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Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 - Denka International / Commissione

(Causa T-334/07) 1

(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva disclorvos - Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE- Procedura di valutazione - Parere di un gruppo scientifico dell'AESA - Eccezione di illegittimità - Art. 20 del regolamento (CE) n. 1490/2002- Presentazione di nuovi studi e dati nel corso della procedura di valutazione - Art. 8 del regolamento (CE) n. 451/2000- Art. 28, n. 1, del regolamento (CE) n. 178/2002- Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Principio di sussidiarietà - Art. 95, n. 3, CE, art. 4, n. 1, e art. 5, n. 1, della direttiva 91/414)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Denka International BV (Barneveld, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/387/CE, concernente la non iscrizione del disclorvos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 145, pag. 16)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Denka International BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

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1 - GU C 269 del 10.11.2007.