Language of document : ECLI:EU:T:2012:336

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 luglio 2012

Causa T‑594/10 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Rimborso delle spese mediche – Atto lesivo – Rigetto implicito»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑2/10).

Decisione:      L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑2/10), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Mancanza di risposta definitiva a una domanda – Decisione implicita di rigetto

(Statuto dei funzionari, art. 90)

Una lettera con la quale si informa l’interessato che la sua domanda è in corso di esame non comporta l’accettazione della domanda di cui trattasi, anche se detta lettera indica che alla domanda sarà probabilmente dato seguito positivo. In tale ipotesi, la mancanza di risposta definitiva alla domanda entro il termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto equivale a una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo. Infatti, una soluzione consistente nel considerare che l’esistenza di tale lettera escluda una decisione implicita di rigetto avrebbe come conseguenza che l’interessato, nel caso in cui l’amministrazione ometta di prendere posizione sulla domanda di cui trattasi, sarebbe privato della possibilità di proporre qualunque ricorso. Un tale risultato sarebbe contrario tanto alla lettera quanto allo spirito dell’articolo 90 dello Statuto.

(v. punti 21 e 22)