna dei motivi della decisione controversa dedicati all'applicazione
dell'art. 92, n. 1, del Trattato (prima parte);
lacune dei motivi con cui viene respinto l'argomento relativo ad
un'esenzione degli aiuti di rilevanza minore nel settore dell'aviazione
(seconda parte);
lacune dei motivi inerenti all'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del
Trattato (terza parte).
- 33.
- Poiché le prime due parti del terzo motivo si riferiscono ad una violazione
dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda le condizioni di applicazione
dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il Tribunale li esaminerà subito dopo il primo motivo.
Sul primo motivo inerente alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
Argomenti delle parti
- 34.
- La ricorrente ritiene che, quando l'importo dell'aiuto è irrilevante al punto tale che
non rafforza la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto a quella dei suoi
concorrenti sul mercato rilevante, l'aiuto non falsi la concorrenza e non pregiudichi
gli scambi fra Stati membri.
- 35.
- Nella fattispecie, l'importo dell'aiuto sarebbe a tal punto irrilevante che non
avrebbe avuto alcuna incidenza né sui costi né sulla struttura tariffaria della VLM.
Infatti, per ogni passeggero trasportato, l'aiuto rappresenterebbe solo pochi franchi
belgi. Di conseguenza, esso non avrebbe procurato alla VLM alcun beneficio che
abbia potuto rafforzare la sua posizione concorrenziale rispetto a quella delle altre
compagnie aeree che sono con essa in concorrenza sul mercato del trasporto aereo
intracomunitario. Ne deriverebbe che l'aiuto non può nemmeno pregiudicare gli
scambi fra Stati membri.
- 36.
- Secondo la ricorrente, per poter dimostrare il pregiudizio degli scambi fra Stati
membri, la convenuta avrebbe dovuto accertare che l'aiuto controverso procurava
un vantaggio alla VLM che rafforzava la sua posizione concorrenziale (rispetto a
quella dei suoi concorrenti). Ora, essa non avrebbe in alcun modo indicato in quale
misura quest'ultima abbia tratto vantaggio dal prestito ricevuto.
- 37.
- Innanzi tutto, le considerazioni della convenuta relative alle caratteristiche del
settore dei trasporti aerei e alla circostanza che quest'ultima sia stata informata
dell'aiuto da una denuncia di un concorrente sarebbero prive di pertinenza al
riguardo. Inoltre, il fatto che un aiuto statale sia concesso ad un'impresa la cui
attività consiste per sua natura in scambi tra diversi Stati membri non indicherebbe
che l'impresa beneficiaria ne tragga un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.
Inoltre, la ricorrente contesta che l'esercizio da parte della VLM della linea
Anversa-London City Airport dissuada altre compagnie aeree da operare anch'esse
su questa rotta, poiché il mercato è stato liberalizzato e le misure di
liberalizzazione prevedono una procedura speciale per concedere spazi orari ai
nuovi arrivati sul mercato. Infine, essa nega che, al momento della concessione del
prestito e anche due anni dopo quest'ultimo, la VLM si sia trovata in difficoltà
finanziarie, poiché sarebbe del tutto normale che l'inizio dell'attività di una
compagnia aerea comporti perdite per quest'ultima.
- 38.
- La ricorrente conclude che l'aiuto controverso non ha procurato alcun vantaggio
alla VLM rispetto alle compagnie concorrenti, in quanto queste ultime beneficiano
di diversi miliardi di franchi belgi a titolo di programmi di ristrutturazione approvati
dalla Commissione o sono, come la denunciante Cityflyer, membri di una rete di
franchising che consente loro di essere indirettamente sovvenzionati dal gruppo da
cui dipendono. Al tal riguardo, la ricorrente non riesce a comprendere come la
Commissione possa affermare che un importo, che essa ha valutato in
1 860 000 BFR annui al massimo, consentirebbe alla VLM di non modificare le sue
tariffe, di mantenere la sua posizione sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti
e di evitare perdite più rilevanti e anche il fallimento.
- 39.
- Infine, la convenuta avrebbe violato l'art. 92, n. 1, del Trattato sopravvalutando
l'importo dell'aiuto. Infatti, essa avrebbe calcolato l'aiuto sulla base di un premio
di rischio del 2% poiché al prestito controverso non era unita alcuna garanzia
direttamente collegata a beni mobili o immobili. Ora, questo premio di rischio
avrebbe dovuto essere dell'1%, poiché l'art. 3 del contratto di prestito
concederebbe alla ricorrente, da un lato, un diritto d'ispezione sulla costituzione di
qualsiasi eventuale ipoteca e sulla cessione di attivo e, dall'altro, una mandato che
le consente di costituire un'ipoteca di primo grado. Di conseguenza, l'importo
dell'aiuto equivarrebbe alla somma degli interessi dovuti applicando un tasso
dell'8,3% e non del 9,3%.
- 40.
- La convenuta conclude per il rigetto del motivo affermando che tutte le condizioni
di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato erano soddisfatte nel caso di specie.
Infatti, il prestito controverso sarebbe stato concesso da un'autorità statale (la
Regione fiamminga) e procurerebbe un vantaggio al suo beneficiario rispetto ai
suoi concorrenti in un settore in cui la concorrenza è intensa. Esso falserebbe
pertanto la concorrenza e pregiudicherebbe gli scambi fra Stati membri, in quanto
il trasporto aereo europeo è, per una notevole parte, intracomunitario, in
particolare in Belgio.
Giudizio del Tribunale
- 41.
- Occorre esaminare se la convenuta abbia giustamente concluso che l'aiuto di cui
trattasi falsava o minacciava di falsare la concorrenza e pregiudicava gli scambi fra
Stati membri.
A Sulla distorsione della concorrenza
- 42.
- L'aiuto controverso mira a facilitare lo sviluppo e l'esercizio di diversi collegamenti
aerei europei (art. 1 del contratto di prestito controverso; v. supra, punto 13), sui
quali la beneficiaria è in concorrenza con altre compagnie aeree, in particolare
compagnie stabilite in altri Stati membri. Il contratto di prestito non impone
pertanto che l'aiuto sia destinato al finanziamento di una spesa specifica. L'assenza
di interessi sul prestito di cui trattasi la esonera quindi dagli oneri normali inerenti
alla sua attività corrente.
- 43.
- La Corte e il Tribunale hanno affermato che gli aiuti al funzionamento, cioè gli
aiuti, come il sussidio controverso, diretti ad alleviare un'impresa dalle spese ch'essa
stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione
corrente o delle sue normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di
concorrenza (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93,
Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 48 e 77, e la giurisprudenza ivi
citata).
- 44.
- Al quinto comma del capitolo V della decisione impugnata, la convenuta sostiene
che «tenuto conto dell'intensità della concorrenza nel settore dei trasporti aerei
comunitari ormai liberalizzato, il fatto che VLM sarebbe la sola compagnia ad
operare il collegamento Anversa-Londra in partenza e in arrivo dal London City
Airport è privo di incidenza sulla valutazione della Commissione, in quanto l'aiuto
ricevuto riduce in ogni modo le possibilità dei concorrenti attuali o potenziali di
penetrare sul mercato del collegamento in causa e falsa quindi la concorrenza.
Nulla vieta inoltre a VLM di utilizzare l'aiuto in questione per introdursi su altri
mercati». A tal riguardo, va rilevato che la ricorrente non ha contestato il fatto che
il settore dei trasporti aerei era fortemente concorrenziale nella Comunità.
- 45.
- La ricorrente non nega che il prestito controverso, poiché è stato concesso alla
VLM senza interessi, ha procurato a quest'ultima un vantaggio. Per contro, essa
contesta che il vantaggio concesso alla VLM abbia rafforzato la sua posizione
concorrenziale rispetto a quella delle compagnie aeree concorrenti.
- 46.
- Nel momento in cui un'autorità pubblica favorisce un'impresa che opera in un
settore caratterizzato da un'intensa concorrenza concedendole un'agevolazione, si
verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Se il
vantaggio è ridotto, la concorrenza è falsata in maniera ridotta, ma essa è
nondimeno falsata. Ora, il divieto ex art. 92, n. 1, del Trattato si applica a qualsiasi
aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall'importo,
qualora incida sugli scambi fra Stati membri.
- 47.
- Ne deriva che la convenuta ha correttamente concluso che l'aiuto controverso
falsava o minacciava di falsare la concorrenza.
B Sul pregiudizio degli scambi fra Stati membri
- 48.
- Per giurisprudenza consolidata, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le
dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori
l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenze della
Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto
43, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punti 40-42).
- 49.
- Anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati
membri qualora, come nella fattispecie, il settore nel quale opera l'impresa che ne
fruisce sia altamente concorrenziale (sentenze della Corte 11 novembre 1987, causa
259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punto 24, e 21 marzo 1991, causaC-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 27).
- 50.
- Infatti, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o con risorse statali
rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli
scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (sentenza
della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc.
pag. 2671, punto 11).
- 51.
- Nella fattispecie, la convenuta ha ritenuto che «il prestito falsa la concorrenza e
incide sugli scambi fra Stati membri in quanto riguarda una sola società la cui
attività di trasporto aereo, per sua natura in relazione diretta con gli scambi, si
estende a più Stati membri e può coprire tutto lo SEE. Ciò è particolarmente vero
dopo l'entrata in vigore del terzo pacchetto aereo il 1° gennaio 1993, che completa
il processo di liberalizzazione e aumenta in notevole misura le possibilità di
concorrenza. Di fatto la VLM è un vettore aereo comunitario titolare di una
licenza di esercizio rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2407/92 del Consiglio. Ora, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2409/92 del
Consiglio, la VLM deve essere autorizzata dallo o dagli Stati membri interessati,
salvo eccezioni espressamente previste dagli stessi regolamenti, ad esercitare i diritti
di traffico sui collegamenti intracomunitari fissando liberamente le proprie tariffe»
(quarto comma del capitolo V della decisione impugnata).
- 52.
- Queste considerazioni nonché quelle che figurano sopra al punto 44, sono del tutto
fondate. L'aiuto controverso va a beneficio di un'impresa orientata verso il
commercio internazionale, poiché essa effettua collegamenti tra città situate in Stati
membri diversi ed è in concorrenza con compagnie aeree stabilite in altri Stati
membri. Come risulta dal punto 42, esso mira a facilitare lo sviluppo e l'esercizio
di collegamenti europei con la conseguenza che la sua capacità di incidere sugli
scambi tra Stati membri ne risulta accresciuta.
- 53.
- Ne deriva che la convenuta ha correttamente concluso che l'aiuto controverso
pregiudicava gli scambi fra Stati membri.
C Sull'incidenza degli aiuti concessi a concorrenti della VLM
- 54.
- La circostanza che concorrenti della VLM fruiscono di aiuti statali, anche se
illegittimi, non ha incidenza sulla qualificazione di aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1,
del Trattato. Infatti, un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un
obbligo impostogli dal Trattato, in relazione al divieto di cui all'art. 92, non può
essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti
meno a detto obbligo (sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike
& Weinlig, Racc. pag. 595, punto 24).
D Sulla valutazione dell'importo dell'aiuto
- 55.
- Va respinta la tesi della ricorrente secondo cui la convenuta avrebbe violato l'art.
92, n. 1, del Trattato sopravvalutando l'importo dell'aiuto. Infatti, la ricorrente non
ha dimostrato che, grazie ai diritti derivanti dall'art. 3 del contratto di prestito
controverso, la VLM avrebbe potuto ottenere il prestito controverso al saggio
dell'8,3%, cioè a quello che, a suo parere, avrebbe dovuto essere stabilito.
E Conclusione
- 56.
- In considerazione di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che la
convenuta aveva applicato in maniera erronea l'art. 92, n. 1, del Trattato. Occorre
quindi respingere il motivo.
Sulla prima parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione relativa
all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
Argomenti delle parti
- 57.
- La ricorrente sottolinea che, secondo la giurisprudenza consolidata, la motivazione
richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non
equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto
considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni
del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il
proprio controllo (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre
e a./Commissione, Racc. pag. I-395, e la giurisprudenza ivi citata, e del Tribunale
28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval e Brink's France/Commissione, Racc.
pag. II-2651, punto 52).
- 58.
- Spetterebbe quindi alla Commissione, per poter stabilire che un aiuto falsa la
concorrenza e pregiudica gli scambi intracomunitari, dimostrare in maniera chiara
e non equivoca che l'aiuto abbia concesso al suo beneficiario un vantaggio che gli
ha consentito di rafforzare la sua posizione rispetto a concorrenti negli scambi
intracomunitari (sentenza Philip Morris/Commissione, soprammenzionata al punto
50).
- 59.
- La decisione impugnata dimostrerebbe certo che non è escluso di per sé che un
aiuto (anche di entità relativamente esigua) possa pregiudicare gli scambi fra Stati
membri. Per contro, non ne deriverebbe che l'aiuto controverso procuri
effettivamente un vantaggio concorrenziale rilevante alla VLM, pregiudicando così
gli scambi fra Stati membri. La convenuta avrebbe ragionato in maniera astratta,
senza prendere concretamente in considerazione l'importo modesto dell'aiuto, le
caratteristiche proprie del settore della navigazione aerea e il fatto che la quota di
mercato della VLM sul mercato rilevante era minima.
- 60.
- Infine, dalla decisione non risulterebbe se la convenuta ha esaminato l'incidenza
dell'aiuto controverso sulla struttura dei costi, sulle tariffe o su altri aspetti del
funzionamento della VLM.
- 61.
- La convenuta contesta di essere soggetta ad un obbligo di motivazione così esteso
e ritiene che le considerazioni esposte al quinto e al sesto comma del capitolo V
della decisione impugnata contengano una motivazione che soddisfa pienamente
i requisiti dell'art. 190 del Trattato. Essa conclude quindi per il rigetto di questa
parte del motivo.
Giudizio del Tribunale
- 62.
- Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione richiesta dall'art. 190 del
Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione
dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto di cui trattasi, in modo da
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per
tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo
(sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-471/93,
Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-2537, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata,
e 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94,
Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140, e la
giurisprudenza ivi citata).
- 63.
- Non è richiesto tuttavia che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di
diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi
le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo
tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche
che disciplinano la materia (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93,
Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 15 maggio 1997, causa
C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17; sentenza del
Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaeftsforeningen e a./Commissione,
Racc. pag. II-1399, punto 230). La Commissione, nel motivare le decisioni che è
portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, non
è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno
valere dinanzi ad essa. E' sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni
giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione (sentenze del
Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1,
punto 41, e la giurisprudenza ivi citata, e 8 giugno 1995, Siemens/Commissione,
sopra citata al punto 43, punto 31).
- 64.
- Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, questo principio
richiede che siano indicati i motivi per cui la Commissione ritiene che il
provvedimento di aiuto di cui trattasi rientri nel campo di applicazione dell'art. 92,
n. 1. del Trattato. A tal riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle
circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli
scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la
Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella
motivazione della sua decisione (sentenze della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86,
Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 15, e 24 ottobre 1996, cause riunite
C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151,
punto 52, e la giurisprudenza ivi citata).
- 65.
- Nella fattispecie, al secondo comma del capitolo V della decisione impugnata, la
convenuta ha affermato che il prestito controverso costituiva un aiuto ai sensi
dell'art. 92, n. 1, del Trattato e dell'art. 61, n. 1, dell'accordo SEE. Come risulta
dalla decisione impugnata, in particolare dalla prima frase del quarto comma e
dalla terza frase del quinto comma del capitolo V, i cui brani pertinenti sono
riportati supra, rispettivamente ai punti 51 e 44, la valutazione da parte della
convenuta degli effetti dell'aiuto controverso sulla concorrenza e sugli scambi
intracomunitari non è rimasta astratta. Infatti, per quanto riguarda la condizione
relativa alla distorsione della concorrenza, la decisione impugnata precisa che
l'aiuto concesso alla VLM falsa o minaccia di falsare la concorrenza poiché
diminuisce le opportunità dei concorrenti di entrare nel mercato del collegamento
Anversa-Londra e aumenta quelle della VLM nella conquista di altri mercati, in un
settore in cui la concorrenza è intensa. Per quanto riguarda la condizione del
pregiudizio degli scambi fra Stati membri, dalla decisione risulta che, dato che
l'attività della VLM si estende a diversi Stati membri e può coprire l'insieme dello
SEE, anche questa condizione è soddisfatta.
- 66.
- Da questa motivazione risulta che la convenuta ha esaminato se le condizioni di
applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato fossero soddisfatte. Pertanto, la
convenuta ha esposto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono
un'importanza sostanziale nell'adozione della sua decisione. La motivazione
consente alla ricorrente e al giudice comunitario di conoscere i motivi per cui la
convenuta ha ritenuto che le condizioni di applicazione dell'art. 92, n. 1, del
Trattato fossero soddisfatte nella fattispecie.
- 67.
- La ricorrente non può addebitare alla convenuta di non avere esaminato gli effetti
concreti dell'aiuto controverso sugli scambi fra Stati membri. Da un lato, questo
argomento è carente in fatto, come risulta dai punti 44, 51, 65 e 66 di cui sopra.
Nella fattispecie, non spettava alla Commissione procedere ad un'analisi economica
numerica estremamente dettagliata, in quanto essa aveva illustrato i punti in cui era
manifesto il pregiudizio degli scambi fra Stati membri. D'altra parte, trattandosi di
un aiuto che non è stato notificato, la Commissione non era tenuta a fornirne la
dimostrazione delle effettive conseguenze. Infatti, se la Commissione dovesse
dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi
verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di
notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato a detrimento di quelli che notificano il
progetto di aiuti (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87,
Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).
- 68.
- Da quanto precede risulta che le censure fatte valere dalla ricorrente nell'ambito
della prima parte del terzo motivo devono essere respinte.
Sulla seconda parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione con cui viene
respinto l'argomento relativo ad un'esenzione degli aiuti di scarsa entità nel settore
dell'aviazione
Argomenti delle parti
- 69.
- Secondo la ricorrente, l'esistenza della procedura accelerata di approvazione ai
sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, prevista al punto 50 degli orientamenti,
dimostrerebbe che, per la Commissione, gli aiuti inferiori a questo limite concessi
nel settore dell'aviazione devono essere considerati come immediatamente
compatibili con il mercato comune.
- 70.
- La decisione controversa non sarebbe sufficientemente motivata su tale punto,
poiché non conterrebbe alcun elemento che consenta al giudice comunitario ed alla
ricorrente di esaminare in quale misura la convenuta abbia accertato se l'aiuto
ridotto di cui la VLM ha beneficiato potesse essere esonerato in quanto aiuto di
scarsa entità nel settore dell'aviazione.
- 71.
- Inoltre, la decisione impugnata sarebbe inficiata da un'erronea presentazione delle
osservazioni formulate al riguardo dalla Regione fiamminga il 23 gennaio 1995.
- 72.
- Nella replica, la ricorrente sostiene che la convenuta ha superato i limiti del suo
potere discrezionale ritenendo che l'esenzione degli aiuti di rilevanza minore non
potesse essere applicata nel settore dei trasporti aerei, in cui domina una forte
concorrenza intracomunitaria e un numero rilevante di imprese si trova in difficoltà
poiché un aiuto, anche se di importo modesto, comporterebbe serie distorsioni di
concorrenza. Sarebbe infatti illogico che le nuove compagnie che hanno potuto
entrare nel mercato del trasporto aereo dopo la liberalizzazione di questo settore
non abbiano la possibilità, come le piccole e medie imprese in altri settori, di fruire
di una somma modesta come aiuto all'investimento, mentre la maggior parte dellecompagnie aeree nazionali fruisce di aiuti di importo rilevante. Al riguardo, la
convenuta avrebbe poi omesso di constatare che, nel settore dei trasporti aerei, la
normativa consente alla Commissione di approvare aiuti per un importo rilevante.
- 73.
- La convenuta conclude per il rigetto di questa parte del motivo sottolineando che
la procedura accelerata di approvazione dimostra, con la sua stessa esistenza, che
gli aiuti inferiori al limite previsto non possono essere considerati compatibili prima
facie con il mercato comune.
Giudizio del Tribunale
- 74.
- Dalla procedura di approvazione accelerata per gli aiuti di importanza minore
prevista al punto 50 degli orientamenti non si deduce affatto che gli aiuti di
importo inferiore al limite ivi fissato siano sottratti al divieto ex art. 92, n. 1, del
Trattato o debbano di norma essere considerati compatibili con il mercato comune.
- 75.
- Infatti, come la convenuta osserva giustamente, l'esistenza di questa procedura
dimostra di per se stessa il contrario. Di conseguenza, la convenuta non era affatto
tenuta ad esaminare se l'aiuto controverso potesse essere esonerato in quanto era
di importo inferiore al limite fissato al punto 50 degli orientamenti.
- 76.
- Anche supponendo che gli aiuti d'importo inferiore a questo limite possano essere
considerati compatibili con il mercato comune, risulta tuttavia dalla decisione che
la convenuta ha ritenuto che, nella fattispecie, l'aiuto non potesse essere dichiarato
compatibile con il mercato comune. (v. supra, punti 44 e 51).
- 77.
- Per quanto riguarda l'addebito secondo cui la convenuta avrebbe inesattamente
riportato le osservazioni della ricorrente nella decisione impugnata, esso deve
essere respinto. Infatti, era stato fatto riferimento a quest'osservazione nell'ambito
di una risposta all'argomento della ricorrente secondo cui la misura statale
controversa può fruire di un'esenzione ai sensi del punto 50 degli orientamenti
(ottavo comma del capitolo VII della decisione impugnata). Ora, questa risposta
non costituisce un elemento essenziale della motivazione della decisione impugnata.
Ciò risulta del resto dalla conclusione che la valutazione della convenuta, secondo
cui il provvedimento d'aiuto controverso rientra nell'art. 92, n. 1, del Trattato, è
sufficientemente motivata (v. supra, punti 65-67). Pertanto, anche se le osservazioni
della ricorrente sono state riportate in maniera non fedele, la censura non può
essere accolta.
- 78.
- Infine, addebitando nella replica alla convenuta di avere oltrepassato i limiti del suo
potere discrezionale nell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, la ricorrente
solleva in corso di causa un motivo diverso da quello di violazione dell'obbligo di
motivazione. Poiché non si basa su elementi di diritto o di fatto sorti durante il
procedimento, questo motivo, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di
procedura, deve essere dichiarato irricevibile.
- 79.
- In ogni caso, questa censura non è fondata. Nella fattispecie, la convenuta ha
applicato gli orientamenti. A tal riguardo, occorre ricordare che la Commissione
può imporsi indirizzi per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come
gli orientamenti ora discussi, se essi contengono regole indicative sulla condotta che
l'istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato (sentenza della
Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125,
punti 34 e 36; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94,
AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 57; v. poi sentenza del
Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 61). Ora, la ricorrente non ha dimostrato che gli orientamenti si
discostassero dal Trattato. Per il resto, risulta dal punto 54 della presunta sentenza
che il fatto che concorrenti della VLM fruiscano di aiuti di Stato, anche se illegali,
non ha incidenza sulla qualificazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del
Trattato.
- 80.
- Da quanto precede risulta che le censure dedotte dalla ricorrente nell'ambito della
seconda parte del terzo motivo devono essere respinte.
Sul secondo motivo inerente alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato che
consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato comune aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche
Argomenti delle parti
- 81.
- Secondo la ricorrente, anche nel caso in cui l'aiuto controverso rientrasse
nell'art. 92, n. 1, del Trattato, esso sarebbe legittimo ai sensi dell'art. 92, n. 3,
lett. c), del Trattato. Nel suo esame della possibilità di autorizzare l'aiuto sulla base
di quest'ultima disposizione, la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto
di valutazione e avrebbe manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere
discrezionale.
- 82.
- Nell'adottare gli orientamenti, la Commissione non avrebbe esaurito il suo potere
discrezionale. Essa dovrebbe esaminare in ogni caso concreto in quale misura un
aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base
dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Gli orientamenti non potrebbero far
presumere prima facie che le situazioni che non vi sono considerate siano
manifestamente illegittime e non possano essere considerate compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato. Se una determinata forma
di aiuto non è considerata negli orientamenti, la Commissione non può, secondo
la ricorrente, limitarsi a farvi riferimento puramente e semplicemente.
- 83.
- Ora, nel caso di specie, la convenuta sarebbe venuta meno a quest'obbligo non
esaminando in quale misura l'aiuto concesso alla VLM, in considerazione del suo
importo, potesse beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto destinato ad agevolare
lo sviluppo di talune forme di attività, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
Essa avrebbe dovuto esaminare tale questione alla luce del punto 8 degli
orientamenti (da cui risulta la necessità che i vettori aerei della Comunità possano
operare in una situazione di effettiva concorrenza) e tenuto conto del fatto che,
dopo l'entrata in vigore della terza serie di provvedimenti relativi all'aviazione, le
nuove compagnie aeree come la VLM devono far fronte a concorrenti la maggior
parte dei quali fruisce di un programma di sovvenzioni approvato dalla
Commissione.
- 84.
- Secondo la ricorrente, la convenuta ha anche ritenuto ingiustamente e, in primo
luogo, che l'aiuto controverso costituisse un aiuto al funzionamento, in secondo
luogo, che ad esso non era unita alcuna condizione relativa alla destinazione della
somma e, in terzo luogo, che la ricorrente non aveva ottenuto alcuna garanzia e
che la VLM era in difficoltà finanziarie al momento della concessione del prestito.
In realtà, l'aiuto di cui trattasi sarebbe un aiuto all'investimento, poiché doveva
essere destinato allo sviluppo di varie linee europee.
- 85.
- La convenuta conclude per il rigetto del motivo sottolineando di aver applicato
rigorosamente gli orientamenti da essa adottati nell'ambito del suo potere
discrezionale.
Giudizio del Tribunale
- 86.
- L'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato conferisce un potere discrezionale alla
Commissione prevedendo che gli aiuti che vi sono elencati «possono» essere
considerati compatibili col mercato comune sempreché non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse (v. sentenza Philip
Morris/Commissione, già citata al punto 50 della presente sentenza, punto 17).
- 87.
- La ricorrente non può addebitare alla convenuta di aver superato i limiti del suo
potere discrezionale non avendo esaminato se l'aiuto controverso potesse fruire di
un'esenzione in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune forme di
attività. Infatti, al settimo comma del capitolo VII della decisione impugnata, la
convenuta ha esaminato esplicitamente tale questione ed ha risposto agli argomenti
svolti dalle autorità belghe nel corso del procedimento amministrativo. In
particolare, essa ha dichiarato che era «pronta (...) ad accordare il beneficio della
deroga prevista dalle disposizioni precitate soltanto agli aiuti accordati alle imprese
in ristrutturazione. (...) Nel caso di specie le autorità belghe hanno esse stesse
precisato che il prestito non costituiva un aiuto alla ristrutturazione e non hanno
fatto riferimento a nessun programma di risanamento della compagnia VLM. La
deroga di cui all'articolo 92, n. 3, lettera c) del Trattato e quella di cui
all'articolo 61 dell'accordo è quindi in ogni caso inapplicabile». Constatando che
l'aiuto controverso non costituiva un aiuto alla ristrutturazione, la convenuta ha
fatto riferimento esplicitamente agli orientamenti, che riservano il beneficio di
un'esenzione per lo sviluppo di attività economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett.
c), ai soli aiuti alla ristrutturazione (punti 37 e 38 degli orientamenti).
- 88.
- Poiché l'importo dell'aiuto non costituisce un criterio di valutazione imposto
dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato o dagli orientamenti che si applicano nella
fattispecie, la convenuta non era affatto tenuta ad esaminare specificamente se
l'aiuto, in considerazione del suo importo, potesse fruire di una deroga ai sensi di
questa disposizione.
- 89.
- Nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell'applicazione
dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la convenuta è legittimata ad adottare i criteri
che ritiene più opportuni per accertare se un aiuto possa essere dichiarato
compatibile con il mercato comune, sempreché questi criteri siano pertinenti
relativamente agli artt. 3, lett. g), e 92 del Trattato. A tal riguardo, essa può
precisare i criteri che intende applicare in orientamenti conformi al Trattato (v.
supra, punto 79). L'adozione da parte della Commissione di tali orientamenti deriva
dall'esercizio del suo potere discrezionale e comporta solo un'autolimitazione di
questo potere nell'esame degli aiuti considerati da questi orientamenti, nel rispetto
del principio della parità di trattamento. Non si può ritenere che la Commissione,
nell'esaminare un aiuto individuale alla luce di tali orientamenti, che essa ha
previamente adottato, superi i limiti del suo potere discrezionale o vi rinunci.
Infatti, essa conserva il potere di abrogare o di modificare questi orientamenti se
le circostanze lo impongano. D'altra parte, i detti orientamenti riguardano un
settore delimitato e sono motivati dall'intento di seguire una politica che essa ha
determinato.
- 90.
- Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dal punto 10 degli orientamenti
risulta che essi si applicano all'aiuto controverso. Ora, il punto 14 degli stessi
orientamenti (capitolo III) precisa che il sovvenzionamento diretto delle rotte
mediante aiuti al funzionamento può essere accettato in linea di principio solo
quando l'aiuto è destinato a consentire al suo beneficiario di soddisfare obblighi di
servizio pubblico (punti 15-23, sezione III.2) o rivesta un carattere sociale
(punto 24, sezione III.3). I punti 37-42 degli orientamenti elencano una serie di
condizioni che devono essere soddisfatte dai beneficiari di aiuti che possono essere
autorizzati per lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3,
lett. c), del Trattato. Dalla struttura dei punti pertinenti risulta che solo gli aiuti alla
ristrutturazione possono essere autorizzati.
- 91.
- In subordine, la ricorrente ritiene che la convenuta abbia commesso un errore
manifesto di valutazione, non avendo esaminato la questione alla luce del punto 8
degli orientamenti da cui risulta l'intento della Commissione che i vettori aerei
possano operare in una situazione di effettiva concorrenza. Con tale censura, la
ricorrente sottintende che, poiché altre compagnie aeree hanno ottenuto aiuti
statali, occorre che l'aiuto controverso sia autorizzato affinché la VLM sia in grado
di concorrere ad armi pari con queste compagnie che hanno fruito di aiuti statali.
- 92.
- A tal riguardo, occorre osservare che l'autorizzazione di aiuti statali concessi a
talune compagnie aeree non comporta ipso facto un diritto per le altre compagnie
aeree di fruire di una deroga al principio del divieto degli aiuti. Spetta alla
Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale, esaminare ogni progetto di
aiuto singolarmente. Essa deve farlo alla luce, da un lato, delle circostanze
particolari che lo caratterizzano e, dall'altro, dei principi generali del diritto
comunitario e degli orientamenti. Anche se talune compagnie stabilite in altri Stati
membri hanno ottenuto aiuti illegittimi, questa circostanza non incide sulla
valutazione dell'aiuto di cui trattasi (v. supra, punto 54).
- 93.
- Il potere discrezionale della Commissione non può in ogni caso venir meno per il
solo fatto di aver autorizzato un aiuto destinato ad un concorrente, salvo privare
di utilità le disposizioni del Trattato che le conferiscono questo potere.
- 94.
- La ricorrente non può addebitare alla convenuta di aver ritenuto che l'aiuto
controverso costituisse un aiuto al funzionamento, che non fosse subordinato ad
alcuna condizione relativa alla destinazione della somma, che la ricorrente non
avesse ottenuto alcuna garanzia e che la VLM si trovasse in una situazione di
difficoltà finanziarie al momento della concessione del prestito. Infatti, il contratto
di prestito non impone che l'aiuto sia destinato al finanziamento di una spesa
specifica (v. supra, punto 42), di modo che esso esonera la VLM dagli oneri
inerenti alla sua attività corrente. Di conseguenza, l'aiuto di cui trattasi costituisce
un aiuto al funzionamento o al mantenimento in attività (al riguardo, v. sentenza
8 giugno 1995, Siemens/Commissione, soprammenzionata al punto 63, punto 77)
e non un aiuto alla ristrutturazione o all'investimento.
- 95.
- Nella decisione impugnata, la convenuta non ha affermato che la ricorrente non
aveva ottenuto alcuna garanzia in contropartita del prestito. Essa ha affermato, al
settimo e ottavo comma della parte V, che «il prestatore dispone di una certa
garanzia» e che «la garanzia non si materializza in un pegno su beni mobili o
immobili come, per esempio, nel caso di un'ipoteca» come è confermato dalla
lettura dell'art. 3 del contratto di prestito controverso.
- 96.
- Infine, la convenuta non ha affermato che la VLM si trovava in difficoltà
finanziarie a meno di due anni dalla sua costituzione (sesto comma del capitolo V)
valutando l'aiuto controverso in relazione all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, ma
applicando il criterio dell'investitore privato in economia di mercato per esaminare
se il prestito di cui trattasi costituisse un aiuto ai sensi del Trattato. A tal riguardo,
la ricorrente non ha dimostrato che la convenuta aveva dato un'applicazione
inesatta di questo principio, di modo che anche se l'affermazione contestata manca
forse di sfumature, questa circostanza non può di per sé sola comportare
l'annullamento della decisione impugnata.
- 97.
- Da quanto precede deriva che la convenuta ha correttamente negato una deroga
ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
Sulla terza parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione per
l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato
Argomenti delle parti
- 98.
- Secondo la ricorrente, la Commissione non può, in una decisione individuale,
limitarsi a stabilire orientamenti che traducono la sua politica nel settore
considerato o a constatare che le condizioni che vi sono fissate non sono
soddisfatte. Essa dovrebbe esaminare concretamente se l'aiuto di cui trattasi non
possa rientrare nella deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
- 99.
- Nella fattispecie, i motivi dedotti nella decisione non consentirebbero di verificare
se la convenuta abbia preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto
che avrebbero potuto giustificare la concessione di una deroga al divieto degli aiuti
statali. Il vizio di motivazione sarebbe tanto più evidente in quanto gli orientamenti
ai quali ha fatto riferimento la convenuta nella sua decisione non limitano
obbligatoriamente il beneficio dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato agli aiuti alla
ristrutturazione.
- 100.
- In particolare, la motivazione della decisione non consentirebbe di valutare in quale
misura la convenuta abbia concretamente accertato se l'aiuto controverso non
soddisfacesse al criterio indicato al terzo comma del capitolo VII della decisione
impugnata. In base a questo criterio, le deroghe previste agli artt. 92, n. 3, del
Trattato e 61, n. 3, dell'accordo SEE si applicano unicamente nel caso in cui la
Commissione possa dimostrare che senza l'aiuto in questione le forze di mercato
non sarebbero state sufficienti ad indurre il futuro beneficiario dell'aiuto ad agire
in modo da concorrere al raggiungimento di uno degli obiettivi cui le deroghe
stesse sono finalizzate.
- 101.
- La convenuta ritiene di avere sufficientemente chiarito nella sua decisione perché
non ha autorizzato l'aiuto controverso, rilevando in particolare che l'aiuto
controverso non si inseriva nell'ambito di un programma di ristrutturazione
previamente approvato dalla Commissione. Di conseguenza, essa conclude per il
rigetto della terza parte del motivo.
Giudizio del Tribunale
- 102.
- Ricordando i criteri definiti negli orientamenti e constatando che nel caso di specie
tali criteri non erano soddisfatti (settimo comma del capitolo VII della decisione
impugnata), la convenuta ha motivato sufficientemente la sua decisione. Il
beneficiario dell'aiuto, i terzi interessati e il giudice comunitario sono, infatti,
perfettamente in grado di identificare i motivi per cui la convenuta ha negato una
deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato.
- 103.
- La ricorrente non può addebitare alla convenuta di non avere esaminato se, senza
l'aiuto controverso, le forze del mercato sarebbero state o meno sufficienti per
indurre il futuro beneficiario dell'aiuto ad agire in modo da concorrere al
raggiungimento di uno degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe previste
dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato e dall'art. 61, n. 3, dell'accordo SEE (v. il
terzo comma del capitolo VII della decisione impugnata). Infatti, alla Commissione
era sufficiente constatare che una soltanto delle condizioni fissate negli
orientamenti affinché l'aiuto potesse essere autorizzato ai sensi dell'art. 92, n. 3,
lett. c), del Trattato (nel caso di specie, la mancanza di un obiettivo di
ristrutturazione) non era soddisfatta per concludere in maniera sufficientemente
motivata che l'aiuto non poteva essere autorizzato in base a questa disposizione.
- 104.
- Di conseguenza, la terza parte del terzo motivo è anch'essa infondata.
- 105.
- Ne deriva che il ricorso dev'essere respinto nella sua totalità.
Sulle spese
- 106.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta
soccombente e la convenuta ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre
condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute
dalla convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
García-Valdecasas Tiili Azizi
Moura Ramos Jaeger
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
Indice
Ambito normativo
II - 2
Fatti all'origine del ricorso
II - 4
Procedimento
II - 6
Conclusioni
II - 6
Sulla ricevibilità
II - 7
Argomenti delle parti
II - 7
Giudizio del Tribunale
II - 7
Nel merito
II - 8
Sul primo motivo inerente alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
II - 9
Argomenti delle parti
II - 9
Giudizio del Tribunale
II - 11
A Sulla distorsione della concorrenza
II - 11
B Sul pregiudizio degli scambi fra Stati membri
II - 12
C Sull'incidenza degli aiuti concessi a concorrenti della VLM
II - 13
D Sulla valutazione dell'importo dell'aiuto
II - 13
E Conclusione
II - 13
Sulla prima parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione relativa
all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
II - 13
Argomenti delle parti
II - 13
Giudizio del Tribunale
II - 14
Sulla seconda parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione con cui
viene respinto l'argomento relativo ad un'esenzione degli aiuti di scarsa entità nel
settore dell'aviazione
II - 16
Argomenti delle parti
II - 16
Giudizio del Tribunale
II - 17
Sul secondo motivo inerente alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato che
consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato comune aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche
II - 18
Argomenti delle parti
II - 18
Giudizio del Tribunale
II - 19
Sulla terza parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione per
l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato
II - 22
Argomenti delle parti
II - 22
Giudizio del Tribunale
II - 22
Sulle spese
II - 23