SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
7 luglio 1998 (1)
«Dipendenti Pensioni Coefficiente correttore Determinazione Tasso di
cambio Adeguamento retroattivo»
Nelle cause riunite T-116/96, T-212/96 e T-215/96,
Italo Telchini, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente
in Bolzano (Italia), con l'avv. Bruno Telchini, del foro di Bolzano, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso lo studio Becker e Cahen, 3, rue des Foyers,
Enrico Palermo, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee,
residente in Roma,
Fabrizio Gillet, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee,
residente in Roma,
rappresentati dall'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte
suprema di cassazione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio
dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Matrhias Hardt,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia,
consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato, nella causa T-116/96, dai signori
Diego Canga Fano e Marco Umberto Moricca, e, nelle cause T-212/96 e T-215/96,
dai signori Martin Bauer e Paolo Martino Cossu, membri del servizio giuridico, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro
Morbilli, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli
investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
avente ad oggetto, da un lato, domande di annullamento dei prospetti di pensione
dei ricorrenti, nella parte in cui applicano retroattivamente, per il periodo
compreso tra il 1° luglio 1995 e il 31 dicembre dello stesso anno, il coefficiente
correttore fissato per l'Italia a 81,7 dal regolamento (CE, Euratom, CECA) del
Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2963, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei
funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti
correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 310, pag. 1), e, dall'altro,
le domande di adeguamento dei prospetti controversi, nonché una domanda di
risarcimento danni,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione),
composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.W. Bellamy, J. Pirrung,
giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29
gennaio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti e procedimento
- 1.
- I ricorrenti, ex dipendenti della Commissione in servizio a Bruxelles, risiedono in
Italia e sono, ciascuno, titolari di una pensione di vecchiaia, (signori Telchini e
Gillet) o d'invalidità (signor Palermo). Le loro pensioni vengono versate in franchi
belgi nei loro conti bancari in Belgio, in quanto ognuno dei ricorrenti ha optato, ai
sensi dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità
europee (in prosieguo: lo «Statuto») per il versamento delle prestazioni
pensionistiche nella valuta del paese in cui ha sede l'istituzione di appartenenza.
- 2.
- In data 18 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom,
CECA), n. 2963, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri
agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali
retribuzioni e pensioni(GU L 310, pag. 10, in prosieguo: il «regolamento
n. 2963/95»). Tale regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 1995 ed ha
sostituito il regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994,
n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei
funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti
correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1, in prosieguo:
il «regolamento n. 3161/94»), che aveva fissato un coefficiente correttore per
l'Italia di 94,2.
- 3.
- L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2963/95 fissa un coefficiente correttore per l'Italia,
con effetto dal 1° luglio 1995, pari a 81,7, applicabile alle pensioni in forza del n. 3,
del medesimo articolo.
- 4.
- Nei prospetti di pensione relativi al mese di gennaio del 1996, la Commissione ha
liquidato la pensione dei ricorrenti facendo applicazione di tale coefficiente
correttore, procedendo quindi, a partire dal mese di febbraio 1996, al recupero
graduale, su un periodo di cinque mesi, delle somme ricevute in eccesso dagli
interessati durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 31 dicembre dello
stesso anno.
- 5.
- Avendo constatato che l'importo delle loro pensioni aveva subito una riduzione per
via dell'applicazione del nuovo coefficiente correttore e del recupero retroattivo di
parte delle somme percepite nel corso del secondo semestre 1995, i ricorrenti
hanno proposto, rispettivamente in data 22 febbraio, 2 aprile e 29 maggio 1996,
reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
- 6.
- Con lettere 22 luglio, 17 e 21 settembre 1996 veniva notificato ai ricorrenti il rigetto
dei loro reclami.
- 7.
- Pertanto, con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale
rispettivamente in data 26 luglio, 17 dicembre e 23 dicembre 1996, i ricorrenti
hanno proposto i presenti ricorsi, registrati coi numeri di ruolo T-116/96, T-212/96
e T-215/96.
- 8.
- Con ordinanza 12 febbraio 1997, il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale
ha autorizzato il Consiglio ad intervenire a sostegno delle conclusioni della
convenuta nella causa T-116/96.
- 9.
- Con ordinanza 28 aprile 1997, ha inoltre autorizzato il Consiglio ad intervenire a
sostegno delle conclusioni della convenuta nelle cause T-212/96 e T-215/96.
- 10.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di dare
inizio alla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha rivolto
alla convenuta l'invito a rispondere ad alcuni quesiti, cosa che essa ha fatto nel
termine impartito. Il Tribunale ha inoltre chiesto ai ricorrenti nelle cause T-212/96
e T-215/96 di produrre gli estratti dei documenti da essi richiamati, cosa che essi
non hanno fatto né nei termini loro impartiti e neppure in udienza.
- 11.
- Con ordinanza del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale 17 dicembre
1997, le cause T-116/96, T-212/96 e T-215/96 sono state riunite ai fini della fase
orale.
- 12.
- Quest'ultima si è svolta il 29 gennaio 1998. Le parti sono state sentite nelle loro
conclusioni e nelle risposte ai quesiti del Tribunale.
- 13.
- Sentite le parti al riguardo, il Tribunale (Seconda Sezione) ritiene opportuna la
riunione delle tre cause anche ai fini della sentenza.
Conclusioni delle parti
- 14.
- Nella causa T-116/96, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare i prospetti di pensione a far data dal mese di gennaio 1996;
ordinare alla Commissione di adeguare tali prospetti di pensione agli
importi dovuti in applicazione del regolamento del Consiglio n. 2963/95,
nonché di versare interessi moratori;
condannare la Commissione alle spese.
- 15.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
statuire sulle spese come di diritto.
- 16.
- Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione.
- 17.
- Nella causa T-212/96, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare illegittime le disposizioni del regolamento n. 2963/95 sulle quali
si fonda l'atto emanato;
annullare il prospetto di pensione relativo al mese di febbraio 1996, sia per
quanto riguarda il recupero dei versamenti che si asseriscono indebiti, sia
per quanto riguarda il coefficiente correttore applicato;
dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare i provvedimenti che
sono conseguentemente necessari, in particolare per quanto concerne le
liquidazioni e i recuperi operati successivamente;
accordare il versamento di un interesse pari all'8% sulle somme che saranno
dovute;
condannare la convenuta alle spese.
- 18.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
statuire sulle spese come di diritto.
- 19.
- Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione.
- 20.
- Nella causa T-215/96, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare illegittime le disposizioni del regolamento n. 2963/95 sulle quali
si fonda l'atto emanato;
annullare il prospetto di pensione relativo al mese di febbraio 1996, sia per
quanto riguarda il recupero dei versamenti che si asseriscono indebiti, sia
per quanto riguarda il coefficiente correttore applicato;
dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare i provvedimenti che
sono conseguentemente necessari, in particolare per quanto concerne le
liquidazioni e i recuperi operati successivamente;
dichiarare illecita l'inclusione, nel calcolo dell'importo dell'asserito indebito,
delle somme relative al periodo dal 19 al 31 dicembre 1995, e di
conseguenza condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di
indennizzo, la somma simbolica dell'equivalente in lire di un franco belga;
accordare il versamento di un interesse pari all'8% sulle somme che saranno
dovute;
condannare la convenuta alle spese.
- 21.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
statuire sulle spese come di diritto.
- 22.
- Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione.
Sulle conclusioni dirette ad ottenere l'ordine di adeguare i prospetti di pensione
controversi (causa T-116/96)
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
- 23.
- La Commissione contesta la ricevibilità della domanda del ricorrente diretta ad
ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di adeguare i prospetti di
pensione emessi a partire dal mese di gennaio 1996 agli importi dovuti in forza del
regolamento n. 2963/95. Il giudice comunitario, infatti, sarebbe incompetente a
rivolgere ordini all'amministrazione, nell'ambito del sindacato di legittimità
(sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione,
Racc.FP pag. II-83).
- 24.
- Il ricorrente obietta di non aver formulato alcuna domanda intesa ad ottenere un
ordine e che, in caso di annullamento, la Commissione sarà tenuta ad ottemperare
agli obblighi che ne deriveranno.
Giudizio del Tribunale
- 25.
- Secondo una costante giurisprudenza, non spetta al giudice comunitario, nell'ambito
del sindacato di legittimità, ordinare all'istituzione dalla quale promana l'atto
impugnato di adottare i provvedimenti che la sentenza dovrebbe comportare. Esso
deve invece limitarsi a rinviare la questione all'istituzione interessata, tenuto conto
del fatto che, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, spetta all'istituzione dalla quale
promana l'atto annullato adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza
importa (sentenza del Tribunale 14 dicembre 1995, causa T-285/94,
Pfloeschner/Commissione, Racc.PI pag. II-889, punto 22).
- 26.
- Ne consegue che le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere che sia ordinato
alla Commissione di adeguare i prospetti di pensione agli importi che asserisce gli
spettino sono irricevibili.
Sulle conclusioni dirette all'annullamento
- 27.
- I ricorrenti deducono tre motivi simili a sostegno delle loro domande di
annullamento, motivi che riguardano rispettivamente il carattere palesemente
errato del calcolo di coefficiente correttore, la violazione del principio di tutela del
legittimo affidamento e dei diritti acquisiti e, infine, l'illegittimità del recupero
retroattivo delle somme non dovute, corrisposte durante il secondo semestre del
1995.
- 28.
- Per quanto riguarda le cause T-212/96 e T-215/96, i ricorrenti fanno inoltre valere
un quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento per
quanto riguarda il calcolo del coefficiente correttore.
- 29.
- Ai fini del presente esame, occorre anzitutto esaminare il primo, il secondo e il
quarto motivo, relativi al metodo di calcolo del coefficiente correttore applicato alle
pensioni dei ricorrenti; si procederà successivamente all'analisi del terzo motivo,
vertente sul recupero retroattivo delle somme versate nel 1995.
Sul primo motivo, relativo al calcolo manifestamente errato del coefficiente correttore
1. Sulla ricevibilità del motivo della causa T-116/96
Argomenti delle parti
- 30.
- Il Consiglio, parte interveniente, si interroga sulla ricevibilità del primo motivo nella
causa T-116/96, rilevando che esso non è stato formulato nell'ambito del reclamo
presentato dal ricorrente. Nel suo reclamo, quest'ultimo ha infatti contestato il
principio dell'applicazione del nuovo coefficiente correttore fissato per l'Italia alla
sua pensione, non anche il metodo di calcolo di tale coefficiente.
- 31.
- Il ricorrente fa valere, da un lato, che la Commissione non ha contestato la
ricevibilità del suo ricorso e, dall'altro, che un ricorso non è irricevibile quando il
complesso dei motivi costituiscono lo sviluppo delle censure formulate nel reclamo
(sentenza del Tribunale 7 dicembre 1995, cause riunite T-554/93 e T-566/93, Abello
e a./Commissione, Racc.PI pag. II-815).
Giudizio del Tribunale
- 32.
- A pena di irricevibilità, un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario deve
previamente essere stato presentato in sede di procedimento precontenzioso, in
modo tale che l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in
modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti
della decisione impugnata (sentenze del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89,
Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 8, e 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione, Racc.PI pag. II-739, punto 40). Pertanto, se da un lato
le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono vertere unicamente sullo
stesso oggetto di quelle esposte nell'ambito del reclamo, e non possono contenere
se non censure che si basano sulla stessa causa di quelle invocate nell'ambito del
reclamo, tali censure sono però suscettibili, dinanzi al giudice comunitario, di
ulteriore sviluppo mediante la presentazione di motivi ed argomenti che non
figurano necessariamente nel reclamo, pur richiamandovisi strettamente (v.
sentenze Alexandrakis/Commissione, citata, punto 9, Baiwir/Commissione, citata,
punto 41, Abello e a./Commissione, citata, punto 32).
- 33.
- Nella fattispecie, il motivo proposto dal ricorrente costituisce effettivamente, come
egli sostiene, lo sviluppo di una censura formulata in sede di reclamo, e relativa ad
un'errata applicazione del coefficiente correttore ridotto. Tale motivo è dunque
strettamente connesso con la suddetta censura. Questa analisi è confermata dal
fatto che la Commissione, nell'ambito della decisione che respinge il reclamo, ha
dettagliatamente illustrato le modalità del calcolo del coefficiente correttore
applicato nella fattispecie.
- 34.
- Ne consegue che il motivo formulato dal ricorrente nella causa T-116/96 è
ricevibile.
2. Nel merito
- 35.
- Il motivo relativo al carattere manifestamente errato del calcolo del coefficiente
correttore può suddividersi in due parti. La prima riguarda la violazione dell'art.
64 dello Statuto, nella parte in cui il coefficiente correttore per l'Italia, pari a 81,7,
sarebbe stato calcolato in base a criteri non previsti da tale articolo. La seconda
parte riguarda la violazione degli artt. 63, secondo comma, e 82, n. 1, quarto
comma, dello Statuto, nonché dell'art. 45 dell'allegato VIII del medesimo.
Sulla prima parte, relativa alla violazione dell'art. 64 dello Statuto
Argomenti delle parti
- 36.
- I ricorrenti sostengono che il coefficiente correttore previsto per l'Italia all'art. 6,
n. 1, del regolamento n. 2963/95 è contrario all'art. 64 dello Statuto, in quanto è
fondato sui tassi di cambio delle monete nazionali e non già sull'evoluzione del
costo della vita, come prescrive invece tale articolo. Per calcolare i coefficienti
correttori, infatti, la Commissione si richiamerebbe a criteri estranei all'art. 64 dello
Statuto, vale a dire da un lato le parità economiche, e, dall'altro, i tassi di cambio
vigenti nel mercato, nonché, da ultimo, il raffronto tra la parità economica del
paese di residenza e quella di Bruxelles.
- 37.
- Inoltre, a parere del ricorrente nella causa T-116/96, la riduzione del coefficiente
correttore rispetto all'anno precedente costituirebbe un calcolo tanto più errato in
quanto non terrebbe conto dell'aumento dell'indice dei prezzi del 5,4%, verificatosi
in Italia nel corso del 1995.
- 38.
- I ricorrenti sostengono che l'argomentazione svolta dalla Commissione è
contraddittoria. Sarebbe infatti insensato introdurre rapporti di cambio nel calcolo
dei coefficienti e dedurne che la riduzione del coefficiente correttore applicabile
in Italia è conseguenza della svalutazione della lira, quando invece il tasso di
inflazione in tale Stato membro avrebbe provocato in tale paese un aumento
generale del costo della vita. Il sistema di calcolo adottato non permette di
garantire un identico potere d'acquisto nei differenti Stati membri, nella misura in
cui il tasso di cambio di una moneta nazionale in rapporto al franco belga dipende
dalla sua appartenenza ad una delle due sfere di influenza monetaria, l'area del
marco o l'area del dollaro.
- 39.
- In ordine all'argomento secondo cui il calcolo del coefficiente correttore è stato
effettuato in conformità con le disposizioni dell'allegato XI dello Statuto, i
ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96 ribattono, in sede di replica, che la
Commissione ha in tal modo fatto ricorso a disposizioni di esecuzione illegittime,
contrarie all'art. 64 dello Statuto, e ha pertanto violato i principi di gerarchia delle
norme. Il ricorrente nella causa T-215/96 aggiunge che l'illegittimità di tali norme
non è connessa solamente al fatto di prendere in considerazione come punto di
riferimento i tassi di cambio, ma anche al fatto che i coefficienti correttori variano
in funzione di un luogo determinato, Bruxelles. Orbene, l'adeguamento annuale del
coefficiente correttore per ciascun paese dovrebbe in realtà essere effettuato
unicamente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi nel paese considerato.
- 40.
- La Commissione rammenta come il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello
Statuto, applicabile alle pensioni in forza dell'art. 82 del medesimo, miri a garantire
un identico potere d'acquisto nei vari paesi in cui risiedono i dipendenti in attività
o in pensione e come esso sia calcolato «in rapporto alle condizioni di vita nelle
varie sedi di servizio». Sottolineando che le modalità di applicazione degli artt. 64
e 65 dello Statuto sono definite all'allegato XI dello Statuto, essa fa valere che, in
forza dell'art. 3, n. 5, di tale allegato, «i coefficienti correttori applicabili nelle
capitali e nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo sono
determinati in base alle relazioni tra le parità economiche [...] ed i tassi di cambio
previsti all'art. 63 dello Statuto per i paesi corrispondenti».
- 41.
- A questo proposito, le parità economiche o «parità del potere d'acquisto»
rappresenterebbero elementi statistici destinati a raffigurare i rapporti tra il costo
della vita nelle differenti capitali e Bruxelles, espressi nelle corrispondenti monete
in rapporto al franco belga, e sarebbero calcolati sulla base di un certo numero di
beni e servizi, per i quali verrebbe effettuato un raffronto tra i prezzi a Bruxelles
e quelli nelle altre capitali. La Commissione rileva che se, per esempio, occorrono
4 500 lire per acquistare a Roma prodotti che a Bruxelles costano 100 franchi belgi,
la parità economica sarà di 45 lire per franco. Rilevando poi che le pensioni sono
fissate in franchi belgi, essa sostiene che, per tradurre ogni anno il rapporto tra il
potere di acquisto di una retribuzione o di una pensione versata in Italia e quella
versata nello stesso momento a Bruxelles, è indispensabile esprimere i due importi
nella stessa moneta, utilizzando il tasso di cambio alla data del detto rapporto, in
riferimento alla situazione esistente al 1° luglio. Pertanto, supponendo che il tasso
di cambio ufficiale sia di 50 lire per franco, il coefficiente correttore nell'esempio
menzionato sarebbe di 45/50 ossia il 90%.
- 42.
- La Commissione conclude da quanto sopra che i principi che sottendono
all'elaborazione dei coefficienti correttori, enunciati dallo Statuto, sono stati nella
fattispecie pienamente osservati. Essa fa valere che la metodologia applicata
dall'Istituto statistico delle Comunità europee (in prosieguo: l'«Istituto statistico»)
nella determinazione dei coefficienti correttori è stata ritenuta corretta dal
Tribunale nella sua sentenza 7 dicembre 1995, Abello e a./Commissione, citata.
Quanto ai tassi di cambio menzionati dai ricorrenti, essa precisa che il coefficiente
correttore è determinato dalle relazioni tra le parità economiche e i tassi di cambio
previsti all'art. 63 dello Statuto, vale a dire quello applicato ai fini dell'esecuzione
del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di cui
trattasi.
- 43.
- In ordine all'asserita illegittimità delle disposizioni dell'allegato XI dello Statuto, la
Commissione fa rinvio alle spiegazioni già fornite per quanto riguarda la logica del
meccanismo di calcolo dei coefficienti correttori di cui alle norme del suddetto
allegato. A suo parere, tali norme andrebbero collocate al medesimo rango delle
norme contenute nell'art. 64 dello Statuto, tenuto conto del rinvio operato dall'art.
65 bis del medesimo. Essa ricorda però che, ai sensi del suddetto art. 64, il
coefficiente correttore per ogni paese, stabilito ad un livello superiore, inferiore o
pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita, è determinato con riferimento a
quello applicabile nelle città sedi delle istituzioni, e, nella fattispecie, Bruxelles,
relativamente alle quali, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, il
coefficiente è pur sempre pari al 100%. E' pertanto priva di fondamento l'opinione
secondo cui, una volta calcolato il coefficiente correttore per un determinato paese,
la sua evoluzione dovrebbe prescindere dal rapporto con la retribuzione base, vale
a dire il 100% fissato per Bruxelles.
- 44.
- Il Consiglio aderisce all'argomentazione della Commissione.
Giudizio del Tribunale
- 45.
- Per garantire a tutti i dipendenti una retribuzione avente lo stesso potere d'acquisto
indipendentemente dal loro luogo di servizio, l'art. 64, primo comma, dello Statuto,
prevede che «alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene
attribuito [...] un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100%, in
rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio». In forza degli artt. 64,
secondo comma, e 65 dello Statuto, il coefficiente correttore è pari a 100 per
Bruxelles e Lussemburgo e, per gli altri paesi, è determinato dal Consiglio che
delibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata.
- 46.
- Per quanto riguarda le pensioni di cui agli artt. 77-81 bis dello Statuto, tra le quali
sono ricomprese le pensioni di vecchiaia e di invalidità corrisposte agli ex
dipendenti, l'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto, dispone che «a tali
pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese [...] in cui il
titolare della pensione comprova di aver stabilito la propria residenza». Pur non
rinviando espressamente all'art. 64 dello Statuto, applicabile alle retribuzioni dei
dipendenti, l'art. 82 del medesimo si riferisce comunque al coefficiente correttore
fissato per ciascun paese, secondo i criteri menzionati in tale articolo (v.
Pfloeschner/Commissione, citata, punto 48).
- 47.
- Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere che il coefficiente correttore fissato per
l'Italia dal regolamento n. 3161/94 è contrario all'art. 64 dello Statuto, per il fatto
che le modalità di calcolo di tale coefficiente sarebbero basate su un criterio non
previsto da tale articolo, e cioè su un rapporto tra parità economiche e tasso di
cambio.
- 48.
- Tuttavia, occorre ricordare che l'attuazione del principio di equivalenza del potere
di acquisto di cui all'art. 64 dello Statuto non si basa unicamente su tale articolo,
ma anche sugli artt. 63, 65 e 65 bis dello Statuto, l'ultimo dei quali prevede che «le
modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI [dello
Statuto]». Tali articoli hanno tutti lo stesso rango normativo dell'art. 64 dello
Statuto e vanno quindi presi anch'essi in considerazione (sentenza del Tribunale 1°
dicembre 1996, causa T-177/95, Barraux e a./Commissione, Racc.PI, pag. II-1451,
punto 35), tenendo conto in particolare che l'art. 65 bis e l'allegato XI sono stati
incorporati allo Statuto dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) 19 dicembre
1991, n. 3830, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee,
nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda
le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361, pag. 1).
- 49.
- Ne emerge in particolare che un regolamento di esecuzione come il regolamento
n. 3161/94, che ha ad oggetto l'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle
pensioni, nonché dei coefficienti correttori ad esse applicabili, e che si basa
espressamente sugli artt. 63 - 65 bis e 82 dello Statuto, nonché sull'allegato XI di
quest'ultimo, non può derogare ai principi contenuti in tali disposizioni (sentenza
del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione, Racc.PI pag.
II-777, punti 32 e 33).
- 50.
- Orbene, l'argomentazione dei ricorrenti, che mette in discussione la pertinenza del
criterio delle parità economiche così come la rilevanza del tasso di cambio dellamoneta del paese interessato, disconosce le pertinenti disposizioni dello Statuto
relative alle modalità di calcolo dei coefficienti correttori applicabili alle
retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti.
- 51.
- In primo luogo, l'art. 1, n. 3, lett. a), dell'allegato XI dello Statuto prevede che le
parità economiche, il cui calcolo spetta all'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti
nazionali, «determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento a
Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in
servizio all'interno degli Stati membri, nelle capitali e talune altre sedi di servizio
previste all'articolo 9».
- 52.
- Come emerge dalle spiegazioni della Commissione, non contestate, la parità
economica tra Bruxelles, città di riferimento ai sensi dell'art. 64 dello Statuto e
dell'art. 1 dell'allegato XI, e la capitale di uno Stato membro, nel caso di specie
Roma, è calcolata in base ad indicatori statistici relativi ai prezzi di taluni beni e
servizi rappresentativi, raggruppati all'interno di 173 parità di potere d'acquisto
elementari. Tali parità elementari costituiscono, secondo la giurisprudenza, gli
indicatori appropriati per rispecchiare, in maniera necessariamente approssimativa,
il costo della vita e, di conseguenza, le condizioni di vita dei dipendenti comunitari
(v. sentenza Abello e a./Commissione, citata, punto 41, e ordinanza della Corte 5
febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta).
- 53.
- Rispetto ad ognuno dei paesi interessati, la parità economica permette così di
stabilire annualmente, per il periodo di riferimento che, ai sensi dell'art. 1, n. 1,
dell'allegato XI dello Statuto, è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio
dell'anno durante il quale ha luogo l'esame, l'ammontare, espresso nel caso di
specie in lire con rapporto al franco belga, necessario per acquistare i
corrispondenti generi acquistabili a Bruxelles con un franco belga. Essendo tale
esame effettuato annualmente dall'Istituto statistico con la collaborazione degli
istituti nazionali, sulla base del prezzo medio dei differenti beni e servizi sopra
menzionati, ne risulta in particolare che, contrariamente a quanto lasciano
intendere le ricorrenti, viene tenuto conto dell'evoluzione del livello dei prezzi per
ogni paese interessato, con rapporto a Bruxelles. Dal fascicolo emerge infatti che,
tra il 1° luglio 1993 e il 1° luglio 1994, la parità economica tra l'Italia e il Belgio,
calcolata in riferimento alle capitali di tali Stati, è passata da 44,756 LIT/BFR a
45,218 LIT/BFR.
- 54.
- In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del coefficiente
correttore, l'allegato XI dello Statuto prevede espressamente, all'art. 3, n. 5, che «i
coefficienti correttori applicabili nelle capitali e nelle sedi di servizio diverse da
Bruxelles e Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni tra le parità
economiche di cui all'art. 1 ed i tassi di cambio previsti all'art. 63 dello Statuto per
i paesi corrispondenti», cioè i tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio
generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento.
- 55.
- Ne consegue che l'applicazione del tasso di cambio ai fini del calcolo del
coefficiente correttore risulta esplicitamente dalle disposizioni statutarie e non può
essere considerato contrario all'art. 64 dello Statuto. Le «condizioni di vita» di cui
a tale articolo devono infatti essere intese come concernenti il costo della vita
espresso dal potere d'acquisto di cui dispongono i dipendenti in attività e i titolari
di una pensione, il quale costituisce la misura della quantità di beni e servizi che
può procurare un'unità monetaria in un dato momento (v. sul punto, sentenza
Abello e a./Commissione, citata, punto 40). Orbene le parità economiche sono
espresse nella moneta di ciascun paese interessato, nel caso di specie in lire, con
rapporto al franco belga, alla data del 1° luglio dell'anno in esame, mentre
l'ammontare delle pensioni, ai sensi dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto,
è espresso in franchi belgi. È dunque necessario, allo scopo di garantire a tale data
l'equivalenza del potere d'acquisto tra le pensioni versate a Bruxelles, a cui si
applica un coefficiente del 100%, e quelle versate in un altro Stato membro,
tradurre il rapporto tra la parità economica e il valore dell'unità monetaria
interessata utilizzando il tasso di cambio attualizzato esistente alla data di tale
rapporto.
- 56.
- Si deve rilevare che i ricorrenti non adducono alcun elemento atto a confutare la
legittimità del calcolo effettuato. Dal fascicolo emerge al contrario che il
coefficiente correttore, fissato per l'Italia all'81,7 a partire dal 1° luglio 1995
mediante regolamento il n. 2936/95, corrisponde esattamente al rapporto in lire
esistente a tale data tra la parità economica Bruxelles/Roma, da un lato, e il tasso
di cambio statutario della lira, di cui all'art. 63 dello Statuto, dall'altro lato, vale a
dire 46,671 : 57,113 x 100.
- 57.
- Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità presentata nelle cause T-212/96 e
T-215/96 avverso le norme contenute all'allegato XI dello Statuto, essa è stata fatta
valere dai ricorrenti unicamente nell'ambito della memoria di replica, e in seguito
al riferimento fatto ad esse dalla Commissione nel controricorso onde giustificare
il fondamento statutario del calcolo del coefficiente correttore impugnato.
- 58.
- Orbene, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è
vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su
elementi di diritto e di fatto emessi durante il procedimento.
- 59.
- Nella fattispecie, le norme di cui all'allegato XI dello Statuto non possono
considerarsi alla stregua di un elemento emerso durante il procedimento, tale da
giustificare la presentazione tardiva della presente eccezione di illegittimità. Infatti,
come emerge dalla giurisprudenza, si presume che i dipendenti delle Comunità
conoscano lo Statuto (v. sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-12/94,
Daffix/Commissione, Racc.PI pag. II-1197, punto 16, e giurisprudenza citata), e ciò
vale a fortiori nel momento in cui è presentato un ricorso dinanzi al Tribunale.
- 60.
- Ne consegue che l'eccezione di illegittimità sollevata nelle cause T-212/96 e T-215/96 è irricevibile.
- 61.
- Da quanto sopra esposto consegue che la prima parte del primo motivo va
respinta.
Sulla seconda parte, relativa alla violazione degli artt. 63, secondo comma, e 82,
n. 1, quarto comma, dello Statuto, nonché dell'art. 45 dell'allegato VIII del
medesimo
Argomenti delle parti
- 62.
- I ricorrenti sostengono che, avendo essi esercitato l'opzione riconosciuta dall'art.
35 dell'allegato VIII dello Statuto di ricevere la propria pensione in franchi belgi,
i tassi di cambio di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, cui fa rinvio l'art.
82, n. 1, quarto comma, del medesimo, non erano applicabili, cosicché il relativo
calcolo del coefficiente correttore sarebbe errato.
- 63.
- Nella causa T-212/96, il ricorrente sostiene inoltre che la liquidazione della sua
pensione ha dato luogo ad un'operazione di duplice conversione, dapprima per
convertire in lire il conteggio iniziale della pensione espressa in franchi belgi, quindi
per riversargli tale importo in franchi belgi. Orbene, questa duplice conversione,
oltre ad non essere necessaria, non sarebbe autorizzata dall'art. 63 dello Statuto,
poiché soltanto le pensioni che vanno versate in una moneta diversa dal franco
belga vanno calcolate in base ai tassi di cambio. Alla luce di questa analisi il
ricorrente ritiene che nella fattispecie il coefficiente correttore dovesse essere pari
al 100%.
- 64.
- Da ultimo, nella causa T-116/96, il ricorrente aggiunge che il coefficiente correttore
per l'Italia non doveva essergli applicato, avendo egli fatto uso della facoltà,
concessagli dall'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, di ricevere il pagamento
della sua pensione in franchi belgi.
- 65.
- La Commissione replica che il coefficiente correttore italiano è definito in base al
rapporto parità economica/tasso di cambio e dev'essere applicato alle pensioni degli
interessati in quanto questi risiedono in Italia. L'opzione prevista dall'art. 45
dell'allegato VIII dello Statuto sarebbe infatti una semplice modalità di pagamento
(sentenza della Corte 11 marzo 1982, causa 127/80, Grogan/Commissione, Racc.
pag. 869, punti 14 e 15), e non riguarderebbe quindi le modalità di calcolo del
coefficiente correttore, stabilite dall'art. 3, n. 5, dell'allegato XI, che andrebbe
applicato in funzione del luogo di residenza del pensionato, in conformità dell'art.
82, n. 1, secondo comma, dello Statuto. La Commissione ne deduce che i ricorrenti
confondono, da un lato, l'incidenza dei tassi di cambio sulla determinazione dei
coefficiente correttori, ai sensi dell'art. 3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto, e,
dall'altro, le modalità di liquidazione delle pensioni, previste dall'art. 45
dell'allegato VIII del medesimo.
- 66.
- La Commissione contesta peraltro l'asserzione del ricorrente nella causa T-116/96, secondo la quale sarebbe stata effettuata un'operazione di duplice
conversione. Risulterebbe infatti dai prospetti di pensione del ricorrente, nei
quali la colonna relativa ai tassi di cambio indica un rapporto pari a
«1,00000», che, in caso di opzione per un pagamento in franchi belgi,
l'amministrazione versa direttamente in questa moneta, sul conto belga dei
beneficiari, l'importo della pensione, che resta assoggettata all'applicazione
del coefficiente correttore previsto per l'Italia.
- 67.
- Il Consiglio sottolinea come alle pensioni dei ricorrenti, residenti in Italia, si
applichi, in forza delle disposizioni statutarie, il coefficiente correttore fissato per
questo paese, indipendentemente dal fatto che essi abbiano optato per un
pagamento della loro pensione in franchi belgi.
Giudizio del Tribunale
- 68.
- Ai sensi dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto, «le pensioni espresse in
franchi belgi sono pagate in una delle monete di cui all'art. 45 dell'allegato VIII alle
condizioni previste all'art. 63, secondo comma». L'art. 45 dell'allegato VIII dello
Statuto offre ai pensionati la scelta tra la corresponsione della pensione nella
moneta del loro paese d'origine o in quella del paese di residenza, o, ancora, in
quella del paese o della sede dell'istituzione di appartenenza; nella fattispecie, in
franchi belgi. L'art. 63, secondo comma, dello Statuto dispone che «la retribuzione
pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di
cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla
data del 1° luglio [dell'anno in questione]».
- 69.
- Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tali norme non pregiudicano i
principi applicabili al calcolo dei coefficienti correttori, così come definiti dagli artt.
64-65 bis e dall'art. 82 dello Statuto, nonché all'allegato XI del medesimo.
- 70.
- L'art. 45 del suddetto allegato VIII, cui fa rinvio l'art. 82, n. 1, quarto comma, dello
Statuto ha ad oggetto unicamente le modalità di corresponsione delle prestazioni
pensionistiche (v., a tal riguardo, sentenza Grogan/Commissione, citata, punti 14
e 15), in merito alla scelta, di cui gode il titolare di una pensione, della valuta in
cui essa potrà essere erogata. Ne consegue che la scelta, da parte dei ricorrenti,
della valuta di pagamento delle relative prestazioni pensionistiche non poteva
ostare all'attribuzione a tali pensioni, in forza dell'art. 82, n. 1, secondo comma,
dello Statuto, del coefficiente fissato per l'Italia, paese in cui essi risiedono.
Correttamente è stato quindi loro erogato l'81,7% dell'importo della prestazione
pensionistica di base corrisposta ad un pensionato che risiede a Bruxelles, per il
quale il coefficiente correttore è il 100%.
- 71.
- Orbene, è già stato rilevato (v. supra, punto 54) che, ai sensi dell'art. 3, n. 5,
dell'allegato XI dello Statuto, tale coefficiente è determinato sulla base del
rapporto tra la parità economica relativa al paese di cui trattasi e il tasso di cambio
ufficiale della sua valuta, di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, vale a
dire il tasso di cambio utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delle
Comunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento. Ne consegue che,
nella fattispecie, doveva utilizzarsi il tasso di cambio suddetto in ordine al calcolo
del coefficiente correttore applicabile alle pensioni di cui è causa; è comunque fatta
salva la possibilità di una successiva utilizzazione del medesimo tasso di cambio in
caso di opzione per una corresponsione delle pensioni in lire, ai sensi dell'art. 63,
secondo comma, dello Statuto, ai fini della conversione in tale valuta dell'importo
finale delle medesime, originariamente espresse in franchi belgi secondo il disposto
dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto.
- 72.
- Ciò posto, l'argomento dei ricorrenti secondo cui il tasso di cambio della lira non
doveva essere preso in considerazione al fine del calcolo del coefficiente correttore
in quanto essi già avevano optato per un pagamento in franchi belgi, va respinto.
- 73.
- In ordine all'affermazione del ricorrente nella causa T-116/96, secondo cui si
sarebbe proceduto ad un'operazione di «doppia conversione», basta rilevare, come
la Commissione giustamente sottolinea, che il prospetto di pensione impugnato,
espresso in franchi belgi, indica, alla colonna «tasso», un tasso di cambio del
«1,0000000», con la conseguenza che sull'importo effettivamente corrisposto è stato
calcolato il solo coefficiente correttore fissato per l'Italia, coefficiente applicato allapensione di base di cui il ricorrente era titolare.
- 74.
- Da quanto sopra risulta che la seconda parte del motivo va respinta.
- 75.
- Il primo motivo va pertanto respinto nella sua totalità.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento e
dei diritti acquisiti
Argomenti delle parti
- 76.
- I ricorrenti sostengono che la riduzione della pensione fino ad allora percepita
costituisce una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento degli
interessati, in quanto essi potevano ragionevolmente attendersi un mantenimento
del loro reddito nominale.
- 77.
- A parere dei ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96, tale legittimo affidamento
emerge dalla prassi seguita dalle istituzioni, consistente nel garantire il
mantenimento del reddito dei beneficiari di emolumenti comunitari, prassi che è
stata affermata sia dalla Commissione, nella sua proposta del 18 ottobre 1990 [doc.
SEC (90) 1836 def., punti 37 e 38] e nelle sue dichiarazioni del 1991 in seno agli
organi di concertazione, sia dal Consiglio in una dichiarazione del 15 dicembre
1981.
- 78.
- Per parte sua, il ricorrente nella causa T-116/96 sostiene che, optando per un
pagamento della sua pensione in franchi belgi, egli ha avuto la convinzione di avere
diritto a ricevere la stessa pensione che viene versata ai pensionati residenti in
Belgio. Tale interpretazione è tanto più fondata in quanto egli è stato sempre
retribuito in franchi belgi allorché prestava servizio a Bruxelles ed ha maturato i
suoi diritti a pensione in tale moneta. La sua pensione costituisce quindi un diritto
acquisito, a cui l'applicazione di un coefficiente correttore ridotto arrecherebbe
pregiudizio. L'argomentazione della Commissione, basata sulla sentenza
Grogan/Commissione, dianzi citata, sarebbe priva di pertinenza, in quanto da tale
sentenza emergerebbe che una modificazione repentina della situazione dei
pensionati costituirebbe una violazione del loro legittimo affidamento. Ciò si
sarebbe per l'appunto verificato nel caso di specie, dal momento che, per anni, gli
sarebbe stata versata una pensione di importo costante, salvo modifiche
maggiorative.
- 79.
- La Commissione sostiene che le dichiarazioni richiamate dai ricorrenti nelle cause
T-212/96 e T-215/96 non hanno natura di impegno, né hanno potuto essere tali da
fondare una qualsiasi legittima aspettativa per l'avvenire. La Commissione precisa
che, nell'ambito della revisione statutaria contestuale al nuovo metodo del 1991, il
solo reddito di cui si garantiva espressamente il mantenimento concerneva il
contributo temporaneo, il quale, a norma dell'art. 66 bis, n. 4, dello Statuto, non
poteva comportare la riduzione della retribuzione ad un importo inferiore agli
importi netti riscossi prima della sua applicazione.
- 80.
- La Commissione sostiene inoltre che la tutela automatica del reddito nominale
avrebbe disconosciuto il principio di equivalenza del potere di acquisto dei diversi
Stati membri, che i coefficienti correttori mirano invece a garantire. La
Commissione sarebbe tenuta a calcolare le conseguenze di un eventuale aumento,
o diminuzione, del coefficiente correttore sull'importo versato a titolo di
retribuzione o di pensione, poiché, in caso contrario, persone interessate quali i
ricorrenti godrebbero di prestazioni superiori a quelle loro dovute con riguardo alle
condizioni di vita esistenti nel luogo di residenza.
- 81.
- Per quanto riguarda il ricorrente nella causa T-116/96, egli trascurerebbe le
disposizioni dell'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto, secondo cui alle
pensioni è attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare
della pensione comprova di avere la sua residenza: nella fattispecie l'Italia. La
circostanza che il ricorrente abbia optato per un pagamento della sua pensione in
franchi belgi, a norma dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, sarebbe
irrilevante in quanto questo articolo riguarderebbe solo una modalità di pagamento
delle pensioni, e non la possibilità di un differente calcolo delle relative spettanze.
Ciò sarebbe, del resto, quanto è stato espressamente confermato nella citata
sentenza Grogan/Commissione. In risposta all'obiezione secondo cui la Corte aveva
nondimeno annullato la decisione in questione, la Commissione ribatte che ciò
riguardava un aspetto preciso della normativa contestata, relativo all'insufficienza
del periodo transitorio previsto per la modificazione del regime applicabile,
fattispecie non equiparabile alla presente.
- 82.
- Il Consiglio osserva che il ricorrente non può far leva sul principio di tutela del
legittimo affidamento per opporsi alla legittimità di una norma di regolamento
nuova, soprattutto in un settore il cui oggetto implica un costante adeguamento in
funzione delle variazioni della situazione economica (sentenza Barraux e
a./Commissione, citata, punto 47). Inoltre, nessuno dei suoi atti avrebbe potuto
ingenerare nei ricorrenti la convinzione dell'esistenza di un principio di
mantenimento del reddito nominale.
Giudizio del Tribunale
- 83.
- Secondo costante giurisprudenza, un dipendente non può far valere il principio del
legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione
regolamentare, soprattutto in un campo il cui oggetto comporta un adeguamento
costante in relazione alle variazioni della situazione economica (v. sentenza della
Corte 14 giugno 1988, causa 33/87, Christianos/Corte di giustizia, Racc. Pag. 2995,
punto 23; sentenze del Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-98/92 e T-99/92,
Di Marzio e Lebedef/Commissione, Racc.PI, pag. II-541, punto 68, e Barraux e
a./Commissione, citata, punto 47).
- 84.
- Nel caso di specie, il carattere variabile nel tempo dell'importo delle pensioni
emerge chiaramente dalle disposizioni dello Statuto, dal momento che ad esse è
attribuito, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto, un coefficiente correttore il cui
adeguamento è effettuato ogni anno dal Consiglio, nell'ambito dell'esame annuale
delle retribuzioni dei dipendenti previsto dall'art. 65, n. 1, dello Statuto.
- 85.
- Inoltre, i ricorrenti non hanno provato, come richiesto dalla giurisprudenza (v.
segnatamente sentenza Barraux e a./Commissione, citata, punto 50), che
l'amministrazione comunitaria, fornendo loro precise garanzie, abbia fatto sorgere
loro fondate aspettative di ottenere la non applicazione del coefficiente correttore
stabilito per il loro paese di residenza nell'ipotesi in cui la sua applicazione avesse
portato ad una riduzione dell'importo nominale del loro reddito.
- 86.
- Per quanto riguarda i ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96, essi, nonostante
la richiesta in tal senso del Tribunale, non hanno esibito alcun documento che
dimostri l'esistenza delle presunte dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.
Quanto poi alla proposta di regolamento della Commissione 18 ottobre 1990, anche
se essa avesse effettivamente contenuto le disposizioni richiamate, il suo carattere
provvisorio e generico non era tale da comportare assicurazioni precise tali da
ingenerare in essi fondate aspettative.
- 87.
- Per quanto concerne il ricorrente nella causa T-116/96, l'asserito legittimo
affidamento che esso fa valere si basa non già su precise assicurazioni da parte
dell'amministrazione comunitaria, ma su un'errata interpretazione delle norme
statutarie. Infatti, l'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto ha ad oggetto unicamente
le modalità di versamento delle pensioni, senza però porre in questione
l'applicazione del coefficiente correttore relativamente al paese in cui il titolare
della pensione comprovi di aver stabilito la propria residenza, ai sensi del disposto
dell'art. 82, n. 1, dello Statuto (v. supra, punto 70).
- 88.
- Tale interpretazione non è inficiata dall'argomento del ricorrente secondo cui la
sua pensione, avendo natura contributiva, costituirebbe un diritto acquisito che
l'applicazione del coefficiente correttore impugnato avrebbe pregiudicato.
- 89.
- Tale argomento si basa sull'idea, errata, secondo cui il «diritto a pensione» del
ricorrente avrebbe subìto una diminuzione, visto che disposizioni dell'allegato VIII
dello Statuto operano una netta distinzione tra la determinazione del «diritto a
pensione», materia disciplinata dal capitolo II dell'allegato, e il «versamento delle
prestazioni», disciplinato dagli artt. 45 e 46 dell'allegato (sentenze della Corte 11
marzo 1982, Grogan/Commissione, citata, punto 14, causa 164/80, De
Pascale/Commissione, Racc. pag. 909, punto 16 e causa 167/80, Racc. pag. 931,
punto 16).
- 90.
- Pertanto, i mutamenti degli importi delle pensioni effettivamente erogate, dovuti
alle variazioni dei tassi di cambio e dei coefficienti correttori, nonostante si
ripercuotano sul versamento delle prestazioni ai sensi degli artt. 45 e 46
dell'allegato VIII, non hanno tuttavia pregiudicato il diritto a pensione dei loro
titolari, determinato in base al capitolo II dell'allegato VIII, e che costituisce la
base per il calcolo degli importi delle prestazioni effettivamente corrisposti
(sentenze citate Grogan/Commissione, punto 15, De Pascale/Commissione, punto
17 e Curtis/Parlamento, punto 17).
- 91.
- Né tale soluzione può rimettersi in questione per il solo fatto che, in tali sentenze,
la Corte ha pur sempre ritenuto che fosse stato ignorato il legittimo affidamento
dei pensionati. In tali cause, infatti, la violazione del legittimo affidamento risultava
dalla durata troppo breve del regime transitorio, dalla cui attuazione era scaturita
una progressiva riduzione degli importi corrisposti ai titolari delle pensioni di cui
trattasi, e che il Consiglio aveva attuato in funzione dell'introduzione del nuovo
regime statutario di coefficienti correttori, che faceva seguito ad un periodo di
inerzia, ad esso imputabile, protrattosi per anni (v. sentenze citate
Grogan/Commissione, punti 34 e 35, De Pascale/Commissione, punti 29 e 30 e
Curtis/Parlamento, punti 34 e 35). Infatti, poiché la riduzione dell'importo nominale
della pensione corrisposta non era, nella fattispecie, se non la conseguenza
dell'adeguamento annuo del coefficiente correttore per l'Italia, così come previsto
dallo Statuto, e non la conseguenza di un'improvvisa modifica della disciplina
statutaria in materia, gli argomenti proposti dal ricorrente non possono accogliersi.
- 92.
- Ne consegue che il secondo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento
Argomenti delle parti
- 93.
- I ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96 sostengono che il metodo di calcolo del
coefficiente correttore dà adito a discriminazioni sotto due aspetti.
- 94.
- In primo luogo, i titolari di pensioni i quali hanno optato per un pagamento della
loro pensione in franchi belgi, conformemente all'art. 45 dell'allegato VIII dello
Statuto, sarebbero svantaggiati rispetto a chi ha scelto un pagamento nella moneta
del paese di residenza, nei limiti in cui il calcolo del coefficiente correttore include
anche, nei loro confronti, il tasso di cambio della lira alla data del 1° luglio
dell'anno di riferimento, di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto. Il
pregiudizio subìto sarebbe tanto più grave in quanto l'opzione offerta dall'art. 45
dell'allegato VIII dello Statuto può esercitarsi solo ogni due anni.
- 95.
- In secondo luogo, il metodo di calcolo dei coefficienti correttori comporterebbe una
disparità di trattamento tra i titolari di pensione residenti in paesi a moneta forte
e quelli residenti in paesi a moneta debole. Questi ultimi sarebbero sfavoriti in caso
di acquisti effettuati in paesi a moneta forte, mentre coloro che risiedono in paesi
a moneta forte sarebbero favoriti in caso di acquisti in paesi a moneta svalutata.
A tal proposito, i ricorrenti contestano l'argomento della Commissione secondo cui
l'equivalenza del potere d'acquisto è garantita in funzione del luogo in cui si presta
servizio, indipendentemente dal fatto che le retribuzioni percepite possano
rappresentare un potere d'acquisto differente in funzione dei paesi nei quali esse
sono spese dai beneficiari. A loro parere, tale regola si risolve nell'istituire una
presunzione secondo la quale ognuno dovrebbe spendere il proprio reddito
unicamente nel paese di residenza, il che sarebbe in contraddizione col fatto che
le spese sono effettuate in un ambito comunitario, tenuto conto della libera
circolazione dei beni e dei servizi.
- 96.
- Inoltre, sarebbe particolarmente anormale il fatto che Stati membri a moneta più
forte e ad inflazione più contenuta dell'Italia, quali la Germania, la Francia o il
Regno Unito, abbiano un coefficiente correttore superiore al 100%, pur essendo
l'inflazione di tali paesi diminuita. La riduzione del coefficiente correttore per
l'Italia, passato dal 94,2% nel 1994 all'81,7% nel 1995, non tiene quindi in debito
conto l'inflazione italiana, pari al 5,4%.
- 97.
- La Commissione ritiene che non esista alcuna discriminazione tra titolari di
pensioni che hanno optato per un pagamento in franchi belgi e quelli che hanno
scelto un versamento nella moneta del loro paese di residenza, in quanto, per
queste due categorie di pensionati, si applica lo stesso coefficiente correttore, cioè
quello applicabile al loro paese di residenza. Il coefficiente correttore verrebbe
definito tenendo conto del tasso di cambio previsto dall'art. 63 dello Statuto alla
data del 1° luglio dell'anno di riferimento, cosicché a tale data esisterebbe un
perfetto adeguamento tra l'importo versato in Belgio e quello accreditato in Italia.
Successivamente, e fino al nuovo adeguamento dei coefficienti correttori al 1° luglio
dell'anno seguente, i titolari di pensioni residenti in Italia che hanno scelto di
esercitare l'opzione per un pagamento in franchi belgi resterebbero vincolati alla
loro scelta, in funzione dell'evoluzione sul mercato del tasso di cambio del francobelga rispetto alla lira. Tuttavia, sarebbe sempre possibile modificare tale scelta e
richiedere, a norma dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, un versamento nella
moneta del paese di residenza. L'argomento dei ricorrenti secondo cui sarebbe
stato loro impossibile modificare tale scelta è pertanto privo di rilevanza, non
avendo essi in nessun caso preso iniziative in tal senso.
- 98.
- Quanto all'asserita discriminazione tra i titolari di pensione residenti in paesi a
moneta debole e quelli residenti in paesi a moneta forte, la Commissione obietta
che la regola dell'equivalenza del potere d'acquisto, finalità del coefficiente
correttore , prescrive che esso sia determinato in funzione del luogo di residenza,
conformemente all'art. 82 dello Statuto, vale a dire del luogo in cui è provato che
le somme versate possono essere spese. La tesi secondo cui il coefficiente
correttore dovrebbe tener conto delle spese effettuate non solo nel luogo di
residenza, ma anche negli altri paesi della Comunità sarebbe priva di fondamento
e sarebbe già stata respinta dalla Corte in una sentenza del 16 giugno 1971, cause
riunite 63/70-75/70, Bode e a./Commissione (Racc. pag. 549).
- 99.
- Gli argomenti dei ricorrenti in merito all'aumento dei prezzi in Italia non avrebbero
dimostrato l'esistenza di alcun errore imputabile ai calcoli effettuati dall'Istituto
statistico delle Comunità europee. Inoltre, nel considerare l'evoluzione dei
coefficienti correttori unicamente in relazione all'inflazione, i ricorrenti
trascurerebbero del tutto l'elemento determinante, costituito dall'evoluzione dei
tassi di cambio. Orbene, se non si fosse tenuto conto del tasso di cambio della lira
nel calcolo del coefficiente correttore, i ricorrenti si sarebbero giovati di un indebito
vantaggio rispetto all'aumento reale del costo della vita in Italia, cosa che sarebbe
stata in contrasto con il principio di parità di trattamento.
- 100.
- Il Consiglio ritiene che il ricorrente non possa addebitargli le conseguenze della
propria scelta di ricevere la pensione in franchi belgi. Esso osserva peraltro che i
ricorrenti fanno riferimento soltanto agli effetti dell'inflazione, senza tener conto
dell'evoluzione dei tassi di cambio, la cui presa in considerazione è invece
fondamentale nell'ambito del calcolo dei coefficienti correttori.
Giudizio del Tribunale
- 101.
- Il principio della parità di trattamento nei riguardi dei titolari di pensioni è tutelato
nel senso che i coefficienti correttori mirano a garantire a tutti gli ex dipendenti
prestazioni che comportino lo stesso potere d'acquisto indipendentemente dal luogo
di residenza (sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 284/87,
Schäflein/Commissione, Racc. pag. 4475, punto 9; v. del pari sentenza
Pfloeschner/Commissione, citata, punto 47). A tal fine, l'art. 82, n. 1, secondo
comma, dello Statuto impone che alle pensioni venga attribuito «il coefficiente
correttore fissato per il paese [...] in cui il titolare della pensione comprova di aver
stabilito la propria residenza».
- 102.
- Fatte salve le norme relative alla fissazione di coefficienti correttori specifici per
luoghi determinati, alle pensioni corrisposte a chi risiede in uno stesso paese sarà
pertanto applicato lo stesso coefficiente correttore, a prescindere dall'opzione degli
interessati circa la valuta di pagamento delle suddette pensioni, di cui all'art. 45
dell'allegato VIII dello Statuto.
- 103.
- Orbene, nella fattispecie emerge dalle affermazioni, pacifiche, della Commissione
che il coefficiente correttore fissato, col regolamento n. 2963/95, a 81,7% per l'Italia
a far data dal 1° luglio 1995 è stato applicato a tutte le pensioni corrisposte a chi
comprovò di aver residenza in Italia, senza distinzione a seconda di un'opzione per
un pagamento in franchi belgi, in lire o eventualmente nella valuta del paese
d'origine.
- 104.
- Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto, tale
coefficiente va calcolato in base alle relazioni fra le parità economiche del paese
di cui trattasi, stabiliti dall'Istituto statistico il 1° luglio dell'anno di riferimento, e
i tassi di cambio della relativa moneta alla medesima data, al valore che essa ha ai
fini dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, e
indipendentemente dalle modalità di pagamento scelte dal titolare della pensione
cui il coefficiente correttore si applica.
- 105.
- Dal complesso di tali elementi risulta che, per garantire l'applicazione di un
coefficiente correttore che sia identico per tutte le pensioni erogate a chi risiede
in Italia, il calcolo del coefficiente correttore doveva effettuarsi, in conformità con
le norme, sopracitate, di cui all'allegato XI dello Statuto, in base ai tassi di cambio
di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, vale a dire, nella fattispecie, quelli
della lira alla data del 1° luglio 1995.
- 106.
- Ne consegue che la censura relativa ad una pretesa violazione del principio di
parità di trattamento nei riguardi di coloro che hanno optato per un'erogazione
delle relative pensioni in franchi belgi è priva di fondamento.
- 107.
- Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di parità di
trattamento nei riguardi di tutti i titolari di pensioni residenti in Italia, rispetto a
quelli che risiedono in paesi a moneta forte, occorre ricordare che l'art. 82, n. 1,
secondo comma, dello Statuto, impone che alle pensioni sia attribuito il coefficiente
correttore fissato per il «paese [...] in cui il titolare della pensione comprova di aver
stabilito la propria residenza», indipendentemente dal fatto che l'importo della
pensione erogata possa spendersi in un paese diverso da quello di residenza.
- 108.
- La scelta del paese di residenza in quanto criterio di riferimento della stima delle
condizioni di vita del potere d'acquisto dei titolari di pensione si giustifica infatti
per il fatto che la nozione di residenza, a norma dell'art. 82 dello Statuto, va intesa
come il luogo nel quale l'ex dipendente ha effettivamente stabilito il centro dei
propri interessi (sentenza Schäflein/Commissione, citata, punto 9), e quindi come
il luogo in cui si presume che egli effettui le proprie spese.
- 109.
- Pertanto, seppure l'importo di una pensione può teoricamente implicare un potere
d'acquisto diverso a seconda del paese in cui l'interessato sceglie di effettuare le
proprie spese, tale fatto non costituisce una violazione del principio di parità di
trattamento, principio garantito per l'appunto dall'art. 82 dello Statuto.
- 110.
- Per quanto riguarda inoltre l'argomento secondo cui non si sarebbe tenuto conto,
nel calcolare il coefficiente correttore controverso, del tasso d'inflazione esistente
in Italia, in quanto per altri paesi membri a moneta forte sarebbe stato calcolato
un coefficiente superiore, è sufficiente ricordare che i ricorrenti non tengono conto
dei meccanismi precisi di calcolo dei coefficienti correttori, così come fissati all'art.
3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto e basati sulla relazione tra parità economiche
e tassi di cambio (v. supra, punti 31-33). La parità economica, infatti, stabilita
annualmente dall'Istituto statistico d'intesa con gli istituti di statistica nazionali,
viene determinata sulla base di un esame della media dei prezzi di un certo
numero di beni e servizi di ogni paese interessato e nell'anno di riferimento, di
guisa che, nel calcolare il coefficiente correttore, si tiene ben presente l'evoluzione
dei prezzi, e quindi il tasso di inflazione.
- 111.
- Pertanto, il quarto motivo va respinto.
Sul terzo motivo, relativo all'illegittimità del recupero retroattivo effettuato
Argomenti delle parti
- 112.
- I ricorrenti sostengono che la Commissione ha trasgredito i principi di buona
amministrazione e di certezza del diritto nel procedere al recupero retroattivo delle
somme percepite in eccesso nel corso del secondo semestre 1995, in seguito
all'adeguamento dei coefficienti correttori intervenuto a fine anno con decorrenza
dal 1° luglio 1995. A tal proposito, essi sostengono che le loro spettanze
pensionistiche hanno conosciuto variazioni tali da creare una situazione di
incertezza. I recuperi impugnati sarebbero inoltre in contraddizione con la prassi
anteriore della Commissione, seguita fino al 1994, secondo la quale non si
procedeva al recupero degli importi eventualmente risultanti in eccesso a seguito
di un adeguamento dei coefficienti correttori.
- 113.
- In risposta all'argomento della Commissione secondo cui i recuperi effettuati sono
giustificati tenuto conto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 3161/94 e
delle lettere di avvertimento inviate ai pensionati, in cui si comunicava loro la
possibilità di un adeguamento positivo o negativo delle loro pensioni in caso di
modifica dei coefficienti correttori, i ricorrenti replicano che tali avvertimenti erano
espressi al condizionale. Al momento dei versamenti, non sarebbe stato pertanto
possibile conoscere l'importo dell'indebito. I recuperi impugnati non
soddisferebbero quindi i requisiti posti dall'art. 85 dello Statuto in materia di
ripetizione dell'indebito, vale a dire la conoscenza avutane dal beneficiario o
l'evidenza dell'irregolarità del versamento.
- 114.
- I ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96 sostengono inoltre che i recuperi a cui
ha proceduto la Commissione sono discriminatori, in quanto effettuati a detrimento
dei soli pensionati residenti in Italia che hanno optato per un pagamento delle
pensioni in franchi belgi, mentre le pensioni versate in lire sono aumentate del
4,4%. Orbene, secondo il regolamento n. 3161/94 un'eventuale ripetizione
dell'indebito andava effettuata nei confronti sia dei dipendenti in servizio sia dei
titolari di pensioni nel loro complesso. Gli argomenti della Commissione riferentisi
alla compensazione dei recuperi mediante un parallelo aumento salariale non
sarebbero corroborati dai fatti, dal momento che gli stipendi base, espressi in
franchi belgi, sarebbero aumentati, nel 1996, soltanto dell'1,1%.
- 115.
- Il ricorrente nella causa T-212/96 sostiene che lo scaglionamento del recupero su
un periodo di cinque mesi è rivelatore del comportamento arbitrario della
Commissione, posto che la normativa applicabile prevedeva la possibilità di un
recupero nell'arco di dodici mesi.
- 116.
- Da ultimo, il ricorrente nella causa T-212/96 fa valere che egli, in quanto titolare
di una pensione di invalidità, deve fruire di una pensione pari a quella alla quale
avrebbe diritto all'età di 65 anni. Orbene, a suo parere, se siffatte riduzioni
dell'importo della sua pensione dovessero persistere, quest'ultima scenderebbe al
di sotto del tasso attribuitogli dall'art. 78 dello Statuto, con conseguenze sulla sua
possibilità di continuare ad assoggettarsi ai trattamenti sanitari che gli sono
necessari.
- 117.
- La Commissione ribatte che il carattere non definitivo delle somme versate nel
corso del secondo semestre nel 1995 non potesse sfuggire all'attenzione dei titolari
di pensioni, dal momento che l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3161/94 sottolineava
espressamente che i coefficienti correttori fissati per il periodo decorrente dal 1°
luglio 1994 erano suscettibili di modifiche prima del 31 dicembre 1995 con effetto
retroattivo al 1° luglio, e che sarebbero stati quindi effettuati, con effetto retroattivo
tra la data di entrata in vigore e la data di emanazione del regolamento del 1995,
adeguamenti in positivo o in negativo delle retribuzioni e pensioni già corrisposte.
- 118.
- Essa sottolinea che l'amministrazione aveva avvertito i titolari di pensione delle
conseguenze di eventuali modifiche dei coefficienti correttori a partire dal 1° giugno
1995, inserendo nelle schede di pensione le seguenti avvertenze: «L'adeguamento
annuale a titolo dell'esercizio 1995 comporterà la fissazione dei nuovi coefficienti
correttori prima del 31 dicembre 1995 con effetto retroattivo al 1° luglio 1995. Tali
nuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi
o negativi) della pensione figurante sulla scheda di pensione. Questi adeguamenti
comporteranno un richiamo in caso di aumento dovuto a tale coefficiente
correttore o il recupero delle somme percepite in eccesso in caso di diminuzione,
a partire dal 1° luglio 1995 (regolamento n. 3161/97 del Consiglio GU L 335 del
23.12.1994)». La Commissione ritiene, di conseguenza, di aver chiaramente
avvertito i pensionati della provvisorietà dei coefficienti correttori adottati di anno
in anno.
- 119.
- Essa confuta peraltro la pertinenza dell'argomento secondo cui il suo
comportamento sarebbe in contraddizione con la prassi anteriormente seguita.
Prima del regolamento n. 3161/94 essa non avrebbe proceduto ai recuperi delle
somme versate in eccesso, in quanto l'assenza di norme precise poteva giustificare
la buona fede dei beneficiari di questi importi. Tale non poteva invece essere il
caso in seguito all'adozione del suddetto regolamento da parte del Consiglio e
dell'appropriata informazione degli interessati da parte della Commissione.
- 120.
- Quanto dall'argomento tratto dall'art. 85 dello Statuto, la Commissione ribatte che
i ricorrenti non possono negare di aver avuto conoscenza dell'eventualità di una
ripetizione successiva degli importi che gli venivano accreditati, dal momento che
il meccanismo regolamentare di fissazione dei coefficienti correttori prescrive che
si proceda ai recuperi derivanti da una riduzione di tali coefficienti. Al riguardo
sarebbe particolarmente contraddittorio, da parte dei ricorrenti, il fatto di non
considerare come legittimo un adeguamento negativo e di accettare invece che si
proceda al versamento di arretrati dovuti in seguito ad un aumento dei coefficienti
correttori.
- 121.
- A parere della Commissione, il recupero degli importi versati in eccesso nel corso
del secondo semestre del 1995, effettuato a partire dal febbraio 1996, non ha datoluogo ad alcun trattamento discriminatorio fra titolari di pensioni e dipendenti in
attività, in quanto resta di applicazione generale nel suo principio. Cionondimeno,
i dipendenti delle Comunità in servizio in Italia, la cui retribuzione è pur sempre
versata in lire, e i titolari di pensione residenti in Italia che hanno optato per il
pagamento in lire, non sarebbero stati oggetto di alcun recupero, in quanto la
riduzione del coefficiente correttore italiano sarebbe stata compensata da un
contemporaneo aumento del 4,4% dell'importo nominale delle retribuzioni espresse
in lire.
- 122.
- Rispondendo ai quesiti rivoltile dal Tribunale, la Commissione ha rilevato che il
cambio della lira, di cui all'art. 63 dello Statuto, era passato dalle 47,987 LIT/BFR
al 1° luglio 1994 alle 57,113 LIT/BFR al 1° luglio 1995, con una svalutazione
superiore al 19%. In merito agli importi delle pensioni che dovevano versarsi ai
ricorrenti, essa afferma che l'importo nominale di una pensione versata in lire, cui
si applicava il coefficiente correttore dell'81,7 per l'Italia, ha subìto in termini
assoluti un lieve aumento rispetto al 1° luglio 1994, a causa della conversione del
tasso di cambio sopraesposto. Per contro, la stessa pensione, se versata
eventualmente in franchi belgi, avrebbe subìto una riduzione rispetto all'anno
precedente. Ciononostante, in termini reali, il potere d'acquisto dei due importi
pensionistici restava il medesimo.
- 123.
- Nel sottolineare da ultimo che l'adeguamento del coefficiente correttore ha luogo
solamente a fine anno, e sulla base della situazione esistente al 1° luglio dell'anno
di riferimento, la Commissione, riferendosi agli importi concretamente erogati ai
ricorrenti, rileva che, se non si fosse recuperato quanto versato in eccesso nel
secondo semestre 1995, gli interessati avrebbero concretamente goduto di un
aumento del loro potere d'acquisto dell'ordine del 19%, in quanto, a far data dal
1° luglio 1995 occorreva, per la stessa quantità di lire, una minor quantità di franchi
belgi rispetto a quelli pagati.
- 124.
- Per quanto riguarda lo scaglionamento degli importi ricuperabili, effettuato nella
fattispecie nell'arco di un periodo di cinque mesi, la Commissione fa valere che
esso è effettuato in funzione dell'entità delle somme in questione e rientra nel
potere discrezionale conferitole dal legislatore comunitario.
- 125.
- Per quanto concerne la pensione di invalidità del ricorrente nella causa T-212/96,
la Commissione rileva che l'art. 78 dello Statuto fissa il tasso della pensione in
relazione allo stipendio base del dipendente, e che il calcolo dell'importo della
pensione tiene quindi conto di tutti gli elementi che intervengono nella fase di
liquidazione, ivi compresa l'applicazione del coefficiente correttore annuale. In ogni
caso, la possibilità di assoggettarsi a controlli medici non viene per nulla
pregiudicata, dal momento che il ricorrente fruisce della copertura previdenziale
comunitaria garantita dall'art. 72 dello Statuto.
- 126.
- Il Consiglio sottolinea come il regolamento n. 3161/94, e i successivi regolamenti
quali il regolamento n. 2963/95, contengano un'espressa disposizione relativa alla
revisione dei coefficienti correttori e agli adeguamenti retroattivi che ne derivano.
Riferendosi alla sentenza Barraux e a./Commissione, citata, il Consiglio aggiunge
che lo scopo perseguito mediante l'adozione del regolamento controverso, vale a
dire il rispetto del principio e dell'equivalenza del potere d'acquisto, rende
necessario che sia possibile un effetto retroattivo.
Giudizio del Tribunale
- 127.
- Il regolamento n. 2963/95 ha fissato, con effetto retroattivo al 1° luglio 1995, un
coefficiente correttore per l'Italia pari all'81,7%. Pertanto, la Commissione ha
proceduto al recupero, nei prospetti di pensione controversi, degli importi versati
in eccedenza nel corso del secondo semestre 1995, corrispondenti alla differenza
tra l'importo corrisposto in tale periodo, nel quale permaneva pur sempre un
coefficiente correttore più elevato, e l'importo effettivamente dovuto.
- 128.
- Poiché il recupero così effettuato non era se non la conseguenza del carattere
retroattivo del suddetto coefficiente correttore, previsto dal regolamento n. 2963/95,
è necessario esaminare innanzi tutto se come in sostanza sostengono i ricorrenti
tale effetto retroattivo contravvenga ai principi di certezza del diritto e di buona
amministrazione, nonché all'art. 85 dello Statuto.
- 129.
- Secondo una costante giurisprudenza, benché, in linea di massima, il principio della
certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto
comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è
possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il
legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenze della
Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, punto 17, e del
Tribunale Barraux e a./Commissione, citata, punto 45).
- 130.
- Secondo la giurisprudenza, lo scopo prescritto con l'adozione di regolamenti quale
il regolamento n. 2963/95, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari
e degli altri agenti delle Comunità europee, è l'osservanza del principio
dell'equivalenza del potere di acquisto. Tale scopo impone la retroattività della sua
entrata in vigore. Infatti, è possibile accertare una variazione del costo della vita
solo quando quest'ultima si sia verificata, di modo che l'inosservanza del principio
può essere garantita solo retroattivamente (sentenza della Corte 23 gennaio 1992,
causa C-301/90, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-221, e sentenza Barraux e
a./Commissione, citata, punto 46). Emerge, del resto, dalle stesse disposizioni dello
Statuto che i coefficienti correttori ricevono in linea di principio efficacia retroattiva
in quanto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto, la decisione presa
dal Consiglio nell'ambito delle misure annuali di adeguamento delle retribuzioni e
dell'adattamento dei coefficienti correttori prende sempre effetto il 1° luglio
dell'anno di riferimento, mentre le stesse non possono essere adottate se non alla
fine dell'anno, sulla base del rapporto redatto dall'Istituto statistico nel mese di
settembre (v. sentenza Bearraux e a./Commissione, citata, punti 39 e 42).
- 131.
- Per quanto riguarda l'osservanza del principio del legittimo affidamento degli
interessati, di cui l'art. 85 dello Statuto costituisce una particolare enunciazione
occorre ricordare, come è stato rilevato nell'ambito dell'analisi del secondo motivo,
che un dipendente delle Comunità non può avvalersi del principio di tutela del
legittimo affidamento per opporsi alla legittimità di una norma regolamentare
nuova, soprattutto in un settore il cui oggetto comporta un costante adeguamento
in funzione delle variazioni della situazione economica (sentenze citate Di Marzio
e Lebedef/Commissione, punto 68, e Barraux e a./Commissione, punto 47). Tale
caso si verifica segnatamente nel campo dei coefficienti correttori, applicabili alle
retribuzioni e alle pensioni dei funzionari, dal momento che si procede
annualmente al loro adeguamento e che le stesse norme dello Statuto pongono il
principio della loro efficacia retroattiva al 1° luglio dell'anno nel corso del quale è
emanato il regolamento del Consiglio.
- 132.
- I ricorrenti sostengono che la Commissione non aveva, fino al 1994, proceduto al
recupero retroattivo derivante dall'introduzione di un nuovo coefficiente correttore
annuale più basso, e che gli avvisi loro inviati dalla Commissione non consentivano
di desumere l'importo esatto delle somme da considerarsi indebite.
- 133.
- Cionondimeno, se anche la prassi seguita dalla Commissione fino al 1994 ha potuto
ingenerare dubbi nei ricorrenti quanto all'effettività dei recuperi derivanti dalle
modifiche retroattive del coefficiente correttore, gli interessati non potevano nutrire
fondate speranze su un eventuale non recupero retroattivo in caso di abbassamento
del coefficiente correttore per l'Italia, in quanto si trattava di somme erogate a far
data dal 1° luglio 1995 e mancavano precise assicurazioni in tal senso.
- 134.
- Infatti, il regolamento n. 3161/94 specificava chiaramente, all'art. 6, n. 3, che i
coefficienti correttori applicabili a far data dal 1° luglio 1994 avrebbero potuto
essere modificati, prima del 31 dicembre 1995, con regolamento del Consiglio
effettivo dal 1° luglio 1995, e che, conseguentemente, si sarebbe proceduto, con
effetto retroattivo, al corrispondente adeguamento positivo o negativo, e che
l'eventuale recupero dell'indebito avrebbe potuto «essere ripartito su un periodo
massimo di dodici mesi che segue la data della decisione di adeguamento annuale
per il 1995».
- 135.
- D'altra parte, emerge dagli atti e dagli argomenti, pacifici, della Commissione che,
a far data dal 1° giugno 1995, la Commissione ha a più riprese indirizzato ai
dipendenti e agli altri agenti, nonché ai titolari di pensione, una comunicazione
relativa al «recupero delle somme in eccesso nell'ambito dell'esame annuale delle
retribuzioni per il 1995», nella quale essa rammentava agli interessati le
conseguenze della fissazione di nuovi coefficienti correttori per il 1995 con effetto
retroattivo al 1° luglio dello stesso anno, e segnatamente, l'eventualità di recuperi
retroattivi a partire dall'adozione, da parte del Consiglio, del nuovo regolamento.
- 136.
- Conseguentemente, i ricorrenti sono stati avvertiti, con la dovuta diligenza, in
merito alla possibilità di recuperi retroattivi delle somme versate a far data dal 1°
luglio 1995. Il fatto che essi non avessero conoscenza dell'importo esatto delle
somme oggetto di ripetizione non rileva, in quanto tale importo può determinarsi
solamente a posteriori, successivamente all'adozione da parte del Consiglio, a fine
anno, di nuovi coefficienti correttori, ai sensi del disposto dell'art. 3, n. 1,
dell'allegato XI dello Statuto.
- 137.
- Pertanto, le censure relative alla violazione dei principi di certezza del diritto e di
buona amministrazione, nonché dell'art. 85 dello Statuto, vanno respinte.
- 138.
- Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di parità di
trattamento, nell'ambito della quale i ricorrenti imputano alla Commissione di aver
effettuato il recupero retroattivo dell'indebito unicamente nei riguardi dei
pensionati residenti in Italia che avevano optato per l'erogazione in franchi belgi,
anch'essa è infondata.
- 139.
- A tal proposito, emerge dagli atti e dalle spiegazioni fornite dalla Commissione che
gli importi nominali delle pensioni espresse in lire ed erogate successivamente
all'emanazione del regolamento n. 2963/95 sono per forza di cose aumentati
nonostante la riduzione retroattiva a far data dal 1° luglio 1995 del coefficiente
correttore per l'Italia. La riduzione di tale coefficiente, infatti, è coincisa con
l'aumento dei tassi di cambio della lira, applicabile ai sensi dell'art. 63, secondo
comma, dello Statuto, per un aumento, nella fattispecie, da 47,987 LIT/BFR a
57,113 LIT/BFR. Ne consegue segnatamente che l'equivalente dell'importo delle
pensioni dei ricorrenti successivamente all'applicazione del coefficiente correttore
dell'81,7 non avrebbe reso necessario, se esso fosse stato espresso in lire, nessun
recupero retroattivo da parte della Commissione.
- 140.
- Pertanto, se la Commissione doveva procedere, nei riguardi dei pensionati residenti
in Italia le cui pensioni erano erogate in franchi belgi, ai recuperi derivanti
dall'applicazione retroattiva del coefficiente correttore per l'Italia a far data dal 1°
luglio 1995, tale recupero non trovava giustificazione nei riguardi dei titolari di
pensioni erogate in lire, pur sempre assoggettati al medesimo coefficiente
correttore.
- 141.
- Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento
va respinta.
- 142.
- In merito all'argomento secondo il quale il controverso recupero avrebbe dovuto
scaglionarsi su un periodo di dodici mesi, è sufficiente constatare che l'art. 6, n. 3,
del regolamento n. 3161/94 si limitava a prevedere che il recupero delle somme in
eccesso potrebbe «essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue
la data della decisione di adeguamento annuale per il 1995». Tale norma non
ostava quindi a che la Commissione vi procedesse su di un periodo più breve.
Stando così le cose, l'istituzione non ha oltrepassato i limiti del potere conferitole.
- 143.
- In merito all'argomento del ricorrente nella causa T-212/96, relativo al rischio di
una riduzione della sua pensione di invalidità al di sotto del livello necessario per
la copertura delle spese mediche relative ai trattamenti sanitari che gli sono
necessari, esso non si basa su di alcun elemento probatorio, e in ogni caso non
tiene conto delle disposizioni dell'art. 72, n. 1, dello Statuto, relative alla copertura
delle spese mediche applicabili ai titolari di pensioni di invalidità ai sensi del n. 2
del medesimo articolo.
- 144.
- Da tutte queste considerazioni discende che il terzo motivo va respinto.
- 145.
- Ne consegue che i ricorsi vanno respinti, senza che occorra statuire sulle restanti
domande nel merito, presentate dai ricorrenti.
Sulle spese
- 146.
- A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne viene fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 del
suddetto regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese
sostenute dalle istituzioni restano a carico delle medesime. Inoltre, ai sensi dell'art.
87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti
in causa sopportano le proprie spese.
- 147.
- Nella fattispecie, ciascuna parte sopporterà quindi le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Kalogeropoulos Bellamy Pirrung
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Kalogeropoulos